IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che dispone la determinazione dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta; Visto, l'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 che, nelle more della prima revisione delle tariffe ai sensi del precedente art. 34, secondo comma, prevede, tra l'altro, l'aggiornamento dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione dei coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, su conforme parere della commissione censuaria centrale; Considerato che l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 gennaio 1986, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60, ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 1990 il termine di cui all'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani; Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3640 del 26 novembre 1986; Decreta: I redditi dei fabbricati imputabili al reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi per l'anno 1987, si determinano moltiplicando le corrispondenti rendite iscritte in catasto per i seguenti coefficienti: Parte di provvedimento in formato grafico Roma, addi' 10 dicembre 1986 Il Ministro: VISENTINI