Secondo  l'art.  48  della  legge  n.  47/85,  nel  testo  sostituito
dall'art.  1  del  decreto-legge  13  aprile 1985, n. 146, convertito
nella  legge  21  giugno  1985,  n.  298  "per  le opere interne alle
costruzioni,  definite dall'art. 26, realizzate prima dell'entrata in
vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima
data,  il  proprietario  della costruzione o della unita' immobiliare
deve   inviare  al  sindaco,  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro
il termine del 30 giugno 1986".
Con  tale  disposizione,  dunque,  il  legislatore  si  e' limitato a
prescrivere, per le opere interne realizzate anteriormente o in corso
di realizzazione alla data di entrata in vigore della legge medesima,
la  presentazione  da  parte del privato di una relazione descrittiva
delle  opere,  senza prevedere, in caso di omissione, alcuna sanzione
particolare. Si tratta di mero obbligo di condotta. Si pone quindi il
problema  di  quali  effetti  giuridici  scaturiscano  dall'eventuale
inerzia   del   privato,   in   particolare,   se  da  essa  consegua
l'applicazione di una qualche sanzione.
La  risposta  al  quesito presuppone che si chiarisca la collocazione
delle  opere interne nell'ambito del sistema sanzionatorio precedente
e  attuale.  Il  punto  di partenza e' dunque costituito dall'art. 26
della  legge n. 47/85 che nel disporre, al primo comma, che "non sono
soggette  a  concessione  ne' ad autorizzazione le opere interne alle
costruzioni  ...",  prevede  poi,  al  secondo  comma,  l'obbligo del
proprietario  di  presentare  al sindaco, contestualmente, all'inizio
dei  lavori,  una  relazione  che asseveri le opere da compiersi e il
rispetto  delle  norme  di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie
vigenti. Il successivo comma dell'art. 26, infine, punisce la mancata
presentazione  della relazione mediante l'applicazione della sanzione
pecuniaria di cui all'art. 10, ridotta di un terzo.
L'ambito  di applicazione dell'art. 26 copre una serie molto ampia di
opere  che  nel  precedente regime erano assoggettate a sanzione solo
nel  caso  in  cui  era  richiesta la concessione e tale sanzione era
tipicamente  ripristinataria  ed  era  strutturata  secondo i modelli
tipici  dell'attivita'  amministrativa; nei rimanenti casi invece non
era  prevista  alcuna  sanzione  (quando  cioe'  era nchiesta la sola
autorizzazione:  vedi  Cassazione  -  sezione III, 12 aprile 1983, n.
782:  TAR  Lazio, II sezione 21 ottobre 1984, n. 914: TAR Lombardia -
Milano,  9  novembre 1984, n. 346). Ne consegue che il legislatore ha
innovato in due direzioni precise.
Anzitutto  ha  liberalizzato l'esecuzione di dette opere che non sono
piu'  assoggettate  ad  un  atto  di  assenso  dell'amministrazione e
rientrano,   quindi,  nell'ambito  della  libera  determinazione  del
privato.  Tale  effetto  si  dispiega  evidentemente  non solo per il
futuro  ma,  anche  con  riferimento al passato. Ed invero non sembra
concepibile  l'applicazione di sanzioni a comportamenti nei quali non
si ravvisa piu' la lesione di un interesse pubblico.
Il   legislatore  ha  poi  introdotto  un  obbligo  di  condotta  (la
presentazione della relazione); il quale non limita l'esercizio dello
jus  aedificandi  ma  e'  diretto  a  consentire l'esercizio da parte
dell'amministrazione  di  controlli,  da  esercitarsi contestualmente
alla  esecuzione  delle  opere, rivolti ad assicurare che l'attivita'
medesima   avvenga   nel   rispetto   delle  norme  di  sicurezza  ed
igienico-sanitarie.  L'omissione di tale condotta e', quindi, colpita
con  una  sanzione  meramente  pecuniaria  che rientra per intero nel
modello  punitivo  ed  e'  quindi  assoggettata  ai  criteri generali
contenuti  nella  legge  n.  689  del 1981 (Principi di legalita', di
personalita'  della  pena,  di  irretroattivita'  della  sanzione, di
prescrittibilita'    dell'azione    repressiva).    La    conseguenza
fondamentale  -  in  relazione  al quesito proposto - e' che la nuova
sanzione e' destinata ad operare solo per il futuro.
Ad   avviso  di  questo  Ministero,  pertanto,  in  caso  di  mancata
presentazione  della  relazione di cui all'articolo 48 della legge n.
47/85 non sono piu' applicabili le eventuali sanzioni ripristinatorie
previgenti  (nell'ipotesi  in cui le opere interne rientrassero nella
categoria di quelle gia' assoggettate a concessione edilizia) proprio
perche'  non  e'  piu'  ipotizzabile  l'esistenza  di  opere  interne
abusive.  Tantomeno  appare applicabile la sanzione pecuniaria di cui
all'art.  26  della  legge  n. 47/85. Cio' in quanto tale sanzione e'
retta  dal  pincipio  di  legalita' (art. 1 della legge n. 689/81) in
forza  del  quale  "le leggi che prevedono sanzioni amministrative si
applicano  soltanto  nei casi e per i tempi in esse considerate"; dal
che  ne  deriva  l'impossibilita'  di  una  applicazione  estensiva o
retroattiva  della  disposizione  contenuta  nell'art.  26 piu' volte
citato.
Tuttavia,  anche se nella fattispecie in esame non e' prevista alcuna
sanzione,  cionondimeno, sul piano pratico, la mancata presentazione,
entro  il  termine stabilito dall'art. 48 della legge n. 47/85, della
relazione  descrittiva,  espone  indubbiamente il privato a possibili
contestazioni  circa  la  data  di  realizzazione delle opere interne
costringendolo  a  documentare  l'anteriorita'  delle stesse rispetto
alla data di entrata in vigore della legge sul condono edilizio.
                                               Il Ministro: NICOLAZZI