IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219; Visti il secondo e terzo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1984; Visto il decreto-legge n. 48 del 28 febbraio 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119; Visto il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309; Vista l'ordinanza 26 maggio 1982, con la quale sono state determinate le condizioni e le modalita' di ammissione ai contributi di cui all'art. 32 summenzionato (in Gazzetta Ufficiale n. 197, del 20 luglio 1982); Considerato che le imprese industriali Cosmygen S.p.a., Italguaine S.r.l., Kaptan italiana S.p.a., Metalli S.p.a., Vecam sud S.p.a., Vermel S.r.l., Mira Lanza S.p.a., gia' ammesse al contributo, hanno richiesto di variare il prodotto previsto per l'iniziativa a causa di intervenuti mutamenti delle condizioni di mercato, al fine di realizzare produzioni che trovino piena rispondenza nelle nuove situazioni createsi; Considerato che il lasso di tempo intercorso tra le domande di ammissione a contributo e l'epoca di realizzazione degli impianti ha comportato notevoli imprevedibili mutamenti nei mercati dei prodotti da realizzarsi da parte delle societa' in parola; Ritenuto pertanto che le esigenze di variazione del prodotto esposte siano in linea di massima meritevoli di positiva considerazione, stanti le esigenze di rilancio industriale delle aree colpite dal terremoto del 1980; Ritenuto comunque che la variazione del prodotto non possa giustificare alcun aumento del contributo assentito, per ciascuna beneficiaria, nel relativo provvedimento di ammissione, e alcuna riduzione dell'impegno economico a carico di ciascuna beneficiaria medesima; Ritenuto altresi' che la variazione del prodotto non possa in alcun caso comportare una riduzione del numero degli addetti gia' previsto per le suddette iniziative industriali; Ravvisata l'urgente esigenza di provvedere affinche' sia consentita la piu' celere prosecuzione nella realizzazione degli impianti industriali delle societa' beneficiarie anzidette; Avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente; Dispone: Art. 1. Sono ammissibili, subordinatamente all'esito positivo di apposita istruttoria, le richieste intese alla variazione del prodotto industriale gia' avanzate dalle imprese Cosmygen S.p.a., Italguaine S.r.l., Kaptan italiana S.p.a., Metalli S.p.a., Vecam sud S.p.a., Vermel S.r.l., Mira Lanza S.p.a., tutte gia' ammesse al contributo previsto dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.