IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 412;
  Sentite  le  competenti  commissioni  permanenti  della  Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 febbraio 1986;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, delle
finanze,  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e delle
partecipazioni statali;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Nell'art.  2328  del  codice  civile il numero 1) e' sostituito dal
seguente:
  "1)  il  cognome  ed  il  nome,  il  luogo e la data di nascita, il
domicilio  e  la  cittadinanza  dei soci e degli eventuali promotori,
nonche' il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;".
  Nello  stesso  art.  2328  del  codice civile dopo il numero 11) e'
inserito il seguente:
  "12)  l'importo  globale, almeno approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico della societa'.".
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Il   testo   dell'art.   2328  del  codice  civile,  come
          modificato dal presente articolo e' il seguente:
            "Art.   2328.   (Atto   costitutivo).  La  societa'  deve
          costituirsi  per  atto  pubblico.  L'atto  costitutivo deve
          indicare:
              1)  il  cognome  ed  il  nome,  il  luogo  e la data di
          nascita,  il  domicilio  e la cittadinanza dei soci e degli
          eventuali   promotori,   nonche'  il  numero  delle  azioni
          sottoscritte da ciascuno di essi;
              2)  la  denominazione,  la  sede  della  societa'  e le
          eventuali sedi secondarie;
              3) l'oggetto sociale;
              4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
              5)  il  valore  nominale  e il numero delle azioni e se
          queste sono nominative o al portatore;
              6)  il  valore  Bei  crediti  e  dei  beni conferiti in
          natura;
              7)  le  norme  secondo le quali gli utili devono essere
          ripartiti;
              8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata
          ai promotori o ai soci fondatori;
              9)  il  numero  degli  amministratori  e i loro poteri,
          indicando  quali  tra  essi  hanno  la rappresentanza della
          societa';
              10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
              11) la durata della societa';
              12)  l'importo  globale,  almeno  approssimativo, delle
          spese per la costituzione poste a carico della societa'.
            Lo  statuto contenente le norme relative al funzionamento
          della societa', anche se forma oggetto di atto separato, si
          considera  parte  integrante  dell'atto  costitutivo e deve
          essere a questo allegato".