IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la delibera del 4 dicembre 1981, con la quale e' stato approvato il Piano energetico nazionale; Viste le delibere del 22 febbraio 1983, con le quali sono state identificate le aree suscettibili di localizzazione di centrali nucleari nelle regioni Lombardia, Piemonte e Puglia; Vista la delibera del 22 febbraio 1983, con la quale sono state emanate le direttive per la realizzazione dei progetti PEC e CIRENE; Vista la delibera del 29 novembre 1983, con la quale e' stata definitivamente localizzata la centrale termoelettrica di Gioia Tauro; Viste le delibere del 9 ottobre 1975, con la quale e' stato approvato il progetto finalizzato energetico n. 1 e del 22 dicembre 1982, con la quale e' stato approvato il progetto finalizzato energetico n. 2 nel quadro del Piano nazionale dell'energia, nonche' le delibere del CIPE del 27 gennaio 1982 in materia di coordinamento tra politica dell'energia e attivita' di ricerca; Considerato che il Piano si pone come modello di riferimento e presuppone quindi una cadenza naturale di revisione organica delle azioni compiute, dello scenario di riferimento, degli obiettivi e delle azioni da perseguire; Vista la proposta di «Aggiornamento 1985-87» presentata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati il 28 novembre 1985 e dal Senato della Repubblica il 18 dicembre 1985; Considerato che in attuazione del PEN 1981, sono stati conseguiti sostanziali progressi nella situazione energetica del Paese quali: la riduzione percentuale di 10 punti della dipendenza dal petrolio; l'acquisizione di nuove disponibilita' di gas naturale dall'Algeria e dall'Unione Sovietica che ha reso possibile il particolare sviluppo della metanizzazione nel Mezzogiorno; l'incremento dei consumi di carbone, reso possibile dalla trasformazione a carbone delle centrali esistenti e dalla costruzione di nuove centrali a carbone; l'entrata in funzione della centrale nucleare di Caorso, la localizzazione a Trino Vercellese della centrale Piemonte; i primi positivi risultati della politica di risparmio energetico attraverso la legge n. 308/1982; l'avvenuta trasformazione del CNEN in ENEA ed il conseguente ampliamento dei suoi compiti istituzionali; Considerato tuttavia che si sono verificati ritardi, specie nella localizzazione delle centrali e nella individuazione delle regioni dove avviare le indagini preliminari per la costruzione di nuove centrali, nella politica di risparmio e conservazione dell'energia, nella razionalizzazione del sistema di raffinazione e della distribuzione di prodotti petroliferi, nel distacco della DISP dall'ENEA, nella messa a punto operativa del progetto unificato nucleare; Preso atto delle rettifiche apportate alle previsioni della domanda e dell'offerta di energia per il triennio in corso e per il prossimo decennio; Considerato che l'«Aggiornamento 1985-87» proposto contiene le integrazioni indicate ed approvate da entrambi i rami del Parlamento a larga maggioranza; Sentita la commissione consultiva interregionale nella seduta del 6 marzo 1986; Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: E' approvato l'«Aggiornamento 1985-87» del Piano energetico nazionale 1981 proposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che viene a far parte integrante della presente delibera, con le seguenti indicazioni: 1. Conservazione e sviluppo fonti rinnovabili. 1.1. Al fine di proseguire la politica di risparmio e di utilizzo razionale dell'energia gia' avviata con la legge n. 308/1982, e' confermato l'impegno di assicurare, in relazione alle specifiche esigenze che si presentino, ulteriori disponibilita' finanziarie al settore. Le necessarie modifiche per l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e per l'ampliamento degli obiettivi di conservazione energetica e di ottimizzazione delle fonti, saranno oggetto di specifici ulteriori provvedimenti legislativi. 1.2. A supporto dell'attuazione dei nuovi ed ulteriori compiti della legge n. 308/1982 dovra' procedersi al potenziamento delle strutture attuali. Tuttavia, considerati i ritardi di alcune regioni, specie del Mezzogiorno, nel dotarsi degli strumenti di attuazione della normativa in questione, il Ministro dell'industria, dei commercio e dell'artigianato vigilera' affinche' gli enti energetici, a norma dell'art. 15 della stessa legge n. 308/1982, rafforzino la collaborazione con le regioni, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, anche con la costituzione di appositi gruppi di lavoro da affiancare alle strutture regionali. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto anche conto delle esperienze degli enti energetici, entro sei mesi, formulera' una ipotesi di eventuale costituzione di una agenzia per la promozione e lo sviluppo del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili. In ogni caso dovra' essere garantita la funzione di supporto nei confronti delle regioni i cui programmi dovessero presentare ulteriori gravi ritardi, o di supplenza e surrogazione ove permanessero ritardi tali da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi fissati. 1.3. Per la politica di conservazione, recupero e sviluppo delle fonti rinnovabili occorre altresi' procedere secondo le seguenti linee: per il teleriscaldamento occorre estendere la possibilita' di accesso alle incentivazioni previste dalla legge n. 308/1982 ad operatori pubblici e/o privati; occorrera' anche verificare l'opportunita' e la convenienza del diverso utilizzo delle centrali termoelettriche dismesse dall'ENEL ai fini del teleriscaldamento; per l'eolico occorre che l'ENEA, l'ENEL, il CNR e l'industria realizzino con urgenza i programmi gia' concordati per lo sviluppo delle macchine di grande taglia; per il fotovoltaico attaverso una strategia rigorosa di sviluppo tecnologico, gli enti energetici e gli operatori industriali dovranno mirare all'acquisizione ed al mantenimento di una quota di mercato artiche a livello internazionale; per la produzione idroelettrica minore il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presentera' proposte di modifica dell'art. 4 della legge n. 308/1982 per elevare il livello di potenza fino a 10MW, ed integrera' la commissione ministeriale per l'esame delle domande di contributo di cui all'art. 14 della legge n. 308/1982 con la partecipazione di due rappresentanti regionali. 1.4. Per la geotermia andra' avviato un programma di utilizzazione e recupero delle fonti a bassa entalpia. 2. Petrolio. 2.1. Il processo di riduzione della capacita' di raffinazione e la razionalizzazione in corso devono essere governati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato su basi programmatiche, con l'obiettivo di disporre nel triennio 1985-87, anche per ragioni strategiche e di sicurezza degli approvvigionamenti, di una capacita' di distillazione primaria non inferiore a 100 milioni di tonn. e di una capacita' di conversione di 25 milioni di tonn. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fara' in modo che il processo di razionalizzazione comporti anche la diminuzione dei rischi di incidenti rilevanti negli impianti, in particolare dando priorita' alla dismissione o alla riduzione di capacita' di quelli ubicati in centri abitati o ad esso limitrofi. Andra' anche perseguito il miglioramento delle caratteristiche dei prodotti al fine di ridurre gli effetti inquinanti, in aderenza agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie ed agli impegni assunti nell'ambito di convenzioni internazionali riguardanti la materia. 2.2. Al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento petrolifero e tenuto conto dell'elevata dipendenza dalle importazioni di prodotti finiti, e' necessario estendere l'obbligo del programma di approvvigionamento dai raffinatori agli importatori di detti prodotti. Andra' ripristinata e sorvegliata la condizione di equilibrio degli oneri tra raffinatori ed importatori, in particolare di quello rappresentato dalle scorte obbligatorie. Con decorrenza 1986 le scorte obbligatorie, salvo le deduzioni previste per legge, devono essere portate a carico dei raffinatori e degli importatori che immettono al consumo, ai fine di migliorare le possibilita' di lavoro e di competitivita' delle raffinerie italiane rispetto a quelle di altri Paesi. Al con tempo dovra' porsi allo studio, per la gestione delle scorte, l'eventuale costituzione di un'apposita agenzia. Al fine di porre gli operatori italiani nella stessa condizione degli altri operatori europei, andra' ripristinata gradualmente la distillazione di trenta giorni, senza interessi, per il pagamento dell'imposta di fabbricazione dei prodotti petroliferi incassata dalle societa'. E' confermata la direttiva di accrescere le possibilita' di ricezione e di stoccaggio in raffineria dei prodotti non piu' disponibili dalla raffinazione, quali, per esempio, il g.p.l. 2.3. Per il sistema logistico il CIPE prende atto dello schema di riassetto del sistema degli oleodotti, e raccomanda la costruzione della bretella Ravenna-Venezia Marghera-Portogruaro-Trieste, con penetrazione nella Valle Padana al fine di assicurare l'approvvigionamento non solo dal versante Alto Tirreno ma anche dall'Adriatico. 2.4. Dovra' essere altresi' sviluppata, nel rispetto delle competenze delle regioni, la razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti. Contestualmente alle introduzioni di nuovi criteri in materia di prezzi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adottera' gli strumenti amministrativi e promuovera' le iniziative legislative per: consentire agli operatori la piu' ampia scelta e la massima flessibilita' nella realizzazione degli investimenti necessari ad attuare la razionalizzazione della rete, consistente nella riduzione del numero dei punti vendita e nel correlativo miglioramento dell'efficienza della rete distributiva, che deve essere ammodernata e dotata delle nuove tecniche di vendita in armonia con i processi in atto nei Paesi europei; modificare il sistema degli orari e delle turnazioni in modo che venga garantito un orario minimo di servizio obbligatorio e valido su tutto il territorio nazionale. Per i problemi connessi alla ristrutturazione della rete P.V. il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuovera' l'istituzione di un fondo diretto a favorire l'uscita dal mercato degli operatori marginali. 2.5. La stretta correlazione fra regime dei prezzi ed efficienza dei circuiti della raffinazione e della distribuzione impone una riconsiderazione dei criteri di controllo dei prezzi, tale da superarne l'attuale sistema di fissazione da parte del CIP e pervenire gradualmente alla liberta' di mercato attraverso fasi intermedie di sorveglianza dei prezzi. A processo concluso il controllo sul livello dei prezzi praticati dagli operatori avverra' a posteriori e sara' effettuato in maniera da garantire la massima trasparenza del mercato e del processo di formazione dei prezzi. In ogni caso il CIP interverra' quando si ravvisino comportamenti e manovre di natura speculativa. Anche a tal fine e' urgente l'emanazione di una legislazione antitrust e comunque preventivamente sara' predisposto da parte del Ministro - Presidente delegato del CIP un codice di comportamento che preveda impegni volti ad assicurare il rispetto dei principi necessari allo svolgersi di una sana concorrenza, che sara' sottoscritto da tutti coloro che immettono sul mercato e commercializzano rilevanti quantitativi di prodotto. Nella definizione delle complesse materie: orari, turni, servizi, ferie, margini, compensi ecc., pur nel rispetto delle competenze regionali e fermo restando il potere di intervento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche nella sua qualita' di Presidente delegato del CIP, dovranno essere stimolati modelli contrattuali fra le OSL, le associazioni di categoria e le direzioni aziendali in modo da tener conto delle specificita' delle diverse situazioni aziendali. 2.6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro delle finanze, adottera' gradualmente nel tempo misure atte a ricondurre il sistema dei prezzi nazionali a quello adottato dagli altri Paesi comunitari, anche mediante la trasformazione dell'imposta di fabbricazione in imposta di consumo compatibilmente con le esigenze di politica economica e di bilancio. 3. Gas naturale. 2.1. Il processo di sviluppo delle reti di distribuzione in tutto il Paese e in particolare nel Mezzogiorno, deve essere portato a completamento, superando le diseconomie tecniche che si ripercuotono sul prezzo al consumo e quindi sulla penetrazione. 3.2. Allo scopo di permettere la diffusione del metano per usi civili, il CIP proseguira' in una politica tariffaria che tenda a perequare sul territorio i prezzi del gas per usi civili. A tal fine continuera' ad operare attraverso la modulazione del costo della materia prima e introducendo gradualmente un unico livello tariffario per gli usi civili. 3.3. L'uso del gas naturale per l'alimentazione di centrali elettriche deve essere considerato nel medio periodo, come conseguenza della maggiore disponibilita' in attesa del completamento della rete di metanizzazione e, nel lungo periodo, per la soluzione dei problemi di copertura delle punte di domanda di elettricita' e per l'integrazione o la sostituzione temporanea di altri combustibili, quando ritenuto economicamente competitivo e quando condizioni ambientali ne richiedano l'impiego. 3.4. L'uso del gas naturale negli altri impianti industriali deve tendere a massimizzare gli effetti positivi in termini sia economici sia di riduzione dell'inquinamento. 3.5. La SNAM agevolera' il vettoriamento del gas prodotto in Italia dai privati che andra' prevalentemente impiegato per uso proprio dietro corresponsione di un canone a copertura di tutti i costi di trasporto. 4. Carbone. 4.1. Per garantire il raggiungimento dei programmati livelli di utilizzo del carbone viene confermata la realizzazione delle centrali termoelettriche in costruzione o autorizzate (Brindisi sud, Tavazzano, Sulcis 3°, Fiume Santo 3° e 4°, Gioia Tauro e Pietrafitta). Si rende necessario accelerare le procedure di localizzazione per le centrali di Piombino, Vado Ligure, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Santa Barbara e Sardegna. Ove siano scaduti i termini previsti dalla legge n. 880/1975 e tardino le necessarie intese con le autorita' locali, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovranno essere esercitati i poteri sostitutivi previsti dalla legge. I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile e dei lavori pubblici, d'intesa con le autorita' comunali e regionali, adegueranno le potenzialita' di sbarco del carbone in relazione alle esigenze delle centrali e degli altri operatori privati nel quadro delle necessarie infrastrutture portuali. 4.2. L'ENI svolge funzioni di operatore minerario acquisendo anche titoli di societa' minerarie all'estero, garantendo, con una programmazione coordinata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero delle partecipazioni statali, lo sbocco certo sul mercato nazionale della propria produzione mineraria. L'ENI potra' pertanto provvedere ad una parziale copertura dei fabbisogni termoelettrici, correlata anche con l'attivazione di capacita' di consumo dell'ENEL nel quadro dei programmi annuali e pluriennali di approvvigionamento di cui alla delibera CIPE del 4 dicembre 1981, con quantita' e qualita' conformi alla richiesta dell'ENEL ed ai prezzi di mercato. 4.3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuovera' in tempi brevi le iniziative necessarie ad incentivare: lo sviluppo e l'utilizzo delle miscele acqua carbone in sostituzione degli idrocarburi liquidi anche proponendo modifiche della legge n. 308/1982; lo sviluppo e l'adozione delle tecnologie di abbattimento delle emissioni inquinanti provenienti dagli impianti termici dell'ENEL, con particolare riferimento alle emissioni di SO2 e di NOx; lo sviluppo e l'adozione di soluzioni adeguate per l'utilizzo delle ceneri e degli altri sottoprodotti; lo sviluppo dei sistemi di combustione a letto fluido, al fine di utilizzare carboni di qualita' scadente e di ridurre le emissioni inquinanti. 4.4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve vigilare sulla valorizzazione delle risorse del Sulcis. In particolare favorira': la costituzione della societa' mista ENI-ENEL ENEA (per quanto concerne l'ENI con una sua azienda caposettore); l'utilizzo di parte della produzione (almeno 1,3 Mt/a) nelle centrali ENEL in Sardegna; l'impiego da parte di operatori pubblici e privati. 5. Nucleare. 5.1. La fonte nucleare, oltre a presentare un margine di economicita' rispetto a quelle tradizionali, consente il miglioramento della bilancia commerciale del Paese e una maggiore competitivita' dell'industria italiana coinvolta nel progetto unificato della prescelta filiera PWR. E' necessario dare attuazione alla lettera B) del punto 4, della delibera del 4 dicembre 1981, avviando l'esecuzione delle indagini di qualificazione tecnica dei siti, per le centrali della Puglia, unitamente all'accertamento delle idoneita' tecniche delle aree della Lombardia esercitando, ove necessario, i poteri sostitutivi previsti dall'art. 4 della legge n. 393/1975. 5.2. Dovra' essere programmato un avvio cadenzato di ulteriori centrali per complessivi 4.000 MW, in relazione alla domanda aggiuntiva di energia ed alla esigenza di sostituzione degli impianti obsoleti tecnicamente o economicamente. A tal fine, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuate le regioni Veneto, Sicilia, Campania e Basilicata, dove avviare l'iter di localizzazione per garantire, a partire dal 1987, la disponibilita' delle regioni in cui operare la scelta dei siti. 5.3. Per le regioni Emilia-Romagna e Lazio verra' verificata in termini tecnici e di sicurezza la fattibilita' della costruzione di altre tre unita'. Al termine della verifica, previa delibera del CIPE, d'intesa con le regioni, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ENEL predisporra' la documentazione necessaria per attivare l'istruttoria tecnica di cui all'art. 4 della legge n. 393/1975 e dar corso al prescritto parere da trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle regioni interessate attivando quanto previsto per le decisioni finali dalla normativa vigente. 5.4. Per il combustibile utilizzato dalle centrali, in previsione della saturazione, che si realizzera' nel 1994, delle capacita' delle piscine di custodia ubicate nelle centrali, l'ENEL in collaborazione con l'ENI e con l'ENEA, sotto il controllo della DISP, curera' la realizzazione di uno o piu' depositi temporanei, tenendo anche conto delle eventuali future realizzazioni di impianti industriali di riprocessamento del combustibile irradiato. 5.5. Per le scorie ad alta attivita' saranno proseguite, da parte dell'ENEA, ENEL, ENI e sotto il controllo della DISP, le iniziative per l'individuazione delle formazioni geologiche piu' idonee allo smaltimento finale e per la classificazione, il condizionamento, lo stoccaggio e la relativa sperimentazione, in collaborazione sia con i Paesi che hanno gia' risolto il problema, sia con quelli che sono ancora alla ricerca di idonee soluzioni, individuando un apposito sito in Italia o all'estero. 5.6. Per i rifiuti a media e bassa attivita' provenienti dalla produzione di energia elettrica, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato formulera' direttiva all'ENEL perche' provveda ad un programma volto ad ottenere una sostanziale riduzione dei volumi prodotti, utilizzando le tecnologie piu' appropriate quali, ad esempio, l'incenerimento. 5.7. Per i rifiuti a media e bassa attivita' provenienti da attivita' industriali e sanitarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle indicazioni dell'ENEA e delle valutazioni tecniche della DISP, individua uno o piu' riti per lo stoccaggio dei rifiuti condizionati. La raccolta dei rifiuti, la realizzazione e la gestione del deposito saranno effettuati sotto la responsabilita' dell'ENEA, che potra' avvalersi, nell'immediato, anche dei propri centri di ricerca, opportunamente abilitati dalla DISP. I depositi potranno accogliere anche i rifiuti a media e bassa attivita' provenienti dalle centrali dell'ENEL. 5.8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato proporra' un provvedimento di legge per l'estensione dei contributi agli enti locali, in analogia a quanto previsto dalla legge n. 8/1983, per i siti individuati per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi. 5.9. Relativamente ai reattori veloci, si conferma l'interesse al completamento della realizzazione del PEC quale strumento di ricerca e sperimentazione. L'ENEA e' impegnato a presentare entro sei mesi dalla presente delibera un programma di gestione dell'impianto che preveda il coinvolgimento di operatori esteri. 5.10. Per il CIRENE il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigilera' affinche' entro tre mesi venga costituita la societa' mista ENEL - ENEA - Ansaldo in modo da assicurare, l'entrata in funzione dell'impianto ed il suo esercizio nei tempi previsti, senza aggravi di oneri. 6. Prezzi e tariffe. 6.1. Il CIP proseguira' e perfezionera' le azioni intraprese con i provvedimenti adottati nell'agosto 1984, volti alla revisione della normativa sull'onere e sul sovrapprezzo termico, al fine di promuovere l'efficienza della gestione dell'esercizio delle centrali termoelettriche. Dovra' altresi' essere affrontato il problema delle imprese elettriche minori, con particolare riferimento a quelle continentali che godono di integrazione tariffaria e che producono a costi di esercizio piu' elevaati di quelli dell'ENEL. 6.2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuovera' le iniziative atte a: estendere alle regioni ed ai comuni che accolgono centrali idroelettriche e geotermiche i benefici previsti dalla legge n. 8/1983; coordinare le forme di incentivazione attualmente esistenti per i diversi combustibili impiegati nelle centrali; destinare parzialmente i contributi di cui alle leggi n. 8/1983 e n. 393/1975 al rimborso di parte del costo dell'energia elettrica all'utente. Nelle aree interessate alla localizzazione delle centrali elettriche l'ENEA e l'ENEL, d'intesa con gli altri operatori e le amministrazioni interessate, promuoveranno iniziative per la soluzione dei problemi sociali ed economici locali impiegando le disponibilita' di cui alle gia' citate leggi n. 8/1983 e n. 393/1975. 6.3. In attesa del completamento degli studi per l'eventuale metanizzazione della Sardegna il CIP, attraverso l'utilizzo della Cassa conguaglio g.p.l., predispone gli strumenti necessari per adeguare, a parita' di calorie, il prezzo del g.p.l., per uso industriale in Sardegna al prezzo del gas naturale nel continente per gli stessi usi. 6.4. Al fine di studiare le estensioni delle tariffe multiorarie anche al settore civile, verra' costituito un gruppo di lavoro presso il CIPE incaricato di elaborare entro quattro mesi proposte per le successive iniziative. Del gruppo di lavoro sono chiamati a far parte due rappresentanti del Ministero dell'industria, un rappresentante, dell'ENEL, un rappresentante delle aziende elettriche municipalizzate. 7. Ambiente e sicurezza. 7.1. Dovra' essere definita una normativa nazionale con il recepimento della direttiva comunitaria in materia di controllo dei rischi industriali. A tale proposito il CIPE raccomanda di dare vita ad un apposito ente, gia' previsto dalla legge n. 85 del 1982, incaricato dei controlli su tutti gli impianti a rischio di incidente rilevante, ivi compresi gli impianti nucleari, ente che potra', tra l'altro, fornire il supporto tecnico necessario agli enti territoriali e locali per l'espletamento dei compiti ad essi conferiti dalla legge ed in relazione al recepimento della direttiva 82/501/CEE. 7.2. L'introduzione nel nostro ordinamento, secondo le direttive comunitarie, dell'obbligatorieta' delle valutazioni di impatto ambientale sara' l'occasione per razionalizzare, e quindi semplificare, le procedure autorizzative assicurando la partecipazione delle istituzioni locali, e, al tempo stesso, la certezza e l'unita' di comportamento e di decisione. Nelle more del recepimento della direttiva CEE n. 337 del 27 giugno 1985, i progetti degli impianti termici per la produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 300 MW non ancora autorizzati, dovranno essere corredati di uno studio di impatto ambientale il piu' possibile conforme all'allegato terzo della direttiva stessa. 7.3. Al fine di ridurre le emissioni inquinanti da autoveicoli, onde dar corso all'attuazione della direttiva CEE n. 210 del 20 marzo 1985, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, congiuntamente con quelli per l'ecologia, la sanita', la ricerca scientifica e l'agricoltura, valutera' le soluzioni tecniche dal punto di vista energetico, economico ed ambientale dei prodotti di sostituzione, in armonia con i tempi previsti e le soluzioni adottate dalla Comunita' economica europea. 7.4. In termini di emissione di sostanze inquinanti dai grandi impianti di combustione - rilevato che il programma di realizzazione previsto contribuisce alla riduzione complessiva delle emissioni e che l'Italia si e' gia' impegnata, in ambito ECE-ONU, a ridurre le emissioni globali di SO2 del 30%, entro il 1983, rispetto al 1980 - il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato impartira' direttive agli enti energetici ed agli operatori privati per il rispetto degli obblighi internazionali assunti. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministeri della sanita' e dell'ambiente, sulla base delle direttive CEE, promuovera' l'impiego delle tecnologie ritenute piu' soddisfacenti ivi comprese quelle della desolforazione, sia dal punto di vista ambientale che tecnico-economico. 7.5. Nel costituendo ente dei grandi rischi dovra' confluire l'attuale Direzione generale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP) dell'ENEA, della quale nel frattempo viene assicurata l'autonomia funzionale e gestionale dall'ENEA stesso. Con le norme di recepimento per l'istituzione dell'ente dovra' essere attuata la revisione delle competenze dei vari enti esistenti allo scopo di garantire certezza ed unita' di comportamento e di decisione nonche' unificare le procedure di controllo e di autorizzazione per gli impianti a rischio di incidente rilevante. 8. Governabilita' energetica. 8.1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in un quadro unitario di armonizzazione delle competenze, attualmente esistenti, dovra' assicurare la governabilita' del settore energetico, realizzando un forte coordinamento degli enti energetici pur nel rispetto della funzionalita' ed autonomia operativa dei medesimi e degli organi preposti al loro controllo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presentera', entro sei mesi, proposte per il potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia, con il conferimento alla medesima di dotazioni organiche professionali e finanziarie adeguate. Ai fini del migliore coordinamento energetico il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvarra' anche del Comitato permanente per l'energia costituito, oltre che dai presidenti degli enti energetici, anche dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle partecipazioni statali, dell'ambiente e della ricerca scientifica e da quelli di volta in volta interessati in ragione dei temi trattati, o da loro delegati. 8.2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presentera' in tempi brevi una proposta di modifica della legge istitutiva dell'ENEL che risponda alla necessita' di riconsiderare, a venti anni dalla nazionalizzazione, il ruolo dell'ente e le modalita' con le quali lo stesso opera. 9. Programmazione finanziaria. 9.1. Ogni eventuale onere finanziario emergente a carico dello Stato in attuazione della presente delibera deve collocarsi nel quadro di una programmazione finanziaria regolata legislativamente. Roma, addi' 20 marzo 1986 Il Presidente delegato: ROMITA