IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE 
 
  Vista la legge 22 marzo 1985, n. 111, recante provvidenze a  favore
delle costruzioni e delle riparazioni navali, che proroga e  modifica
le precedenti leggi 14 agosto 1982, n. 598 e n. 599; 
  Visto in particolare l'art. 4 della predetta legge n.  111  per  il
quale, ai fini dell'assegnazione dei contributi,  il  Ministro  della
marina mercantile, sentito il CIPI, classifica con  proprio  decreto,
dopo aver acquisito i pareri delle competenti commissioni  permanenti
della Camera e del Senato, i cantieri  navali  in  maggiori,  medi  e
minori; 
  Ritenuto che i criteri di base per la classificazione dei  cantieri
navali in  maggiori,  medi  e  minori,  oltre  a  dover  rispecchiare
l'effettiva  potenzialita'  di  ciascuna  impresa,  debbono   potersi
ricondurre ai principi che ispirano  l'azione  governativa  intesa  a
favorire  il  processo  di   ristrutturazione   e   razionalizzazione
dell'industria naval-meccanica; 
  Ritenuto  che  il  criterio  del  numero  dei  dipendenti  diretti,
normalmente idoneo ad individuare le dimensioni del  cantiere,  possa
essere integrato, nelle ipotesi intermedie, dal possesso di requisiti
sussidiari; 
  Ritenuto che il possesso del requisito  fondamentale  e  di  quelli
sussidiari debba essere  accertato  alla  data  del  1°  luglio  1984
termine iniziale di validita' della legge n. 111, ai sensi  dell'art.
11, primo comma, della legge stessa; 
  Ritenuto che, fra i requisiti sussidiari,  idonei  a  delineare  la
potenzialita' produttiva dei cantieri, debbono essere  scelti  quelli
di piu' facile rilevazione ed accertamento; 
  Visto  il  parere  espresso  dal  Comitato  dei  Ministri  per   il
coordinamento della politica industriale in data 19 settembre 1985; 
  Visti i pareri espressi dalle Commissioni permanenti della Camera e
del Senato rispettivamente in data 17 e 23 ottobre 1985; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui alla legge 22 marzo
1985, n. 111, i cantieri navali sono classificati in maggiori, medi e
minori in base ai seguenti requisiti da verificare con riferimento al
1° luglio 1984: 
    A) Almeno 600 dipendenti diretti  o  comunque  non  meno  di  400
purche' in tal caso il cantiere sia dotato di: 
      un bacino ovvero  uno  scalo  fisso  di  almeno  185  metri  di
lunghezza; 
      almeno un mezzo idoneo a sollevare -  eventualmente  in  coppia
con un altro - blocchi del peso non inferiore a 60 tonnellate; 
      un'officina per lavorazioni scafo. 
    B) Almeno 150 dipendenti diretti o comunque piu' di 50 purche' in
tal caso il cantiere sia dotato di: 
      un bacino o scalo fisso di almeno 130 metri di lunghezza ovvero
una piattaforma o mezzo di varo per navi con un peso non inferiore  a
1.000 tonnellate; 
      almeno un mezzo idoneo a sollevare -  eventualmente  in  coppia
con un altro - blocchi del peso non inferiore a 30 tonnellate; 
      un'officina per lavorazioni scafo. 
    C) Almeno 50 dipendenti diretti o comunque non meno di 30 purche'
in tal caso il cantiere sia dotato di: 
      una superficie operativa, incluse le aree  coperte,  di  almeno
2.000 metri quadrati; 
      uno scalo fisso di almeno 35  metri  di  lunghezza  ovvero  una
piattaforma o mezzo di varo per navi con un peso non inferiore a  150
tonnellate; 
      almeno un mezzo idoneo a sollevare -  eventualmente  in  coppia
con un altro - blocchi del peso non inferiore a 7 tonnellate. 
  Per  i  cantieri  minori  che  svolgono  esclusivamente  lavori  di
riparazione navale il numero minimo dei dipendenti diretti e' ridotto
da 30 a 25; per essi non  e'  richiesto  il  possesso  dei  requisiti
sussidiari della capacita' di  sollevamento  e  della  disponibilita'
dello scalo fisso o del bacino sempre che dispongano di uno scalo  di
alaggio per navi di peso non inferiore a 150 tonnellate. 
  Roma, addi' 18 novembre 1985 
 
                                                   Il Ministro: CARTA 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1986 
  Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 41