IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
           Designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 
                 della legge 14 maggio 1981, n. 219 
 
  Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219; 
  Visti il secondo e terzo comma dell'art.  9  del  decreto-legge  27
febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
aprile 1982, n. 187; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
27 marzo 1984; 
  Visto il decreto-legge n. 48 del 28 febbraio 1986, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119; 
  Visto il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309; 
  Vista  l'ordinanza  26  maggio  1982,  con  la  quale  sono   state
determinate le condizioni e le modalita' di ammissione ai  contributi
di cui all'art. 32 summenzionato (in Gazzetta Ufficiale n.  197,  del
20 luglio 1982); 
  Considerato che le imprese industriali Cosmygen S.p.a.,  Italguaine
S.r.l., Kaptan italiana S.p.a., Metalli  S.p.a.,  Vecam  sud  S.p.a.,
Vermel S.r.l., Mira Lanza S.p.a., gia' ammesse al  contributo,  hanno
richiesto di variare il prodotto previsto per l'iniziativa a causa di
intervenuti  mutamenti  delle  condizioni  di  mercato,  al  fine  di
realizzare produzioni  che  trovino  piena  rispondenza  nelle  nuove
situazioni createsi; 
  Considerato che il lasso di tempo  intercorso  tra  le  domande  di
ammissione a contributo e l'epoca di realizzazione degli impianti  ha
comportato notevoli imprevedibili mutamenti nei mercati dei  prodotti
da realizzarsi da parte delle societa' in parola; 
  Ritenuto pertanto  che  le  esigenze  di  variazione  del  prodotto
esposte  siano  in  linea   di   massima   meritevoli   di   positiva
considerazione, stanti le esigenze di rilancio industriale delle aree
colpite dal terremoto del 1980; 
  Ritenuto  comunque  che  la  variazione  del  prodotto  non   possa
giustificare alcun aumento del  contributo  assentito,  per  ciascuna
beneficiaria, nel relativo  provvedimento  di  ammissione,  e  alcuna
riduzione dell'impegno economico a carico  di  ciascuna  beneficiaria
medesima; 
  Ritenuto altresi' che la variazione del prodotto non possa in alcun
caso comportare una riduzione del numero degli addetti gia'  previsto
per le suddette iniziative industriali; 
  Ravvisata l'urgente esigenza di provvedere affinche' sia consentita
la  piu'  celere  prosecuzione  nella  realizzazione  degli  impianti
industriali delle societa' beneficiarie anzidette; 
  Avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli ed  in  deroga  ad
ogni diversa disposizione vigente; 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono ammissibili, subordinatamente all'esito positivo  di  apposita
istruttoria,  le  richieste  intese  alla  variazione  del   prodotto
industriale gia' avanzate dalle imprese Cosmygen  S.p.a.,  Italguaine
S.r.l., Kaptan italiana S.p.a., Metalli  S.p.a.,  Vecam  sud  S.p.a.,
Vermel S.r.l., Mira Lanza S.p.a., tutte gia'  ammesse  al  contributo
previsto dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.