Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette
                                  Ai   centri   di  servizio  imposte
                                  dirette di Roma e Milano
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  Al  comando  generale della guardia
                                  di Finanza
                                  Al consorzio nazionale esattori
                                  e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Ai Ministeri
                                  Alla   Ragioneria   generale  dello
                                  Stato
                                  Alle    ragionerie   centrali   dei
                                  Ministeri
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                  previdenza sociale
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  Affari  Generali  e del Personale -
                                  Servizio ispettivo
                                  Al    servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari

                              PREMESSA

Con  decreto-legge  5 marzo 1986, n. 57, concernente "Revisione delle
aliquote  e  delle  detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta
sul  reddito  delle persone fisiche" convertito nella legge 18 aprile
1986,  n.  121,  e' stata disposta, a decorrere dal periodo d'imposta
1986,  sia  la  modifica  della  curva  delle  aliquote IRPEF (la cui
precedente modifica risaliva alla legge 28 febbraio 1983, n. 53), sia
la  modifica delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia e per
redditi di lavoro dipendente, autonomo e di impresa minore.

I   predetti   provvedimenti   legislativi   sono  stati  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1986 e n.
96 del 26 aprile 1986.

Il  decreto-legge n. 57/1986 sostituisce ad ogni effetto, a decorrere
dalla  stessa  data  (1° gennaio 1986), il precedente decreto-legge 4
gennaio  1986,  n.  1, di identica portata, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  3  del  4  gennaio  1986,  non convertito in legge per
decorrenza dei termini costituzionali.

Con  la  revisione  della  curva  delle  aliquote  e delle detrazioni
d'imposta  risultante  dal  cennato  decreto-legge  n.  57/1986 si e'
inteso perseguire i seguenti obiettivi:

il recupero del c.d. drenaggio fiscale;

l'attenuazione  generalizzata dell'imposizione attraverso la modifica
dell'ampiezza  degli scaglioni e la riduzione delle aliquote relative
agli  scaglioni  stessi,  con  effetti  perequativi  specialmente per
talune  fasce  intermedie  di  reddito  la  cui  tassazione risultava
squilibrata;

la  ristrutturazione  delle  detrazioni d'imposta secondo principi di
omogeneizzazione  e di riduzione del numero delle stesse. Sono state,
infatti,  soppresse  talune  detrazioni  di  fruizione  generalizzata
(quota esente; detrazione per piccoli concedenti di terreni agricoli)
o specifiche del lavoro dipendente (ulteriore detrazione decrescente;
detrazione  per redditi minimi) in quanto ricomprese nella piu' ampia
manovra  operata  attraverso  la modifica della curva delle aliquote;
sono  stati, invece, adeguati gli importi delle detrazioni soggettive
e  razionalizzati  i  criteri di attribuzione delle stesse, che hanno
trovato  analitica  regolamentazione  (cfr.  art.  15 del decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  597/1973,  nel  testo  sostituito
dall'art. 2 del decreto-legge).

Infine,  il decreto-legge n. 57/1986, riprendendo le disposizioni del
precedente  decreto-legge  n.  1/1986  non  convertito  -  che  aveva
consentito   la   prosecuzione,  per  i  primi  due  mesi  dell'anno,
dell'applicazione della curva delle aliquote in vigore al 31 dicembre
1985  e  dell'attribuzione delle detrazioni vigenti alla stessa data,
oltre  all'attribuzione di una detrazione aggiuntiva pari a L. 80.000
complessive  - ha confermato che i relativi conguagli dovranno essere
effettuati in sede di conguaglio di fine anno, ovvero, se precedenti,
alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

                             PARTE PRIMA

               NUOVA SCALA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA
          SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E MODIFICAZIONI
             ALLA DISCIPLINA DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA

1)  Nuova scala delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche.

Con  il  decreto-legge  4  gennaio  1986,  n.  1 il legislatore aveva
provveduto, con effetto dal 1° gennaio 1986, a correggere gli aggravi
di imposta sul reddito delle persone fisiche venutisi a determinare a
partire  dal 1983 in conseguenza della svalutazione monetaria. L'art.
1  del  decreto-legge  aveva  riformulato  l'art.  11 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597, recante
"Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  reddito delle persone
fisiche" con l'inserimento, nell'ambito dello stesso articolo, di una
nuova scala delle aliquote e dei corrispondenti scaglioni di reddito,
ai  fini  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sostitutiva
di  quella  contenuta nella tabella delle aliquote allegata al citato
decreto  del Presidente della Repubblica n. 597, da ultimo modificata
con la legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Poiche'  il  decreto-legge  n.  1  non  e'  stato  convertito, con il
successivo  decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57 (convertito in legge 18
aprile  1986, n. 121) e' stata riproposta la stessa normativa di tale
decreto-legge n. 1, ma nell'art. l e' stata apportata una variazione,
rispetto  al  precedente testo, all'ampiezza del secondo, del terzo e
del   quarto   scaglione   della  scala  delle  aliquote  nonche'  la
diminuzione  di un punto della aliquota del terzo scaglione che passa
dal 28 al 27 per cento.

A  differenza  di  quanto  avvenuto  in precedenti, analoghe manovre,
tendenti  ad  attenuare  il  maggior prelievo fiscale (c.d. drenaggio
fiscale)  dovuto a persistenti fenomeni inflattivi - con le quali gli
effetti  della nuova scala delle aliquote, di per se' insufficienti a
raggiungere  lo scopo prefissato, sono stati integrati da consistenti
variazioni  delle  detrazioni  d'imposta  -  l'adeguamento del carico
fiscale al mutato valore monetario nel decreto-legge n. 57 e' assolto
in misura piu' rilevante dalla nuova curva delle aliquote.

La nuova curva, come viene precisato dall'art. 7 del decreto-legge n.
57,  ha "effetto dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto", e cioe' dal l° gennaio 1986, per cui
la  tabella  A  "Aliquote  percentuali per scaglioni di reddito" e la
tabella B "Aliqute condensate per il calcolo dell'imposta" riportate,
rispettivamente,  a pagina 43 e 44 della circolare n. 21 del 3 maggio
1983,  sono  sostituite,  a  partire  da tale data, dalla tabella A/B
riportata in allegato alla presente circolare.

2) Detrazioni per carichi di famiglia.

L'art.  2 del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, ha sostituito l'art.
15  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, relativo alle detrazioni soggettive dell'imposta.

Come  risulta dalla relativa rubrica, il nuovo art. 15 disciplina ora
le  sole  detrazioni per carichi di famiglia; la detrazione per quota
esente, non piu' prevista, e' stata soppressa.

Il nuovo art. 15, nell'elevare gli importi delle varie detrazioni per
carichi  di famiglia i cui nuovi importi sono riportati nella tabella
E   allegata,   ha   attuato,   come   gia'  accennato,  una  manovra
redistributiva  (in sintonia con quella recata dalla disciplina degli
assegni familiari), complementare alla manovra perequativa-alla quale
tende l'intero nuovo sistema delle detrazioni d'imposta nei confronti
della nuova curva delle aliquote IRPEF.

In  particolare,  per  quanto concerne la disciplina delle detrazioni
concesse  per  i  figli,  i  principi che informano tale sistema sono
stati Innovati rispetto alla disciplina precedentemente in vigore.

Infatti,  la  modulazione della spettanza della detrazione (in misura
semplice,  doppia, oppure quella per coniuge a carico concessa per il
primo  figlio  a carico) appare, ora, correlata alla posizione che il
contribuente-genitore occupa nella famiglia nel cui ambito e' nato il
figlio,  ovvero a quella che lo stesso assume in un successivo nucleo
familiare  costituito  a  seguito di un nuovo vincolo matrimoniale (o
per una successiva separazione).

Per  grandi  linee  le  regole  che disciplinano la concessione della
detrazione per figli a carico possono essere cosi' riassunte:

ognuno  dei  genitori  usufruisce  autonomamente della detrazione per
figli a carico secondo la graduazione prevista;

la  detrazione  e'  usufruita  dal  genitore  in  misura  doppia ogni
qualvolta  l'altro  genitore  non puo' godere della detrazione stessa
potenzialmente  spettantegli,  in  quanto non ricorrono le condizioni
naturali o giuridiche perche' essa possa essere concessa.

In  questa  ultima  ipotesi,  quando alla mancanza fisica o giuridica
dell'altro genitore (dovuta, rispettivamente, al decesso o al mancato
riconoscimento   del   figlio   naturale)   si  accompagna  anche  la
circostanza  che  il  contribuente  non  e' o non e piu inserito (per
successiva  separazione)  in un nuovo nucleo familiare costituito per
matrimonio,   il   contribuente   stesso,  anziche'  usufruire  della
detrazione  per  figlio a carico in misura doppia, usufruisce, per il
primo  figlio,  della  particolare  detrazione riservata al coniuge a
carico:  in  tal caso, la somma detraibile in relazione al numero dei
figli  (comprendendo  tra  questi  anche  il  primo)  viene calcolata
raddoppiando  quella prevista in misura ordinaria e detraendo da essa
l'importo  di  lire  96.000, mentre per il primo figlio si applica la
detrazione spettante per il coniuge a carico.

Non   e',  peraltro,  consentita  la  possibilita'  di  usufruire  di
quest'ultimo  sistema  di  detrazione  per  i  figli  nell'ipotesi di
genitori separati o "divorziati", in quanto l'espressione-"se l'altro
genitore  manca",  di cui al terzo comma dell'art. 15, non puo essere
intesa  che come decesso dell'altro genitore (e non nel senso di "non
presenza"  dell'altro  genitore).  La  fattispecie  prevista  in tale
comma,  infatti,  va  concettualmente  posta  in  relazione a quella,
identica,  di cui al secondo comma, lettera b), dello stesso articolo
(come  pure  l'ipotesi  del  figlio  riconosciuto  da  uno  solo  dei
genitori,  del  pari  prevista dal terzo comma, va posta in relazione
esclusivamente  alla  ipotesi  di cui al secondo comma, lettera d), e
non  anche a quella di cui alla successiva lettera e). La fattispecie
del   contribuente  separato  o  "divorziato"  e'  regolata,  invece,
esclusivamente  dalla  lettera  c)  dei  secondo comma del menzionato
articolo,  laddove  si  prevede  la detrazione in misura doppia per i
figli  rimasti  esclusivamente  a carico del contribuente nei casi di
annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti civili del
matrimonio  con  l'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva
da questi: poiche' tale condizione non risulta espressamente ripetuta
nel  terzo  comma,  e'  evidente  che  il  legislatore  non ha inteso
renderla  applicabile  anche  nell'ipotesi  di  cui allo stesso terzo
comma.

La  ragione  di  detto  criterio  appare evidente. L'esistenza fisica
dell'altro  genitore  (coniuge  od ex-coniuge) impedisce, infatti, di
far subentrare al suo posto il primo figlio, in quanto:

se l'altro genitore (separato o divorziato dal primo) contribuisce al
mantenimento dei figli, io stesso ha diritto alla propria quota delle
detrazioni, alla stregua del primo genitore;

se i genitori sono separati, al genitore interessato (primo genitore)
che  mantiene in via esclusiva i figli e' comunque precluso usufruire
della  detrazione per il coniuge a carico (arg. ex n. 1, primo comma,
dello  stesso  art.  15),  e  quindi  non  e'  parimenti  ammissibile
l'estensione  al  primo  figlio  di  un  diritto  - detrazione per il
coniuge  -  di  cui  il genitore interessato, in quanto separato, non
puo'   comunque   beneficiare.   Oltretutto,   l'attribuzione   della
detrazione  del  coniuge  a carico, nel presente caso, si porrebbe in
netto  contrasto  logico con il disposto della lettera c) del secondo
comma, la quale non si renderebbe mai applicabile in concreto;

se  i  genitori  sono  divorziati ed uno solo di essi mantiene in via
esclusiva  i  figli,  e'  la  stessa esistenza dell'altro genitore ad
impedire la surrogazione nella posizione di questi (quale ex-coniuge)
da  parte  del  primo  figlio, non potendosi, per principio generale,
sostituire  con  un  altro  un  soggetto tuttora presente nell'ordine
giuridico,  giuridicamente  in  grado  -  come  nella specie - di far
valere   la  propria  qualita'  nei  confronti  sia  del  figlio  sia
dell'altro genitore.

L'articolo in esame (15) e' cosi' strutturato:
primo comma (suddiviso in tre punti) - Tipo e misura delle detrazioni
per carichi di famiglia;
secondo  comma  (suddiviso  in  sei  lettere da a) a f)) - Ipotesi di
spettanza della detrazione per i figli a carico in misura doppia
terzo comma - Casi di spettanza della detrazione per i figli a carico
in mancanza di un genitore;
quarto,  quinto  e  sesto  comma  -  Limiti  di  redditualita' per la
configurazione di familiari a carico e condizioni per usufruire delle
relative detrazioni.
Nell'ambito  del  primo  comma,  il punto 1) disciplina la detrazione
spettante  per  il coniuge non legalmente ed effettivamente separato.
Poiche'  non  viene  fatta alcuna distinzione tra moglie e marito, la
detrazione  e'  concessa  indifferentemente  all'uno  e all'altro dei
coniugi, ovviamente ove ricorrano le condizioni per assumere a carico
l'altro  coniuge. Puo' pertanto essere considerato a carico la moglie
o  il marito, purche' non legalmente ed effettivamente separati. Tale
condizione,  come  si  vedra'  in  seguito,  deve essere accompagnata
dall'altra  condizione,  quella  della  redditualita',  prevista  dal
successivo quarto comma dell'articolo in esame.
Al  successivo  punto  2)  si  conferma che la detrazione per figli a
carico  spetta  a  ciascuno  dei genitori, secondo la graduazione ivi
indicata,  per  tutti i figli, compresi quelli naturali riconosciuti,
gli   adottivi   e  gli  affiliati  o  affidati  minori  di  eta',  o
permanentemente  inabili al lavoro ovvero, se di eta' non superiore a
26 anni, dediti agli studi o a tirocinio gratuito.
Ovviamente  la  detrazione  indicata  al punto 2) compete, come sopra
accennato, anche ai genitori separati o divorziati.
In  ordine  alla  detrazione  per altre persone a carico, prevista al
punto  3)  dello stesso primo comma, trattandosi di disposizione gia'
esistente  nel precedente art. 15 non sembrano necessarie particolari
delucidazioni,  per  cui si rinvia a quanto precisato nella circolare
n. 65 del 1977.
Giova  tuttavia  rammentare  che le persone indicate dal citato n. 3)
sono,  secondo  il  richiamato art. 433 del codice civile, sempre che
siano  conviventi  con  il  contribuente o esercitino il diritto agli
alimenti:
i  figli  maggiorenni  (esclusi  quelli  assimilati ai minori ai fini
della detrazione di cui al n. 2) dell'art. 15);
i  discendenti  prossimi,  anche  naturali,  dei  figli  legittimi  o
legittimati o naturali o adottivi;
i  genitori  e,  in  loro  mancanza,  gli  ascendenti prossimi, anche
naturali; gli adottanti;
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.
Per  ognuna  delle  persone  suindicate e' stabilito il nuovo importo
della  detrazione  in  misura  costante  di L. 96.000, detrazione che
compete  per  intero  al soggetto passivo d'imposta nei cui confronti
sussiste  il  vincolo  familiare  dal  quale  deriva  l'obbligo  agli
alimenti e sempreche' sussistano le seguenti condizioni:
la  persona  a  carico  non  possegga  redditi  propri superiori a L.
3.000.000;
la  persona a carico conviva con il contribuente ovvero percepisca da
lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria.
Discende  da  quanto sopra che, qualora piu' soggetti siano obbligati
agli  alimenti nei confronti delle persone indicate nell'art. 433 del
codice  civile,  ad  esempio  piu'  figli nei confronti dei genitori,
entrambi  i  coniugi  nei  confronti  dei  generi e delle nuore, piu'
fratelli  nei confronti di altri fratelli, la detrazione di L. 96.000
per  ciascuna  delle  dette  persone -	se fiscalmente a carico per la
presenza  delle altre due condizioni di possidenza, entro i limiti di
L.  3.000.000,  di  reddito  e  di  convivenza  o di percezione degli
assegni  alimentari  non  risultanti  da provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria   -	sara'  ripartita  fra  tutti  i  soggetti  obbligati,
proporzionalmente all'effettivo onere di mantenimento sostenuto.
Il  secondo  e il terzo comma dell'art. 15 trattano, rispettivamente,
dei  casi  di  raddoppio  della detrazione per figli a carico qualora
l'altro  genitore  non  ne  possa usufruire, ovvero sia fisicamente o
giuridicamente  inesistente,  e  dei  casi in cui il legislatore, nel
presupposto  della  spettanza  della  detrazione  in  misura  doppia,
accorda  tuttavia  per  i figli a carico il regime piu favorevole del
"coniuge   a   carico"   ove  uno  dei  genitori  sia  fisicamente  o
giuridicamente  inesistente e il genitore beneficiario non sia legato
da  vincolo matrimoniale, o sia separato con riferimento a vincolo, o
ad altro vincolo, matrimoniale successivamente contratto.
Dall'esame  di  tali  commi si evince che la detrazione per i figli a
carico  spetta,  nelle seguenti ipotesi, in misura doppia (e soltanto
in tale misura):
1) per i figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio se,
in  costanza  di  matrimonio  dei  genitori, il genitore contribuente
abbia  diritto  per  l'altro genitore alla detrazione prevista per il
coniuge fiscalmente a carico (perche' possessore di reddito lordo non
superiore  a  L.  3.000.000);  analogamente  per  i  figli  adottivi,
affidati  o  affiliati  di  entrambi  i  coniugi (lettera a), secondo
comma, art. 15);
2)   per   i  figli  del  solo  contribuente  rimasto  vedovo/a  che,
risposatosi,  non  si  sia  poi legalmente ed effettivamente separato
(lettera b), stesso comma);
3)  per  i  figli  che  -  nei  casi  di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e
di  separazione  legale  ed  effettiva  da  questi  -  siano  rimasti
esclusivamente a carico del genitore contribuente (lettera e), stesso
comma);
4)  per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente,
se  questi  sia coniugato e non legalmente ed effettivamente separato
(lettera f), stesso comma);
5)  per  i  figli  naturali  riconosciuti  del genitore contribuente,
riconosciuti  anche  dall'altro  genitore, ma ad esclusivo carico del
primo, se i genitori stessi non si siano uniti in matrimonio (lettera
e), stesso comma);
6) per i figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi, sia nel caso
che  non  siano  stati  riconosciuti dall'altro genitore (diverso dal
coniuge)  che  in  quello  in cui, pur se da esso riconosciuto, siano
rimasti  esclusivamente  a  carico  del  genitore  contribuente  (sub
lettere d) ed e) );
7)  per  i figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi, separati o
"divorziati",  riconosciuti  anche  dall'altro  genitore (diverso dal
coniuge) ma rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente
(sub lettere d) ed e);
Nelle  seguenti  ipotesi,  invece,  per  il  primo  figlio  spetta la
detrazione per il coniuge a carico e la detrazione per figli a carico
con riferimento agli altri figli e' raddoppiata:
8) se l'altro genitore manca (perche' deceduto) e il contribuente non
e' in atto coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato;
9)  se  l'altro  genitore  non  ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente  che  li ha riconosciuti non e' coniugato o e legalmente
ed effettivamente separato;
10)  se  vi  sono  figli  adottivi,  affidati  o  affiliati  del solo
contribuente   e   questi   non  e'  coniugato  o  e'  legalmente  ed
effettivamente separato.

Per  i  genitori  separati  o  divorziati  si  rimanda  a quanto gia'
precedentemente  chiarito.  E' appena il caso, poi, di precisare che,
ogni qualvolta ad uno dei due genitori spetta la detrazione in misura
doppia,   l'altro  non  puo'  in  ogni  caso  usufruire  della  quota
teoricamente spettantegli ai sensi del n. 2, secondo comma, dell'art.
15.

Il  quarto  comma dell'art. 15 in esame ha disposto l'elevazione a L.
3.000.000  del  limite massimo di possidenza reddituale del familiare
entro il quale il contribuente puo' usufruire, per il medesimo, della
relativa detrazione per carichi di famiglia.

L'originario limite di reddito era stato fissato, quale condizione di
redditualita'  per  la  spettanza  delle  detrazioni  per  carichi di
famiglia,  dall'art.  6  della legge 13 aprile 1977, n. 114, il quale
aveva  subordinato  il diritto a tali detrazioni alla non possidenza,
da  parte  delle persone suscettibili di essere considerate a carico,
di  redditi  propri,  esclusi  i  redditi  esenti e quelli soggetti a
ritenuta  alla  fonte  a  titolo di imposta (e, ovviamente, i redditi
soggetti  a tassazione separata) per ammontare superiore a L. 960.000
al lordo degli oneri deducibili. Tale limite era stato poi aumentato,
per  il solo anno 1982, a L. 1.350.000 dall'art. 1, secondo comma, n.
3,   della  legge  27  settembre  1982,  n.  683,  e  successivamente
rivalutato  dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che lo aveva elevato
a L. 2.750.000.

La  norma  in  esame  non  si  e'  limitata  ad adeguare il limite di
possidenza  entro  il  quale i familiari possono essere considerati a
carico.  ma  ha  adottato  una  formulazione piu' razionale, mediante
un'unica  disposizione  riferita  a  tutte  le categorie di familiari
suscettibili di essere considerati a carico.

Il  predetto quarto comma dell'art. 15, piu' specificamente, fissa il
limite  in  L.  3.000.000  al  lordo  degli  oneri  deducibili e, nel
contempo,  stabilisce  che,  per la determinazione di tale limite, si
deve  tener conto anche dei redditi esenti dall'imposta e dei redditi
soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a  titolo  d'imposta o ad imposta
sostitutiva se di ammontare complessivamente superiore a L. 2.000.000
al lordo delle relative ritenute; con esclusione comunque dei redditi
costituiti  dagli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo
Stato,  nonche'  delle  pensioni,  indennita'  o  assegni erogati dal
Ministero  dell'interno  ai  ciechi  civili,  ai  sordomuti  ed  agli
invalidi  civili,  delle pensioni sociali, delle pensioni di guerra e
relative  indennita  accessorie, degli assegni accessori annessi alle
pensioni  privilegiate di prima categoria e dell'assegno annesso alla
medaglia d'oro al valore militare.

In  sostanza,  la  norma ha recepito l'analoga disposizione contenuta
nell'art. 3 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528. convertito, con
modificazioni,  nella  legge  31  ottobre  1984,  n.  733, per quanto
attiene alle categorie reddituali e al relativo importo, che rilevano
ai  fini  della  determinazione  del  suddetto limite di 3.000.000 di
lire.

Il  quarto  comma  dell'art.  15  precisa, inoltre, che i familiari a
carico  devono  attestare  la  loro  condizione  di non possidenza di
redditi  di  importo  complessivamente  non  superiore a L. 3.000.000
nella dichiarazione dei redditi o devono rendere tale attestazione su
un foglio a parte da allegare alla dichiarazione stessa.

Per i figli minori, compresi gli adottivi e gli affidati o affiliati,
l'attestazione di cui trattasi e' resa dal contribuente che beneficia
della  relativa  detrazione. Il limite di L. 3.000.000 deve riferirsi
ai   redditi   dei   quali   il   figlio  minore  abbia  la  completa
disponibilita', esclusi quindi i redditi relativi ai beni soggetti ad
usufrutto legale dei genitori.

Come  precisato  ai  precedenti  punti  3),  5), 6) e 7), per i figli
rimasti  esclusivamente  a  carico  del contribuente, sia nel caso di
filiazione  naturale  ove  i  figli  siano  stati  riconosciuti anche
dall'altro  genitore,  sia  nel  caso di annullamento, scioglimento o
cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio  e di separazione
legale ed effettiva, e' previsto il raddoppio in capo al contribuente
della  detrazione  per  i  figli  minori.  Il  riconoscimento di tale
detrazione raddoppiata e' comunque subordinato alla condizione che il
contribuente attesti in sede di dichiarazione dei redditi che i figli
sono esclusivamente a suo carico.

A  tal  proposito  si  precisa  che  il  contribuente  potra' rendere
l'attestazione  quando la circostanza che i figli sono esclusivamente
a  suo carico risulti da un provvedimento dell'Autorita' giudiziaria,
dal  momento che il verificarsi di una circostanza prevista per legge
non puo' essere riferito che a un fatto giuridicamente rilevante.

3) Detrazioni per i redditi di lavoro dipendente.

L'art.  3  del  decreto-legge  n. 57 ha semplificato il sistema delle
detrazioni  riservate  ai percettori di redditi da lavoro dipendente,
riformulando l'intero art. 16.

L'articolo prevede, per i percettori di redditi di lavoro dipendente,
la  spettanza  di due nuove detrazioni, la seconda delle quali legata
ad un limite di redditualita'.

Restano   soppresse,   per   mancanza  di  previsione  normativa,  la
detrazione di L. 18.000 a fronte degli oneri deducibili e l'ulteriore
detrazione   decrescente  per  scaglioni  di  reddito,  previste  nel
precedente  testo  dell'art.  16  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 597, come modificato dalla legge n. 53 del 1983.

Le  due  detrazioni non vengono piu' considerate con riferimento alle
spese inerenti la produzione del reddito; pur tuttavia la persistenza
di  una  siffatta  funzione la si puo' rinvenire indirettamente nella
rubrica  dell'articolo  e  nel  fatto  che  le  due  detrazioni  sono
rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

In dettaglio, le detrazioni sono:

una  detrazione  di  L.  492.000  per i redditi di lavoro dipendente,
rapportata al periodo di lavoro e di pensione nell'anno;

una  ulteriore  detrazione di L. 156.000 spettante qualora il reddito
da  lavoro  dipendente  non sia superiore a 11 milioni di lire annue;
anche  questa seconda detrazione deve essere rapportata al periodo di
lavoro o pensione nell'anno.

Poiche'  nel  nuovo  art. 16 e' prevista una detrazione di L. 156.000
ancorata ad un limite di reddito, e' stato necessario fissare in esso
-  come  in passato, nei casi analoghi - "un correttivo", per effetto
del  quale  la  detrazione  di  cui  trattasi  in  taluni  casi  puo'
continuare  ad  essere  riconosciuta  anche  oltre  lire  11 milioni,
seppure  in misura ridotta, a scopo perequativo. Si evita, cosi', che
per modesti incrementi di reddito rispetto al limite di 11 milioni di
lire,   si   determini  (per  effetto  del  mancato  godimento  della
detrazione)  un aumento dell'imposta tale da ridurre il reddito netto
ad  un importo inferiore a quello che residua da un reddito pari a 11
milioni   di  lire  dopo  lo  scomputo  dell'imposta  lorda  ad  esso
corrispondente, diminuita della detrazione di L. 156.000.

Per quanto riguarda l'applicazione delle due anzidette detrazioni, si
precisa  che  le  stesse  interessano  tutti i titolari di reddito di
lavoro  dipendente  e  di  alcuni redditi ad esso equiparati, quali i
compensi  percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di cui alla
lettera  a)  dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973,  n.  597,  e  le  borse  di studio e gli assegni
assimilari di cui alla successiva lettera g) dello stesso art. 47.

L'ultimo  comma  dell'art.  16, dopo aver confermato la cumulabilita'
delle  due  detrazioni  per  redditi  di  lavoro  dipendente  con  le
detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 15, dispone che le
stesse  due detrazioni possono essere usufruite fino alla concorrenza
dell'imposta  lorda  relativa  ai  redditi  di  lavoro dipendente che
partecipano alla formazione del reddito complessivo.

4) Detrazione per i redditi di lavoro autonomo e di impresa.

Il  primo  comma  dell'art.  4 della normativa in esame ha sostituito
l'intero  testo  dell'art.  16-bis  del  decreto del Presidente della
Repubblica  n.  597,  che  ha  assunto  la  rubrica "Detrazione per i
redditi di lavoro autonomo e di impresa".

La  detrazione  e' ora prevista nell'unica misura di L. 150.000 ed e'
attribuita  solo  nei  casi in cui il reddito di lavoro autonomo o di
impresa  non  sia  superiore  a L. 6.000.000. Per la verifica di tale
limite  ci si deve riferire, nel caso di possesso di uno dei due tipi
di  reddito, all'ammontare di esso, ovvero, nel caso di contemporaneo
possesso  di  ambedue  i  redditi,  all'ammontare  complessivo  degli
stessi.

La   detrazione  compete  allorquando  alla  formazione  del  reddito
complessivo concorrono redditi di lavoro autonomo o di impresa minore
di cui all'art.72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597.

Per  quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo, assumono rilevanza
ai fini della detrazione in argomento quelli determinati ai sensi del
primo  e secondo comma dell'art. 50 (redditi derivanti dall'esercizio
di  arti  e  professioni determinati in via ordinaria) e, per effetto
della   disposizione   di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  4  del
provvedimento  legislativo  in  esame, limitatamente agli anni 1986 e
1987  quelli  determinati  ai  sensi del decimo comma dell'art. 2 del
decreto-legge  19  dicembre  1984,  n.  853,  convertito  in legge 17
febbraio  1985,  n.  17  (redditi  derivanti dall'esercizio di arti e
professioni  determinati  forfettariamente  ai sensi della legge c.d.
"Visentini ter"). Restano pertanto esclusi tutti gli altri redditi di
lavoro autonomo compresi quelli determinati forfettariamente ai sensi
del quarto e quinto comma dell'art. 50 (redditi derivanti da rapporti
di   collaborazione  coordinata  e  continuativa,  redditi  derivanti
dall'utilizzazione delle opere dell'ingegno, ecc.).

Per  quanto  concerne  i  redditi di impresa, ai fini di che trattasi
rilevano  i redditi determinati ai sensi dell'art. 72 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  597 e, limitatamente al periodo di
sospensione  dell'applicazione  dell'art. 72 prevista dal tredicesimo
comma  dell'art.  2 del decreto-legge n. 853/1984, quelli determinati
ai  sensi  del  nono  comma  dello  stesso art. 2 (redditi di impresa
minore determinati forfettariamente).

La determinazione non compete per tutti gli altri redditi di impresa,
compresi  quelli  determinati  forfettariamente  ai  sensi  dell'art.
72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 la cui
applicazione  e',  peraltro,  sospesa  ai sensi del tredicesimo comma
dell'art.  2  del  decreto-legge  n.  853 sopracitato (c.d.  "imprese
minime").

La  presente  detrazione  non  e'  cumulabile con le detrazioni per i
redditi  di  lavoro  dipendente  previste  dal  precedente art. 16 e,
analogamente  alle  predette  detrazioni,  puo'  essere usufruita dal
contribuente solamente fino a concorrenza dell'importo lordo relativo
ai redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa (come avanti individuati)
che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Anche  per  questa  detrazione  opera,  in  forza  della disposizione
contenuta nell'ultimo comma dell'art. 16-bis, un correttivo analogo a
quello  previsto  per  le  detrazioni  di  lavoro dipendente - il cui
meccanismo  e'  illustrato  nel  precedente  paragrafo - che evita un
aggravio di imposta per i titolari di redditi di lavoro autonomo e di
impresa che superano di poco il limite di 6.000.000 di lire.

                            PARTE SECONDA

        MODALITA' PER L'APPLICAZIONE, DA PARTE DEI SOSTITUTI,
           DELLA NUOVA SCALA DELLE ALIQUOTE E DELLE NUOVE
                        DETRAZIONI D'IMPOSTA

1) Nuova scala delle aliquote IRPEF.

Nella  prima  parte  della  presente circolare e' stata illustrata la
nuova  scala  delle  aliquote  dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche  che,  a  decorrere dal l° gennaio 1986, ha sostituito quella
contenuta  nella  tabella  allegata  al  decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.
Tali  nuove  aliquote,  tuttavia, per quanto concerne le ritenute sui
redditi  di  lavoro  dipendente, hanno trovato applicazione non dalla
data  predetta,  bensi'  a  partire  dai  periodi  di  paga  iniziati
posteriormente  al 28 febbraio 1986. Infatti, a norma dell'art. 7 del
decreto-legge  4  gennaio  1986,  n.  1  (non convertito in legge), i
datori  di lavoro, sulle retribuzioni relative ai periodi di paga che
hanno  avuto  inizio  prima  del  1°  marzo  1986  (anche  se erogate
successivamente  al  28 febbraio), hanno applicato le ritenute con le
aliquote  e  gli  scaglioni, ragguagliati al periodo di paga, vigenti
per l'anno 1985.
Le  differenze  di  ritenuta,  derivanti  dalla  diversa  scala delle
aliquote  applicata  nei  primi  due  mesi dell'anno, dovranno essere
conguagliate   in  sede  di  conguaglio  di  fine  anno  1986  o,  se
precedente, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
Le  aliquote  stabilite  dal decreto-legge n. 1/1986, invece, si sono
rese  immediatamente applicabili sia per le cessazioni di rapporti di
lavoro dipendente intervenute tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 1986
sia,  conseguentemente,  per le indennita' di fine rapporto di lavoro
dipendente,   dovute   in   relazione   alle  predette  cessazioni  e
corrisposte  nello  stesso  periodo,  che  sono  state assoggettate a
ritenuta  in  base  a tali aliquote, peraltro parzialmente diverse da
quelle a regime.
Analogo  trattamento  doveva essere riservato anche agli arretrati di
lavoro  dipendente  corrisposti  nel  periodo  1° gennaio-28 febbraio
1986,  in  quanto  agli  stessi,  tenuto  conto  della logica e delle
finalita'  espresse  dall'art.  7  del citato decreto-legge n. 1, non
poteva che essere applicata la ritenuta in base alle nuove aliquote.
Tuttavia,  sia  nel  caso  che  qualche sostituto abbia effettuato le
ritenute  su  tali  arretrati sulla base delle aliquote in vigore per
l'anno  1985,  sia  nel  caso  generale di applicazione della tabella
delle  aliquote  introdotta dal decreto-legge n. 1/1986, che e' stata
parzialmente  modificata  dal successivo decreto-legge n. 57/1986, si
consente  in via eccezionale che, in concomitanza delle operazioni di
conguaglio  di fine anno, ovviamente senza alcuna interferenza con le
operazioni  stesse,  venga  effettuato  il  conguaglio delle ritenute
sugli  emolumenti  arretrati  secondo  le  modalita' stabilite con la
circolare n. 29 del 4 luglio 1983.
Diversamente  operando, infatti, i' certificati modello 101 e modello
201,  con  i quali si certificano anche gli emolumenti arretrati, non
consentirebbero  ai  rispettivi titolari l'esonero dall'obbligo della
presentazione della dichiarazione mod. 740.
Lo  stesso  conguaglio  viene  parimenti consentito anche per le sole
anticipazioni di indennita' di fine rapporto corrisposte, in costanza
di  rapporto  di  lavoro, nel predetto periodo 1° gennaio-28 febbraio
1986.
Per  quanto  riguarda,  invece,  le  indennita'  di fine rapporto per
cessazioni  avvenute  nel  periodo  l°  gennaio-28  febbraio  1986  e
corrisposte  nello  stesso periodo, l'eventuale eccedenza di ritenuta
sara' calcolata, da parte degli uffici, in sede di liquidazione delle
dichiarazioni dei redditi nelle quali verranno dichiarate le predette
indennita'.

2)  Limite  di  redditualita'  per  la  configurazione di familiare a
carico.

Nel paragrafo 2) della parte prima e' tato precisato che il limite di
redditualita'   perche'   i   familiari  possano  essere  considerati
fiscalmente a carico (ricomprendendo fra questi, oltre al coniuge non
legalmente  ed  effettivamente  separato,  anche  i  figli  minori  e
assimilati nonche' le altre persone indicate nell'art. 433 del codice
civile)  e'  stato  fissato  dal  l ° gennaio 1986 nella misura di L.
3.000.000.  Nella stessa sede e' stato chiarito che tale aumento vale
anche  ai  fini  del  raddoppio  in  capo  a  uno  dei  coniugi della
detrazione  per  i  figli a carico nei casi in cui tale raddoppio sia
possibile.
Giova  qui  innanzitutto  precisare che, benche' la norma abbia avuto
effetto  dal 1° gennaio 1986, la sua applicazione in sede di ritenuta
alla   fonte  e'  avvenuta,  per  quanto  disposto  dall'art.  7  del
decreto-legge  n.  1/1986, a partire dal periodo di paga che ha avuto
inizio dopo il 28 febbraio 1986 o, in caso di cessazione del rapporto
di  lavoro  intervenuta  prima di tale data, in sede di conguaglio di
fine rapporto di lavoro.
Pertanto,  a  partire  da tale periodo di paga, i sostituti d'imposta
devono  procedere  all'attribuzione  delle  detrazioni per carichi di
famiglia anche a coloro che hanno maturato il diritto alle detrazioni
stesse in conseguenza del suddetto aumento a L. 3.000.000, sulla base
delle  comunicazioni  di  cui all'art. 23, secondo comma, lettera a),
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che il
lavoratore dipendente e' tenuto a rendere.
Le  quote  di  tali  detrazioni  spettanti  per  i  periodi  di  paga
precedenti   la   resa   della   comunicazione  saranno,  ovviamente,
riconosciute  in sede di conguaglio di fine anno o, se precedente, in
sede di conguaglio di fine rapporto.
Qualora  le  comunicazioni  non  pervengano  in  tempo  utile  per il
compimento  delle operazioni di conguaglio di fine anno, i lavoratori
dipendenti  usufruiranno  delle predette nuove detrazioni mediante la
presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 740 e mod. 740/S.

3) Detrazioni d'imposta per carichi di famiglia.
Come  e' stato gia' precisato, le detrazioni per carichi di famiglia,
per  l'anno  1986,  trovano completa applicazione in sede di ritenuta
alla  fonte sui redditi di lavoro dipendente a partire dal periodo di
paga che ha inizio dopo il 28 febbraio.
Pertanto   i  sostituti  d'imposta  hanno  provveduto  alla  relativa
attribuzione  a partire dal predetto periodo di paga; l'effettuazione
dei  conguagli  relativi  ai  precedenti  periodi  di  paga e' invece
rinviata  al  momento delle operazioni di conguaglio di fine anno, o,
se  precedenti,  a quelle di conguaglio di fine rapporto (cfr. art. 7
del decreto-legge n. 57/1986).
Per  quanto riguarda la disciplina sostanziale delle nuove detrazioni
per  carichi  di  famiglia e la disciplina procedurale concernente il
loro  riconoscimento,  si  rinvia  per le attribuzioni delle stesse a
quanto gia' illustrato nella parte prima.
Circa  l'aggiornamento  della  misura  delle  anzidette detrazioni e'
stata  approntata  una nuova tabella, contenente i relativi ragguagli
al periodo di paga (allegato H).
Si  precisa che i sostituti d'imposta, per applicare appieno le nuove
detrazioni,  devono  preventivamente  acquisire  le  dichiarazioni di
spettanza delle stesse da parte di quei dipendenti che hanno maturato
il  diritto  ad  ulteriori  detrazioni  per  carichi  di  famiglia in
relazione al nuovo limite di redditualita' fissato in L. 3.000.000; i
dipendenti   dovranno   altresi'  partecipare  al  sostituto  la  non
spettanza  delle  detrazioni  di  cui  non  possono piu' usufruire in
relazione al nuovo regime sostanziale delle detrazioni per carichi di
famiglia.
Qualora  nessuna  variazione  sia  intervenuta  nella  posizione  dei
dipendenti   o   pensionati,   i   sostituti  d'imposta  procederanno
all'applicazione   delle   maggiori   misure  delle  detrazioni  gia'
spettanti sulla base della precedente normativa, senza l'acquisizione
di nuove dichiarazioni dei dipendenti.
Tali  dichiarazioni, infatti, come chiarito nella circolare n. 65 del
24 maggio 1977, una volta presentate al sostituto, spiegano efficacia
anche  per  gli anni successivi, mentre devono essere tempestivamente
aggiornate  dai  percipienti  nel  caso  di intervenute variazioni in
ordine  alle  condizioni  previste  dalla legge per il riconoscimento
delle detrazioni.

4) Detrazioni per redditi di lavoro dipendente.

I  sostituti  d'imposta,  a partire dal periodo di paga che ha inizio
dopo  il  28  febbraio  1986,  hanno  applicato  ai redditi di lavoro
dipendente le detrazioni in oggetto secondo la disciplina sostanziale
delineata  nella parte prima della presente circolare e la disciplina
procedurale illustrata nelle precedenti circolari per quanto riguarda
la  detrazione  per  spese  di  produzione  del reddito e l'ulteriore
detrazione decrescente.
Appare,  peraltro,  utile  osservare che le detrazioni per redditi di
lavoro  dipendente  si  applicano anche a taluni redditi assimilati a
quello  di  lavoro  dipendente  ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 597/1973, e, precisamente per quelli
contemplati dalla lettera a) e dalla lettera g) dello stesso articolo
e cioe':
per  i  compensi  percepiti,  entro  i  limiti  dei  salari  correnti
maggiorati  del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative agricole e
di  prima  trasformazione  dei  prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca, che siano in possesso dei requisiti mutualistici
indicati nel secondo comma dello stesso art. 47;
per  le  somme  percepite  a  titolo di borsa di studio o di assegno,
premio   o   sussidio   per   fini   di  studio  o  di  addestramento
professionale.
La  disposizione  secondo  la quale le due detrazioni di cui al nuovo
art.  16  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 597 possono
essere  usufruite  dal  contribuente  fino a concorrenza dell'imposta
lorda  relativa  ai  redditi di lavoro dipendente che concorrono alla
formazione  del  reddito complessivo, in sede di ritenuta non produce
alcun  effetto.  Infatti,  secondo  quanto piu' volte precedentemente
chiarito  da  questo  Ministero, il datore di lavoro deve tener conto
solamente  delle  detrazioni d'imposta che in concreto possono essere
assorbite  dall'imposta corrispodente all'ammontare complessivo delle
retribuzioni  erogate,  ancorche'  esse  siano  di  importo inferiore
all'ammontare  di quelle attribuibili al dipendente in relazione alla
sua  situazione  personale  e familiare; con la conseguenza che resta
esclusa  ogni  possibilita'  che  in  sede di conguaglio possa venire
riconosciuto   dal  sostituto  d'imposta  un  credito  a  favore  del
percettore  derivante  da  un  ammontare  di  detrazioni  che, se pur
spettanti, per motivi di incapienza non e' stato possibile attribuire
per intero.
Come   gia'   illustrato  nella  prima  parte,  la  legge  in  esame,
riformulando integralmente l'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  597,  ha introdotto una seconda detrazione pari, a L.
156.000,  riservata  ai  titolari  di redditi di lavoro dipendente di
ammontare  non  superiore  a  L.  11.000.000.  Lo  stesso  art. 16 ha
confermato,   inoltre,  un  meccanismo  correttivo  che  comporta  la
persistenza   della  possibilita'  di  usufruire  di  questa  seconda
detrazione,   seppure   per   un  importo  inferiore  a  L.  156.000,
allorquando  il reddito di lavoro dipendente supera di poco l'importo
di  11  milioni di lire. La detrazione ridotta deve essere di importo
tale  da  evitare  che, per modesti incrementi di reddito rispetto al
predetto  limite  di  L.  11.000.000,  si  determini, per effetto del
mancato  godimento  di  questa  seconda detrazione, una riduzione del
reddito  netto  ad  un  importo inferiore a quello che residua per un
reddito  di L. 11.000.000 dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso
corrispondente, diminuita della detrazione medesima.

In allegato alla presente circolare viene riportata una nuova tabella
(M)  contenente  l'indicazione  dei  limiti  di reddito annuo entro i
quali   si   applica   la  misura  correttiva.  Si  avverte  che,  in
considerazione  della  scarsa  rilevanza  che assume la quota mensile
della  misura  correttiva nonche' della complessa procedura richiesta
per   la   relativa  applicazione,  il  "correttivo"  potra'  trovare
applicazione  integrale  in  occasione  del  conguaglio di fine anno,
anziche' in ciascun periodo di paga.
Anche per quanto riguarda l'attribuzione, in ciascun periodo di paga,
della   detrazione  di  L.  156.000,  e'  evidente  che  pure  questa
detrazione e' soggetta alla specifica richiesta del lavoratore.

Tuttavia,  poiche'  la  stessa  e'  collegata all'ammontare annuo del
reddito   di  lavoro  dipendente,  qualora  nel  corso  dell'anno  si
verifichi  una  variazione permanente nella posizione retributiva del
dipendente  che  faccia superare il limite di L. 11.000.000 il datore
di  lavoro  sospendera' l'attribuzione della detrazione di L. 156.000
rinviando  al  conguaglio  di  fine  anno  il recupero delle quote di
detrazione gia' attribuite e non spettanti.

Resta  inteso  che,  in tale ipotesi, il datore di lavoro si asterra'
dall'attribuzione  della  detrazione di cui trattasi anche negli anni
seguenti,  pur  mantenendo la dichiarazione del dipendente la propria
validita'  anche negli anni successivi ove dovessero ripristinarsi le
condizioni di spettanza della detrazione.

5) Applicazione delle nuove detrazioni ai lavoratori stagionali.

Per  quanto riguarda l'applicazione delle detrazioni di imposta per i
redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori stagionali, non
si rilevano particolari problemi che non siano stati illustrati nelle
precedenti circolari sull'argomento.

Al  riguardo,  e'  appena  il  caso  di precisare che la disposizione
contenuta  nell'art.  7  della  legge  in  rassegna,  per la quale il
conguaglio fra le detrazioni applicate nei primi due mesi dell'anno e
quelle  spettanti viene rinviato al conguaglio di fine anno o di fine
rapporto  di  lavoro,  non  e'  applicabile ai redditi dei lavoratori
stagionali  stante  il  particolare  sistema  di  effettuazione della
ritenuta su tali redditi che prevede, in tale sede, il riconoscimento
con immediatezza e nella intera misura delle detrazioni d'imposta.

Tuttavia,  resta  salvo  l'operato  dei  datori di lavoro che abbiano
effettuato il conguaglio in sede di cessazione del rapporto di lavoro
ovvero che lo effettueranno a fine anno.

Per  le ipotesi di piu' rapporti di lavoro stagionale nell'anno - per
le  quali,  ai  fini  della determinazione della quota di reddito non
assoggettabile  a  ritenuta, si tiene conto soltanto delle detrazioni
d'imposta  di  cui  il  lavoratore  non  ha gia' fruito in precedenti
rapporti di lavoro - potrebbe verificarsi che l'ammontare complessivo
delle  retribuzioni  derivanti  dai  vari rapporti facciano precedere
all'interessato,  in  tutto o in parte, il diritto alla detrazione di
L. 156.000.

In  tali ipotesi, i datori di lavoro si asterranno da ogni successiva
attribuzione di detta seconda detrazione, senza procedere al recupero
delle   quote  fruite  durante  i  rapporti  precedenti  e  non  piu'
spettanti,  le  quali  dovranno essere necessariamente considerate in
sede di dichiarazione dei redditi.

6) Dichiarazione di spettanza delle detrazioni d'imposta da parte dei
percipienti.

Ferma  restando  la  disciplina  generale  per  l'applicazione  delle
detrazioni   d'imposta,   prevista   dall'art.  23  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in ordine alla
quale  valgono le istruzioni impartite con le circolari n. 1/R.T. del
15  dicembre  1973, n. 13/R.T. del 20 novembre 1974, n. 34/R.T. del 5
dicembre  1975,  n.  65 del 24 maggio 1977 e n. 21 del 3 maggio 1983,
per  quanto  riguarda  in  pratica  l'attribuzione  delle  due  nuove
detrazioni   per   lavoro  dipendente  e  delle  nuove  misure  delle
detrazioni  per  carichi di famiglia, i datori di lavoro e i soggetti
erogatori  di pensioni hanno provveduto ad attribuire automaticamente
tali  nuove  detrazioni  a  favore di quei dipendenti e pensionati ai
quali  gia'  spettavano,  rispettivamente, la detrazione per spese di
produzione  del  reddito  e  le  detrazioni  per carichi di famiglia,
rinviando  a  fine  anno  i  conguagli per regolarizzare le posizioni
relative  ai  primi  periodi  di paga dell'anno 1986, durante i quali
hanno  applicato  le  detrazioni  d'imposta  secondo  la normativa in
vigore  al  31  dicembre 1985 e la detrazione aggiuntiva di L. 80.000
prevista  dall'art.  7  del  decreto-legge  n. 1/1986, non convertito
(cfr. art. 7 del decreto-legge n. 57/1986).

Si  precisa, peraltro, che le dichiarazioni di spettanza, a suo tempo
rese  per  la  detrazione  per spese di produzione del reddito ed ora
ritenute  valide  anche per l'attribuzione delle nuove detrazioni per
redditi  di  lavoro  dipendente,  non  escludono  la  possibilita' di
rinnovare  le  dichiarazioni  stesse  con  specifico riferimento alle
nuove detrazioni.

Per  quanto  riguarda,  invece, le detrazioni per carichi di famiglia
spettanti in conseguenza dell'aumento del limite di redditualita' per
la  configurazione  di  familiare  "a carico", i sostituti d'imposta,
come   gia'  accennato,  procederanno  all'attribuzione  delle  nuove
spettanze  -  per  le  quali il diritto e' maturato in conseguenza di
tale  aumento - solamente a seguito della prescritta dichiarazione di
spettanza presentata dai dipendenti interessati.

7) Adempimenti contabili dei sostituti d'imposta.

Ai  sensi  del  primo  comma  dell'art. 21 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 600/1973 i sostituti d'imposta devono provvedere
ad  apportare  nel libro matricola le variazioni che, a seguito delle
modifiche   avanti  illustrate,  si  rendano  necessarie  per  quanto
riguarda  il  numero  delle  persone  a carico di ciascun dipendente,
nonche'  gli  importi  di  tutte le nuove detrazioni d'imposta di cui
agli  articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.
597/1973, come sostituiti dal provvedimento legislativo in esame.

Gli  stessi  sostituti  d'imposta devono inoltre registrare nel libro
paga,  o  nelle  analoghe  scritture  contabili sostitutive, le quote
delle nuove detrazioni riconosciute a ciascun percipiente nonche' gli
ammontari complessivi dei rimborsi e dei conguagli effettuati, con la
specifica  delle  singole  voci  di  detrazione  che determinano tali
ammontari.

                             PARTE TERZA

           CONGUAGLIO DI FINE ANNO RELATIVO ALL'ANNO 1986

1) Richiami generali.

Le  modificazioni  illustrate  nelle  parti  I  e  II  della presente
circolare   non  hanno  influito  sui  criteri  che  presiedono  alle
operazioni  di  conguaglio  di fine anno, pertanto, per il compimento
delle  operazioni  di  conguaglio  di  fine  anno  1986,  i sostituti
d'imposta   dovranno   attenersi,  in  linea  generale,  alle  stesse
disposizioni vigenti per il conguaglio di fine anno 1985.

Si  richiamano,  quindi,  oltre  alle  istruzioni  impartite  con  le
circolari  n.  1  /R.T.  del  15  dicembre  1973  e n. 13/R.T. del 20
novembre 1974 per la disciplina generale del conguaglio di fine anno,
anche  le circolari n. 65 del 24 maggio 1977 e n. 106 del 14 dicembre
1977  per  la  disciplina  della  ritenuta  alla fonte sui redditi di
lavoro  dipendente a partire dal 1° gennaio 1977, la circolare n. 151
del  14  dicembre  1978  per  il  conguaglio finale di detto anno, la
circolare   n.   13   del  2  maggio  1980,  recante  istruzioni  per
l'attribuzione  delle  nuove misure delle detrazioni e dell'ulteriore
detrazione  di L. 52.000 introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1980,
a favore dei possessori di reddito di lavoro dipendente e assimilati,
nonche'  le  circolari  n.  37  del  19  novembre 1981 e n. 41 del 12
dicembre  1981,  riguardanti  il  conguaglio  di  fine  anno 1981, la
circolare  n.  56 del 23 dicembre 1982 relativa al conguaglio di fine
anno  1982,  la  circolare  n.  57  del  23 dicembre 1983 relativa al
conguaglio di fine anno 1983, la circolare n. 45 del 29 dicembre 1984
relativa  al  conguaglio di fine anno 1984 e, infine, la circolare n.
40 del 28 dicembre 1985 relativa al conguaglio di fine anno 1985.

Circa  i  termini per l'effettuazione del conguaglio di fine anno, si
richiama,  in particolare, l'attenzione dei sostituti, per le ragioni
chiarite  nel  paragrafo  successivo,  sul disposto dell'art. 2 della
legge  17  ottobre 1977, n. 749, con il quale viene consentito che le
operazioni  di  conguaglio  di  fine  anno  per  i  redditi di lavoro
dipendente  possono  essere  effettuate  entro  due  mesi  dalla fine
dell'anno   di   riferimento;   in  pratica,  oltre  a  quanto  sara'
specificato  nel  seguente  paragrafo, per i redditi dell'anno 1986 i
datori  di  lavoro  e gli enti erogatori di trattamenti pensionistici
possono effettuare il predetto conguaglio fino al 28 febbraio 1987.

Pertanto,  anche per l'anno 1986, ove i datori di lavoro non siano in
grado  di  effettuare  le  operazioni di conguaglio entro la fine del
corrente anno, potranno provvedervi nei mesi di gennaio e di febbraio
del prossimo anno, con il conseguente spostamento al 15 o 20 febbraio
o  al 15 o 20 marzo 1987 del termine per il versamento delle ritenute
derivanti  dal  conguaglio  stesso,  a seconda che i versamenti siano
effettuati,  rispettivamente,  dai  datori  di  lavoro agricoli o dai
datori  di lavoro non agricoli (cfr. decreto ministeriale 24 febbraio
1984, in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984).

Si  fa presente, tuttavia, che l'eventuale spostamento al 28 febbraio
1987  delle  operazioni  di  conguaglio  riguarda  solo  gli  effetti
finanziari   delle   predette   operazioni,   che   reagiranno  sulle
retribuzioni  e  pensioni  erogate  nel  mese  (dicembre,  gennaio  o
febbraio)  in  cui effettivamente il conguaglio stesso viene operato,
fermo  restando  il riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio
di  cassa)  fino  al 31 dicembre 1986 ed alle ritenute operate fino a
tale data.

Si  ritiene  altresi' opportuno richiamare l'attenzione dei datori di
lavoro  sull'obbligo del rispetto dei termini dei versamenti mensili,
nel  senso  che  soltanto  se  l'effettuazione  delle  operazioni  di
conguaglio  venga  differita  ai  mesi  di  gennaio o febbraio rimane
conseguentemente  spostato  al 15 o 20 febbraio o al 15 o 20 marzo il
termine di versamento delle eventuali maggiori ritenute derivanti dal
conguaglio stesso, le quali andranno ad aggiungersi a quelle relative
agli emolumenti corrisposti nel mese di effettuazione del conguaglio;
mentre,  nell'ipotesi in cui il conguaglio venga eseguito entro il 31
dicembre,  il  versamento  delle  eventuali  maggiori ritenute dovra'
essere effettuato entro il 15 o 20 gennaio 1987.

In  aggiunta a quanto gia' ricordato, si ribadisce che lo spostamento
alla  fine  di  gennaio  o di febbraio delle operazioni di conguaglio
potra'  riguardare  tutto  o  parte  del  personale  dipendente o dei
pensionati.

Ove  si  avvalga di tale possibilita', il sostituto di imposta dovra'
farne  opportuna  menzione  nelle proprie scritture contabili ai fini
dei  puntuali  controlli  circa  la  congruita'  e  tempestivita' dei
versamenti delle ritenute.

Anche   per   il  conguaglio  di  fine  anno  1986  potra',  inoltre,
presentarsi  il problema del rimborso al dipendente della imposta che
risulta  trattenuta  in piu' dal datore di lavoro nei periodi di paga
dello stesso anno.

Questo Ministero, nel far presente che tale problema anche per l'anno
1986  si  potra'  presentare in termini rilevanti, tenuto conto degli
aumenti  delle  detrazioni  avanti indicati e della nuova scala delle
aliquote,   richiama   le  istruzioni  impartite  con  le  precedenti
circolari,  ed  in particolare con la gia' citata circolare n. 40 del
28  dicembre 1985 per i casi in cui il datore di lavoro si trovi, per
tutto  o  parte  del  personale,  nell'impossibilita' di procedere al
dovuto rimborso in sede di conguaglio di fine anno 1986.

2) Chiarimenti particolari.

Come  e'  stato accennato nella prima parte della presente circolare,
le   disposizioni  del  decreto-legge  4  gennaio  1986,  n.  1,  non
convertito  in  legge,  portante  la  nuova curva delle aliquote e le
nuove detrazioni, pur avendo avuto effetto dal 1° gennaio 1986, hanno
trovato  applicazione, per quanto riguarda le ritenute sui redditi di
lavoro  dipendente,  a  partire  dai  periodi  di  paga aventi inizio
posteriormente al 28 febbraio 1986.

Per i periodi di paga dell'anno 1986 iniziati prima del l° marzo 1986
i  sostituti d'imposta hanno quindi continuato ad operare le ritenute
applicando,  ai  sensi  dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 1, la
tabella  delle  aliquote  vigente  per  l'anno  1985  e le detrazioni
d'imposta  nella misura determinata con il decreto ministeriale del 4
dicembre  1985,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre
successivo.

Si  ricorda,  inoltre,  che, al fine di far subito godere, seppure in
parte,  in  sede  di  ritenuta gli alleggerimenti fiscali introdotti,
l'art.  7  del  decreto-legge n. 1 aveva disposto che i sostituti, in
aggiunta  alle  detrazioni in vigore per il 1985, dovessero applicare
una  detrazione  aggiuntiva  pari  a  L.  80.000, suddivise in misura
uguale  per  ciascun periodo di paga avente inizio prima del 1° marzo
1986.

Pertanto i sostituti d'imposta hanno concesso, per i predetti periodi
di  paga,  anche  una  detrazione  aggiuntiva pari a L. 40.000 per il
periodo   di   paga  mensile,  L.  20.000  per  il  periodo  di  paga
quindicinale, ecc.; tale riconoscimento, ovviamente, e' avvenuto fino
a concorrenza degli importi residuali delle ritenute dopo lo scomputo
delle detrazioni vigenti per l'anno 1985.

Trattandosi   di   una   detrazione   aggiuntiva  finalizzata  a  far
immediatamente fruire dei benefici introdotti dal decreto-legge n. 1,
lo stesso art. 7 del decreto-legge n. 1 disponeva che tale detrazione
aggiuntiva  avesse  carattere transitorio e che la stessa, unitamente
alle  detrazioni concesse nelle vecchie misure per i primi periodi di
paga  del  1986, dovesse essere conguagliata in sede di conguaglio di
fine anno o, se precedentemente, alla data di cessazione del rapporto
di  lavoro, riconoscendo in tale sede anche per i predetti periodi di
paga  le  detrazioni  nella  nuova  misura prevista per l'anno 1986 e
tenendo   conto   inoltre   della   nuova   scala   delle   aliquote.
Conseguentemente  i  datori  di  lavoro,  nell'eseguire  il  prossimo
conguaglio  di  fine  anno  1986,  dovranno tener conto anche di tale
disposizione.

Al  fine,  poi,  di'  permettere  ai  lavoratori dipendenti di godere
compiutamente,   gia'  in  sede  di  ritenuta,  degli  aumenti  delle
detrazioni, questo Ministero, stanti alcune incertezze interpretative
da parte dei sostituti d'imposta circa le condizioni per fruire delle
detrazioni  per  carichi  di  famiglia,  consente, come per lo scorso
anno,  limitatamente  ai  soli  sostituti d'imposta che si trovino ad
effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno senza poter tener
conto  dei  nuovi  criteri di applicazione delle detrazioni d'imposta
per  carichi  di famiglia, di effettuare un nuovo conguaglio a questi
soli  fini,  beninteso  entro  il  termine perentorio del 28 febbraio
1987.  Si  ritiene  opportuno  richiamare  l'attenzione dei datori di
lavoro   sul   fatto   che  questo  secondo  conguaglio,  assidendosi
contabilmente  sui  calcoli di quello precedentemente effettuato, non
puo'  che  condurre  ad  una situazione contabile finale unitaria, da
certificare, poi, ovviamente, su di un unico modello 101.

Si  rammenta  che  l'effettuazione del nuovo conguaglio non sposta in
alcun  modo il termine dei versamenti delle ritenute scaturenti dalle
operazioni  di  conguaglio  gia' effettuate. Si fa presente, inoltre,
che  di  tale  nuovo  conguaglio dovra' farsi menzione nelle apposite
sezioni  del quadro H della dichiarazione dei sostituti Mod. 770/87 e
che,  analogamente  a quanto avviene nel caso di semplice spostamento
delle  operazioni  di  conguaglio  di  fine anno a gennaio o febbraio
dell'anno  1987, anche nelle scritture contabili del sostituto dovra'
risultare   che  per  i  redditi  di  lavoro  dipendente  sono  state
effettuate  per  i  medesimi  nominativi  due  distinte operazioni di
conguaglio.

Anche  per  l'anno 1986, i sostituti d'imposta che hanno accordato le
detrazioni   sulla  base  delle  dichiarazioni  all'uopo  rese  dagli
interessati,  opereranno  la  revoca  delle detrazioni per carichi di
famiglia   ove   il   soggetto  interessato,  valutata  la  posizione
reddituale   dei   propri   familiari  "a  carico",  ne  abbia  fatto
espressamente  richiesta  in  tempo  utile  perche' se ne possa tener
conto nelle operazioni di conguaglio di fine anno.

                            PARTE QUARTA

         CERTIFICAZIONI DEL DATORE DI LAVORO PER L'ANNO 1986

1) Cenni generali.

Per  quanto  concerne  la  certificazione  delle  ritenute di acconto
operate  sui  redditi di lavoro dipendente corrisposti durante l'anno
1986,  si  fa  presente  che  il  certificato  modello  101  e' stato
completamente  ristrutturato: e' stata abbandonata la redazione di un
modello  "meccanografico" distinto da quello "manuale", adottando una
soluzione  unitaria  mediante la realizzazione di un modello in passo
meccanografico   suscettibile  di  essere  compilato  sia  con  mezzi
meccanografici sia manualmente.

Tale  soluzione  ha  reso  necessario  variare  la  veste grafica del
modello  101  che  assumendo  nell'esposizione  dei dati contabili un
andamento  verticale,  risulta  piu'  comprensibile  per i lavoratori
dipendenti.

Per  quanto  riguarda  il  modello  102  per  la certificazione delle
indennita'  di fine rapporto di lavoro dipendente, e' stata mantenuta
l'impostazione  generale  dello  scorso  anno ristrutturando pero' la
parte del modello riservato ai dati contabili in quanto, a differenza
dell'anno 1985, l'intero periodo d'imposta 1986 ricade sotto il nuovo
regime di tassazione introdotto dalla legge 26 settembre 1985, n.482.

Il   modello   e'   stato   inoltre  predisposto  per  accogliere  la
certificazione  sia  delle  indennita' corrisposte ai sensi dell'art.
2122  del  codice  civile,  sia  di quelle corrisposte per cessazioni
avvenute  prima  del 1° ottobre 1985 per le quali e' stata operata la
ritenuta  secondo  le  disposizioni  fino  ad  allora  in  vigore  in
applicazione  della  norma  di salvaguardia contenuta nel terzo comma
dell'art. 4 della citata legge n.482 del 1985.

Le  indennita'  corrisposte  per cessazioni avvenute nell'anno 1973 e
precedenti  continuano  ad  essere certificate con l'apposito modello
102-bis,   approvato   con  decreto  ministeriale  12  marzo  1986  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo successivo.

Per  quanto  concerne il modello 201, sono stati operati unicamente i
necessari  aggiornamenti  temporali  e l'adeguamento delle avvertenze
alla nuova normativa delle detrazioni d'imposta.

Cio' premesso, nel richiamare i chiarimenti contenuti nelle circolari
sopra citate, si rammenta in particolare quanto segue.

I certificati - mod. 101, mod. 102 e mod. 201 - devono essere redatti
in conformita' dei modelli approvati con i decreti ministeriali del 4
novembre  1986,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 284 del 6
novembre 1986.

Tutti  i  cennati  modelli  sono  riportati in allegato alla presente
circolare.

Si  ricorda  che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 della legge
13  aprile  1977,  n.  114,  i'  certificati  predetti  devono essere
consegnati  ai percettori di reddito di lavoro dipendente entro il 20
aprile 1987.

In  relazione  a tale disposto legislativo, questo Ministero richiama
l'attenzione   dei  datori  di  lavoro  e  degli  enti  erogatori  di
trattamenti pensionistici sulla puntuale osservanza di tale obbligo -
assistito  dalla sanzione di cui al punto 4 del primo comma dell'art.
53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  600/1973  -
oppurtunamente   introdotto   dal   legislatore   per  consentire  ai
lavoratori  dipendenti  e  ai  pensionati  di  venire in possesso dei
certificati  in parola con un congruo anticipo rispetto alla scadenza
del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

In  proposito  questo  Ministero ritiene che, pure in mancanza di una
espressa  disciplina  legislativa,  la  consegna  dei  modelli di che
trattasi,  qualora  non  sia possibile la consegna diretta nelle mani
dell'interessato,  possa  avvenire  a  mezzo  del  servizio  postale,
sempreche'  la relativa spedizione garantisca l'esatta osservanza del
termine previsto dalla legge.

Naturalmente,   qualora   per  qualsiasi  disguido  il  dipendente  o
pensionato  non  venga  in  possesso  in  tempo  utile dei menzionati
certificati,  il  sostituto  d'imposta dovra' provvedere, a richiesta
dell'interessato, al rilascio del duplicato.

Come  gia'  chiarito  nella  circolare  n.  151  del 1978, in base al
disposto  dell'art.  21,  secondo  comma,  del decreto del Presidente
della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni,
sussiste  l'obbligo generalizzato di indicazione del numero di codice
fiscale  nelle  dichiarazioni dei redditi e negli altri atti previsti
dall'art.  6  dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.
784,  ivi  compresi  i  certificati  attestanti le ritenute d'acconto
operate dai sostituti d'imposta.

Si  rammenta  che,  a  norma  del  richiamato  art. 6 del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 784, i sostituti d'imposta obbligati
all'indicazione  del  numero  di  codice  fiscale  dei  dipendenti  o
pensionati  hanno  diritto,  se  sprovvisti,  di  riceverne da questi
ultimi, dietro richiesta, comunicazione per iscritto.

In  proposito  si richiama l'attenzione dei sostituti d'imposta e dei
dipendenti  o  pensionati  sulle  sanzioni  previste dall'art. 13 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 784, rispettivamente, per
i casi di omissione o errata indicazione del numero di codice fiscale
e per i casi di omissione o inesatta comunicazione dello stesso.

Nessun  troncamento  o  arrotondamento  deve  essere effettuato sugli
importi riportati nei modelli 101, 102 e 201.

Certificato  del datore di lavoro per i compensi corrisposti nell'ano
1986 (Mod.101).

Il  modello  101  e'  stato  completamente  ristrutturato conservando
pero', come gia' quello per l'anno 1985 e precedenti, la suddivisione
in sette sezioni.

Al datore di lavoro e' riservata la compilazione delle sezioni prima,
terza,  quarta  e  quinta,  mentre  nel  caso  di  presentazione  del
certificato  in  sostituzione  della  dichiarazione  dei  redditi, la
sezione  seconda,  il  "Prospetto  Dati  e  Notizie Particolari" e la
sezione  sesta vanno compilati a cura del dipendente o pensionato; la
compilazione  della  sezione  settima  e'  effettuata dai familiari a
carico del dipendente o pensionato, ove esistenti.
Per  quanto  concerne  le  modalita'  di  compilazione si rinvia alle
dettagliate  istruzioni fornite lo scorso anno con la circolare n. 40
del 28 settembre 1985; tuttavia si ritiene opportuno reiterare alcuni
chiarimenti particolari.

a) Parte riservata al datore di lavoro.

Sezione prima.

Per  quanto  concerne  il codice di attivita', il sostituto d'imposta
deve  utilizzare  la  tabella  c)  allegata al decreto ministeriale 4
novembre  1986  di approvazione del modello 101. La tabella e) questo
anno  ha  subito  variazioni rispetto a qualla dello scorso anno, nei
codici 3200, 3201, 3202 e 3203.
Torna  utile  ricordare  che detto codice, anche se richiesto tra gli
elementi   di   identificazione  del  sostituto  d'imposta,  serve  a
classificare  anche il settore di attivita' del dipendente e coincide
sempre  con  quello  del  sostituto  stesso quando questi opera in un
unico  settore  di  attivita';  questa  coincidenza  viene meno nelle
ipotesi  in  cui  il  sostituto  opera  in piu' settori di attivita',
oppure   quando  questi  svolga  una  delle  ATTIVITA'  PROFESSIONALI
raggruppate    nell'ultimo    riquadro   della   tabella   stessa   e
contraddistinte con i numeri di codice da 8.000 e 9.400. Tali codici,
infatti,  vanno  impiegati  dal  datore  di  lavoro  per  la  propria
identificazione   (attivita'   prevalente)   ma   non  devono  essere
utilizzati  per  i  dipendenti,  come  avverte  la  barra apposta nel
riquadro  stesso,  la cui permanenza nella tabella e) del Mod. 101 si
giustifica,  pertanto,  con  la  sola esigenza di attivita' riportate
nelle istruzioni dei vari modelli di dichiarazione.

In  relazione  all'espresso  divieto  di  cui all'anzidetta barra, il
codice   di   attivita'  dei  dipendenti  degli  esercenti  ATTIVITA'
PROFESSIONALI  andra'  ricercato  tra  quelli  compresi  nel riquadro
dedicato ai servizi.

Sezione terza.

Si  rammenta  che fra gli emolumenti di cui al punto 1 vanno indicate
le  varie  indennita' anticipate dal datore di lavoro per conto degli
enti previdenziali (indennita' di malattia, puerperio, ecc.).
E'  appena  il  caso  di  aggiungere che nei punti da 3 a 6, ai sensi
dell'art.  5  della  legge  13  marzo  1980, n. 70, va indicato anche
l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali, i quali
vanno  comunicati  al  datore  di lavoro dai percipienti che, essendo
titolari  del  solo  reddito  di lavoro dipendente, sono esonerati, a
norma  dell'art.  1,  lettera  d),  del  decreto del Presidente della
Repubblica  n.  600,  dalla  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi mod. 740 o 740 S.
Nei  punti  da 10 a 14 vanno indicate le detrazioni nelle misure, ove
attribuite,  fissate dal citato decreto-legge n. 57 e riportate nelle
tabelle allegate.

In  conseguenza  di  dette nuove detrazioni di imposta, al n. 6 delle
"Avvertenze"   viene  ora  indicato,  per  gli  emolumenti  percepiti
nell'anno  1986,  il limite di L. 5.404.000 (in luogo di quello di L.
5.100.000  riportato  nel Mod. 101 dello scorso anno) entro il quale,
in  presenza  delle condizioni previste nella sezione VI, il Mod. 101
non deve essere presentato, ne' spedito.

L'importo  di tale limite corrisponde, infatti, in termini reddituali
alla  somma  delle  due  detrazioni  d'imposta  spettanti  a  tutti i
lavoratori  dipendenti  o  pensionati  appartenenti  alla  fascia  di
reddito  non  superiore  a  L.  11.000.000 (L. 492.000 per redditi di
lavoro  dipendente  + L. 156.000 per ulteriore detrazione per redditi
di lavoro dipendente).

Sezione quarta.

La  sezione  quarta  e'  riservata  agli  emolumenti relativi ad anni
precedenti (arretrati in senso tecnico-fiscale) corrisposti nell'anno
1986  che  non  hanno alcuna rilevanza ai fini del conguaglio di fine
anno, in quanto soggetti a tassazione separata.

Sezione quinta.

Questa sezione ha la medesima impostazione adottata nell'edizione del
modello 101 relativo all'anno 1985.

b) Parte riservata al lavoratore dipendente o al titolare di pensione
erogata da ente senza personalita' di diritto pubblico.
Come  gia' accennato, la compilazione delle sezioni seconda e sesta e
quella  del  "Prospetto Dati e Notizie Particolari" sono riservate al
dipendente  o  pensionato;  la  compilazione della sezione settima e'
rimessa invece ai loro familiari a carico, ove esistenti.

Si  ribadisce che a tali adempimenti il dipendente (o pensionato) o i
suoi  familiari  a carico sono tenuti solo quando il certificato Mod.
101 viene presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi,
mentre  nessuna  indicazione  dovra'  essere  apposta  nelle predette
sezioni  qualora  il  certificato  stesso  debba essere allegato alla
dichiarazione  dei  redditi  Modello  740 o 740 S che il dipendente o
pensionato presentara' nell'anno 1987.

Nel  rinviare  alle  avvertenze contenute nel Mod. 101, si forniscono
qui  di seguito ulteriori brevi chiarimenti per la compilazione delle
predette   tre   sezioni,  nonche'  del  "Prospetto  Dati  e  Notizie
Particolari".

Sezione seconda.

Il  contenuto  della predetta sezione non si discosta da quello della
corrispondente sezione dei modelli degli anni scorsi.
Per  quanto riguarda la compilazione dei dati relativi al coniuge del
dipendente  o  pensionato si ricorda che, qualora il coniuge possiede
redditi  di  qualsiasi  entita',  va indicato il suo numero di codice
fiscale  seguendo  le  avvertenze fornite per il codice fiscale dello
stesso dipendente o pensionato.

Prospetto Dati e Notizie Particolari.

Tale  prospetto  deve  essere  compilato,  come precisato al punto 8)
delle  Avvertenze,  relativamente  ai  beni dei quali il dipendente o
pensionato abbia avuto nell'anno 1985 la disponibilita', intendendosi
per  disponibilita' la facolta', comunque acquisita, anche di fatto o
precaria,  da  parte  della  persona  fisica,  di  utilizzare  o  far
utilizzare  i beni ovvero di ricevere o far ricevere i servizi ovvero
di apportarne i relativi costi nell'anno 1986.
Si  rammenta che per l'omessa o incompleta indicazione degli elementi
indici  di capacita' contributiva si applica la pena pecuniaria da L.
100.000 a L. 1.000.000.

Sezione sesta.

L'attestazione  contenuta  nella  sezione  sesta interessa, come gia'
detto,   quei   dipendenti   o  pensionati  che  intendono  avvalersi
dell'esonero   dall'obbligo   di  presentazione  della  dichiarazione
annuale Mod. 740 o 740 S. ai sensi dell'art. 1, comma quarto, lettera
d)  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600. trovandosi nella posizione prevista per tale esonero.

Sezione settima.

Sempre  nell'ipotesi  di  presentazione  del Mod. 101 in sostituzione
della  dichiarazione  annuale  dei  redditi  i familiari a carico del
dipendente  o  pensionato, diversi dai figli minori (per essi infatti
e'  sufficiente  l'attestazione  del  dichiarante di cui alla sezione
sesta), ai quali si riferiscono le detrazioni per carichi di famiglia
concesse  dal sostituto d'imposta, come indicato nella sezione terza,
devono convalidare la spettanza delle detrazioni stesse attestando di
non  aver  posseduto  nell'anno  1986  redditi superiori al limite di
redditualita' di L. 3.000.000, tenuto conto se di ammontare superiore
a  L.  2.000.000  anche  dei  redditi esenti e dei redditi soggetti a
ritenute  alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, con
le esclusioni specificate al punto 3 delle Avvertenze.
A  tal  fine  i familiari interessati apporranno negli appositi spazi
della sezione la propria firma leggibile con l'indicazione, a fianco,
della relazione di parentela con il dipendente o pensionato.

Certificato  delle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente e
delle  anticipazioni  sulle  indennita'  stesse corrisposte nell'anno
1986, soggette a tassazione separata (Mod. 102).

Come gia' anticipato, anche quest'anno e' stata predisposta una unica
versione  del  modello  102  adatta ad essere compilata sia con mezzi
meccanografici che manualmente.
In  particolare  il modello 102 e' strutturato nelle seguenti quattro
Sezioni  ed  e' corredato di Avvertenze per la compilazione e di note
esplicative.

Sezione  I  -  Dati  anagrafici  dell'erogante e del percettore delle
indennita';
Sezione II - Dati relativi al rapporto di lavoro, dati anagrafici del
datore  di lavoro in caso di erogazione dell'indennita' effettuata da
soggetto  diverso dallo stesso datore di lavoro e dati anagrafici del
lavoratore  dipendente  in  caso  di  indennita' corrisposta ai sensi
dell'art.   2122   del   codice   civile   o   delle  leggi  speciali
corrispondenti.
In  questa  sezione  il  campo  "Riduzione dell'indennita'" (sentenza
Corte costituzionale n. 178 del 27 giugno 1986) deve essere compilato
unicamente nel caso di indennita' corrisposte dall'ENPAS.
Pertanto   tutti   gli   altri   sostituti  d'imposta  si  asterranno
dall'indicare Si o No e il campo dovra' essere lasciato in bianco;
Sezione  III  -  Dati contabili relativi all'indennita'. E' appena il
caso  di  precisare  che,  nel  compilare  questa sezione nei casi di
corresponsione  di  una  anticipazione di "altre indennita' e somme",
dovranno  essere  riportte al rigo 4 anche le eventuali anticipazioni
erogate  in anni precedenti con l'avvertenza che tale indicazione non
dovra'  influire  sulla determinazione della ritenuta; determinazione
che  avverra'  mediante  l'applicazione dell'aliquota del 12% al solo
importo di rigo 3, colonna 4.
Si fa presente, inoltre, che nel caso di anticipazione sia di TFR che
di  "Altre  indennita'  e somme", al rigo 7, colonna 4, dovra' essere
indicata la sola aliquota applicata al TFR e non anche l'aliquota del
12%  applicata  alle  "Altre  indennita'  e  somme"  che determina la
ritenuta da indicare al rigo 11, colonna 5;
Sezione  IV  -  Dati relativi alla quota di indennita' corrisposta ai
sensi  dell'art.  2122  del  codice  civile  o  delle  leggi speciali
corrispondenti.
Si   raccomanda   agli  uffici  dell'amministrazione  finanziaria  in
indirizzo  la  massima  divulgazione delle istruzioni contenute nella
presente circolare ed ogni utile assistenza agli interessati.

                                               Il Ministro: VISENTINI