IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 22 marzo 1985, n. 111, recante provvidenze a favore delle costruzioni e delle riparazioni navali, che proroga e modifica le precedenti leggi 14 agosto 1982, n. 598 e n. 599; Visto in particolare l'art. 4 della predetta legge n. 111 per il quale, ai fini dell'assegnazione dei contributi, il Ministro della marina mercantile, sentito il CIPI, classifica con proprio decreto, dopo aver acquisito i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera e del Senato, i cantieri navali in maggiori, medi e minori; Ritenuto che i criteri di base per la classificazione dei cantieri navali in maggiori, medi e minori, oltre a dover rispecchiare l'effettiva potenzialita' di ciascuna impresa, debbono potersi ricondurre ai principi che ispirano l'azione governativa intesa a favorire il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria naval-meccanica; Ritenuto che il criterio del numero dei dipendenti diretti, normalmente idoneo ad individuare le dimensioni del cantiere, possa essere integrato, nelle ipotesi intermedie, dal possesso di requisiti sussidiari; Ritenuto che il possesso del requisito fondamentale e di quelli sussidiari debba essere accertato alla data del 1° luglio 1984 termine iniziale di validita' della legge n. 111, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge stessa; Ritenuto che, fra i requisiti sussidiari, idonei a delineare la potenzialita' produttiva dei cantieri, debbono essere scelti quelli di piu' facile rilevazione ed accertamento; Visto il parere espresso dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale in data 19 settembre 1985; Visti i pareri espressi dalle Commissioni permanenti della Camera e del Senato rispettivamente in data 17 e 23 ottobre 1985; Decreta: Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui alla legge 22 marzo 1985, n. 111, i cantieri navali sono classificati in maggiori, medi e minori in base ai seguenti requisiti da verificare con riferimento al 1° luglio 1984: A) Almeno 600 dipendenti diretti o comunque non meno di 400 purche' in tal caso il cantiere sia dotato di: un bacino ovvero uno scalo fisso di almeno 185 metri di lunghezza; almeno un mezzo idoneo a sollevare - eventualmente in coppia con un altro - blocchi del peso non inferiore a 60 tonnellate; un'officina per lavorazioni scafo. B) Almeno 150 dipendenti diretti o comunque piu' di 50 purche' in tal caso il cantiere sia dotato di: un bacino o scalo fisso di almeno 130 metri di lunghezza ovvero una piattaforma o mezzo di varo per navi con un peso non inferiore a 1.000 tonnellate; almeno un mezzo idoneo a sollevare - eventualmente in coppia con un altro - blocchi del peso non inferiore a 30 tonnellate; un'officina per lavorazioni scafo. C) Almeno 50 dipendenti diretti o comunque non meno di 30 purche' in tal caso il cantiere sia dotato di: una superficie operativa, incluse le aree coperte, di almeno 2.000 metri quadrati; uno scalo fisso di almeno 35 metri di lunghezza ovvero una piattaforma o mezzo di varo per navi con un peso non inferiore a 150 tonnellate; almeno un mezzo idoneo a sollevare - eventualmente in coppia con un altro - blocchi del peso non inferiore a 7 tonnellate. Per i cantieri minori che svolgono esclusivamente lavori di riparazione navale il numero minimo dei dipendenti diretti e' ridotto da 30 a 25; per essi non e' richiesto il possesso dei requisiti sussidiari della capacita' di sollevamento e della disponibilita' dello scalo fisso o del bacino sempre che dispongano di uno scalo di alaggio per navi di peso non inferiore a 150 tonnellate. Roma, addi' 18 novembre 1985 Il Ministro: CARTA Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1986 Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 41