La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. La tabella  n.  4  della  legge  10  aprile  1954,  n.  113,  e'
sostituita dalla seguente: 
 
    Eta' degli  ufficiali  di  complemento  per  il  passaggio  dalla
categoria di complemento a quella della riserva di complemento. 
 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
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  AGGIORNAMENTO (1) 
  L'errata corrige in G.U. 09/04/1986, n. 82 ha  disposto  che  nella
tabella riportata al presente articolo, alla terza finca "Gradi",  in
corrispondenza della Forza armata "Esercito - Armi (ad eccezione  dei
carabinieri)", dove e'  scritto  "Ufficiali..."  leggasi:  "Ufficiali
superiori...". 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  09/04/1986,  n.  82
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 1: 
            La legge n. 113/1954 concerne lo  stato  degli  ufficiali
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.