IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA 
 
  Visto l'art. 6, comma 10, della legge  28  febbraio  1986,  n.  41,
recante: «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato», che prescrive il divieto di  assunzioni  di
personale da parte delle amministrazioni dello Stato,  salvo  deroghe
da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17; 
  Visto il comma 18 dello stesso art. 6 che  consente  al  Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del  tesoro  e
per la funzione pubblica,  sentito  il  Consiglio  dei  Ministri,  di
autorizzare,  con  separati  provvedimenti,  adottati  in   qualsiasi
momento al di fuori del  piano  annuale,  assunzioni  in  deroga  per
comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di  polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  da  comunicare  con  apposita
relazione illustrativa alle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visto la nota prot. n. 7061/15202 dell'11 aprile 1986, con la quale
il  Ministero  dell'interno  chiede  l'autorizzazione  a   richiamare
seimilacento unita' di vigili del  fuoco  per  venti  giorni  per  il
corrente anno,  atteso  che  essi  rappresentano  l'unica  risorsa  a
disposizione per superare i  momenti  di  difficolta'  operative  del
Corpo e per consentire la prosecuzione  dell'ordinaria  attivita'  di
soccorso, costituendo i medesimi  forze  di  riserva  utilizzate  per
permettere  ai   colleghi   permanenti   la   necessaria   opera   di
aggiornamento professionale; 
  Visto il telex prot. n. 12712/15202 del  19  giugno  1986,  con  il
quale lo stesso Ministero dell'interno, a chiarimento di osservazioni
formulate dal Ministero del tesoro con telex prot. n. 137952 in  data
10 giugno 1986, ha precisato che l'incremento di  organico  di  mille
unita' di vigili del fuoco, previsto dall'art. 4 del decreto-legge 30
dicembre 1985,  n.  791,  convertito,  con  modifiche,  in  legge  28
febbraio 1986, n. 46, non ha trovato  in  atto  pratico  effetto  per
impossibilita' di impiego delle mille  unita'  di  vigili  del  fuoco
recentemente assunti, dovuta al fatto che tali unita' sono ancora  in
periodo di prova e  frequentano  corsi  di  formazione  professionale
presso la Scuola centrale anticendi di Roma; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 giugno 1986; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Il Ministro dell'interno e' autorizzato a  richiamare  seimilacento
unita' di vigili del  fuoco  discontinui  per  venti  giorni  per  il
corrente anno 1986. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
 
    Roma, addi' 27 giugno 1986 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                Craxi 
 
                       Il Ministro del tesoro 
                                Goria 
 
                Il Ministro per la funzione pubblica 
                               Gaspari 
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1986 
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106