IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 10 giugno 1985, n. 284, concernente l'autorizzazione allo svolgimento, per il periodo 1985-1991, di un programma di ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide, di seguito denominata col solo termine di «legge»; Vista la propria delibera del 22 novembre 1984, relativa all'approvazione di una prima spedizione in Antartide svoltasi nel periodo novembre 1985-aprile 1986; Visto il programma nazionale di ricerche in Antartide trasmesso dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, con nota n. 3886/8.3.4 del 27 maggio 1986; Considerato che il comitato consultivo interministeriale per l'Antartide, previsto dall'art. 3 della legge ha espresso parere favorevole al programma predetto nella riunione del 30 aprile 1986; Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; Delibera: E' approvato il programma nazionale di ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide da svolgersi nel periodo 1986-1991. Con i programmi esecutivi da definire ai sensi dell'art. 2, punto 3, della legge, verranno dettagliati i singoli progetti di ricerca ed i relativi tempi di esecuzione, tenendo conto prioritariamente delle azioni suscettibili di determinare acceleramento nell'avanzamento delle conoscenze scientifiche o nello sviluppo della sperimentazione avente immediata ricaduta sul piano applicativo. Fermo restando che il programma complessivo nazionale si realizza in programmi annuali, in dipendenza delle caratteristiche climatiche dell'Antartide, le singole spedizioni previste dai programmi esecutivi avranno durata media dall'ottobre di ciascun anno all'aprile dell'anno successivo, in analogia alla previsione di cui all'art. 7 della legge. Pertanto nel sessennio 1986-1991 si rendera' possibile svolgere cinque spedizioni infrabiennali, il cui finanziamento deve trovare armonica rispondenza con le quote preordinate allo scopo nella legge finanziaria. L'indicazione del fabbisogno a consuntivo per la spedizione conclusa nel primo semestre dell'anno e di quello occorrente per il programma da intraprendere nell'anno stesso, deve formare oggetto di specifica dimostrazione nella relazione da presentare al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 2, punto 5), della legge. Roma, addi' 3 luglio 1986 Il Presidente delegato: Romita