IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 10 giugno 1985, n. 284, concernente l'autorizzazione
allo svolgimento, per  il  periodo  1985-1991,  di  un  programma  di
ricerche  scientifiche  e  tecnologiche  in  Antartide,  di   seguito
denominata col solo termine di «legge»; 
  Vista  la  propria  delibera  del  22   novembre   1984,   relativa
all'approvazione di una prima spedizione in  Antartide  svoltasi  nel
periodo novembre 1985-aprile 1986; 
  Visto il programma nazionale di ricerche in Antartide trasmesso dal
Ministro  per  il   coordinamento   della   ricerca   scientifica   e
tecnologica, con nota n. 3886/8.3.4 del 27 maggio 1986; 
  Considerato  che  il  comitato  consultivo  interministeriale   per
l'Antartide, previsto dall'art. 3  della  legge  ha  espresso  parere
favorevole al programma predetto nella riunione del 30 aprile 1986; 
  Udita  la  relazione  del  Ministro  per  il  coordinamento   delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; 
 
                              Delibera: 
 
  E' approvato il programma  nazionale  di  ricerche  scientifiche  e
tecnologiche in Antartide da svolgersi nel periodo 1986-1991. 
  Con i programmi esecutivi da definire ai sensi dell'art.  2,  punto
3, della legge, verranno dettagliati i singoli progetti di ricerca ed
i relativi tempi di esecuzione, tenendo conto prioritariamente  delle
azioni suscettibili  di  determinare  acceleramento  nell'avanzamento
delle conoscenze scientifiche o nello sviluppo della  sperimentazione
avente immediata ricaduta sul piano applicativo. 
  Fermo restando che il programma complessivo nazionale  si  realizza
in programmi annuali, in dipendenza delle caratteristiche  climatiche
dell'Antartide,  le  singole  spedizioni   previste   dai   programmi
esecutivi  avranno  durata  media  dall'ottobre   di   ciascun   anno
all'aprile dell'anno successivo, in analogia alla previsione  di  cui
all'art. 7 della legge. 
  Pertanto nel sessennio 1986-1991  si  rendera'  possibile  svolgere
cinque spedizioni infrabiennali, il cui  finanziamento  deve  trovare
armonica rispondenza con le quote preordinate allo scopo nella  legge
finanziaria. 
  L'indicazione  del  fabbisogno  a  consuntivo  per  la   spedizione
conclusa nel primo semestre dell'anno e di quello occorrente  per  il
programma da intraprendere nell'anno stesso, deve formare oggetto  di
specifica dimostrazione nella relazione da presentare al Ministro per
il coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica ai sensi dell'art. 2, punto 5), della legge. 
 
    Roma, addi' 3 luglio 1986 
 
                                       Il Presidente delegato: Romita