La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La tabella n. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e' sostituita dalla seguente: Eta' degli ufficiali di complemento per il passaggio dalla categoria di complemento a quella della riserva di complemento. Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (1) L'errata corrige in G.U. 09/04/1986, n. 82 ha disposto che nella tabella riportata al presente articolo, alla terza finca "Gradi", in corrispondenza della Forza armata "Esercito - Armi (ad eccezione dei carabinieri)", dove e' scritto "Ufficiali..." leggasi: "Ufficiali superiori...". --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/04/1986, n. 82 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 1: La legge n. 113/1954 concerne lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.