IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  ed  il  relativo
regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976,  n.
1077, che approva il regolamento per  gli  stabilimenti  ed  arsenali
militari a carattere industriale; 
  Considerata la necessita' di provvedere a talune modifiche di  tale
regolamento, nonche' di estendere le norme in questione limitatamente
alle procedure in economia, agli altri organismi di supporto  tecnico
e logistico delle Forze armate e interforze; 
  Udito il parere della Corte dei conti; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 1985; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 6, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 22, 27, 29, 30, 32,  33,  41,
45, 48, 66, 67, 75, 77, 78, 86, 117, 125, 127, 128,  131,  132,  139,
146, 152, 156, 157 e 158  del  regolamento  per  gli  stabilimenti  e
arsenali  militari  a  carattere  industriale  sono  sostituiti   dai
seguenti: 
  Art.  6.  (Organi  ed  attivita'  della  direzione).  -   1)   Alla
organizzazione e alla esecuzione delle attivita' di ogni stabilimento
ed  arsenale  sovraintende  il  direttore  il  quale  ne  assume   le
responsabilita' previste dalle vigenti leggi. 
  Nell'ambito  dei  programmi  di  lavoro  disposti  dalla  direzione
generale da cui dipende lo  stabilimento  o  arsenale,  il  direttore
predispone, dirige e coordina  l'impiego  del  personale  militare  e
civile e di tutti i mezzi industriali  e  finanziari  assegnati  allo
stabilimento o arsenale  stesso,  in  modo  da  ottenere  il  massimo
rendimento. 
  L'incarico di direttore e' ricoperto da  un  ufficiale  generale  o
superiore  a  secondo  della  potenzialita'  dello   stabilimento   o
arsenale. All'incarico di direttore, che  deve  essere  conferito  in
relazione al tipo, ai compiti specifici dello stabilimento o arsenale
ed al preminente interesse di F.A., possono essere chiamati: 
    ufficiali generali o superiori del Corpo tecnico o del  Corpo  di
commissariato (ruolo  commissari)  o  del  Corpo  di  sanita'  (ruolo
chimici-farmacisti) dell'Esercito; 
    ufficiali ammiragli o superiori dei  Corpi  del  genio  navale  o
delle armi navali o del Corpo sanitario (ruolo ufficiali  farmacisti)
o del Corpo di commissariato della Marina; 
    ufficiali generali o superiori del Corpo  del  genio  aeronautico
(ruolo ingegneri) o  del  Corpo  di  commissariato  (ruolo  ufficiali
commissari) dell'Aeronautica. 
  Ai fini del presente regolamento, gli ufficiali dei Corpi tecnici e
dei Corpi logistici indicati al precedente comma  saranno  denominati
"ufficiali tecnici". 
  Il direttore, agli  effetti  disciplinari,  ha,  nei  riguardi  del
personale militare  dipendente,  le  attribuzioni  di  comandante  di
Corpo. Nei riguardi degli impiegati civili ha le attribuzioni di capo
ufficio e nei riguardi del personale operaio quelle di  direttore  di
stabilimento. 
  2) Il vice direttore coadiuva il  direttore  nell'esplicazione  dei
suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza  o  impedimento,  in
tutte le sue attribuzioni e  dirige  i  servizi  posti  alle  proprie
dipendenze, inoltre ha la reggenza della direzione in caso di vacanza
della stessa.  L'incarico  di  vice  direttore  e'  ricoperto  da  un
ufficiale tecnico il quale deve essere piu' elevato in grado  o  piu'
anziano  di  tutti  gli  altri  ufficiali  tecnici   assegnati   allo
stabilimento o arsenale. 
  3) Sono di competenza, di norma, della direzione le funzioni di: 
    segreteria e affari generali; 
    programmazione; 
    governo del personale; 
    organizzazione e metodi. 
  4) I compiti relativi all'esercizio di ciascuna delle  funzioni  di
cui sopra, sono indicati qui di seguito: 
    Segreteria e affari generali: 
      istruzione ed esecuzione degli affari di carattere generale; 
      tutela del segreto militare; 
      ricezione, smistamento e spedizione corrispondenza; 
      segreteria e archivio. 
    L'unita' organica che provvede a tali  compiti  e'  retta  da  un
ufficiale ed  e'  dimensionata  in  relazione  alla  potenzialita'  e
all'ordinamento interno dello stabilimento o arsenale. 
  Programmazione: 
    esame dei programmi  disposti  dalla  direzione  generale  e  dal
direttore dello stabilimento o arsenale; 
    pianificazione della esecuzione  dei  lavori  in  relazione  alla
disponibilita' dei diversi fattori della produzione e ai  termini  di
consegna fissati, in modo da ottenere il  migliore  rendimento  e  la
necessaria tempestivita'; 
    determinazione  dell'eventuale  concorso  dell'industria  privata
qualora necessario o conveniente; 
    determinazione,  d'intesa  con   i   servizi   interessati,   del
fabbisogno di  personale  occorrente  per  l'esecuzione  dei  singoli
lavori e dei servizi raggruppati in categorie omogenee; 
    determinazione del fabbisogno  di  materie  prime,  semilavorati,
componenti necessari all'esecuzione dei singoli lavori programmati; 
    determinazione del fabbisogno dei fondi; 
    emissione degli ordini di lavoro; 
    controllo dell'esecuzione temporale degli ordini di lavoro; 
    riscontro  tecnico-economico   della   contabilita'   industriale
relativa ad ogni ordine di lavoro. 
  L'unita' organica che provvede  a  tali  compiti  e'  retta  da  un
ufficiale tecnico ed e' dimensionata in relazione alla  potenzialita'
e all'ordinamento interno dello stabilimento o arsenale. 
  Governo del personale: 
    matricola; 
    impiego; 
    disciplina; 
    documentazione caratteristica e note di qualifica; 
    addestramento e aggiornamento professionale. 
  L'unita' organica che assolve a tali compiti, separatamente per  il
personale militare e quello civile, e' retta da un  ufficiale  ed  e'
dimensionata  in  relazione  alla  potenzialita'  e   all'ordinamento
interno dello stabilimento o arsenale. 
  Organizzazione e metodi: 
    studio del perfezionamento delle strutture organizzative e  delle
procedure interne dello stabilimento o arsenale e relative proposte; 
    analisi dei tempi e dei metodi di lavoro con determinazione,  per
ciascun  tipo  di  lavorazione  o  servizio,  degli  standard  minimi
riferiti ai materiali, alla mano d'opera e alle altre spese; 
    studi  di  meccanizzazione  e   automazione   dei   processi   di
lavorazione e delle procedure amministrative e relative proposte. 
  L'unita' organica che provvede a  tali  compiti,  fintantoche'  non
risultera'  vigente  il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
previsto dall'art. 3 della legge 11 luglio  1980,  n.  312,  ai  fini
dell'identificazione  dei  profili  professionali,  e'  retta  da  un
impiegato civile appartenente ai ruoli della  ex  carriera  direttiva
(tecnica, amministrativa o dei  ragionieri)  ed  e'  dimensionata  in
relazione  alla  potenzialita'  e   all'ordinamento   interno   dello
stabilimento o arsenale. Qualora non presente o reperibile  personale
civile di adeguata qualifica e  specializzazione,  tale  unita'  puo'
essere temporaneamente retta da un ufficiale. 
  Art. 8. (Lavorazioni). - I  compiti  relativi  all'esercizio  della
funzione "lavorazioni" sono i seguenti: 
    a) studi ed esperienze per: 
      la realizzazione dei prototipi; 
      l'elaborazione di disegni costruttivi; 
      la preparazione di piani esecutivi e di sistemi di lavorazioni;
l'aggiornamento e l'adeguamento di procedimenti tecnologici. 
    b) produzione  di  beni  e  servizi  rientranti  nei  compiti  di
istituto dello stabilimento o arsenale, quali: 
      costruzione, trasformazione, allestimento, montaggio di mezzi e
di materiali; 
      riparazione, modifica, manutenzione di  mezzi  e  materiali  ed
assistenza tecnica connessa con il loro impiego; 
      smontaggio, scomposizione, demolizione; 
    c) manutenzione degli  impianti  e  delle  attrezzature  comunque
impiegati nella produzione. 
  L'unita' organica che assolve a  tali  compiti  e'  costituita  dal
servizio lavorazioni, retto da un ufficiale tecnico. 
  Negli stabilimenti di grande potenzialita' il  capo  servizio  puo'
essere coadiuvato da uno o piu' vice capo servizio. 
  Il servizio puo' essere articolato in  sezioni  in  relazione  alle
caratteristiche tecnologiche delle lavorazioni. 
  Ciascuna sezione e' retta da un ufficiale  tecnico,  coadiuvato  da
ufficiali tecnici o, fintantoche' non risultera' vigente  il  decreto
del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 3 della  legge  11
luglio  1980,  n.  312,  ai  fini  dell'identificazione  dei  profili
professionali,  da  impiegati   delle   ex   carriere   di   concetto
appartenenti ai ruoli  tecnici  oppure  da  capi  operai,  a  seconda
dell'ordinamento interno dello stabilimento o arsenale.  Qualora  non
presente o reperibile  l'ufficiale  tecnico,  ciascuna  sezione  puo'
essere retta da un impiegato civile dei ruoli  tecnici  di  qualifica
adeguata. 
  Una particolare sezione, articolata o meno in reparti in  relazione
alla potenzialita' e all'ordinamento dello stabilimento  o  arsenale,
retta da un impiegato dei ruoli tecnici di qualifica  adeguata,  puo'
essere destinata alla  conservazione  in  efficienza  degli  impianti
fissi e mobili, delle attrezzature  e  delle  macchine  in  dotazione
nonche' a tutti i  lavori  di  manovalanza  generica  e  meccanizzata
connessi  con  le  attivita'  operative  del  servizio.  Qualora  non
presente o  reperibile  personale  civile  di  adeguata  qualifica  e
specializzazione, tale sezione puo' essere temporaneamente  retta  da
un ufficiale tecnico. 
  Art. 9. (Controllo e collaudi). - I compiti relativi  all'esercizio
della funzione "controllo e collaudi" dello stabilimento  o  arsenale
sono i seguenti: 
    a) controllo delle lavorazioni eseguite dall'industria privata al
fine di: 
      verificare  l'esatta  applicazione  delle  norme   e   clausole
tecniche contrattuali; 
      verificare il razionale impiego dei  materiali  e  dei  ricambi
necessari; 
      controllare  che  l'esecuzione  delle  commesse  si  svolga  in
armonia con le esigenze programmatiche dei lavori; 
      concorrere  allo  studio,  nel  settore  di  competenza,  dello
sviluppo di attivita' industriali di particolare interesse militare e
della loro eventuale conversione ai fini della produzione bellica; 
    b) collaudo: 
      delle materie prime, materiali, strumenti, attrezzi,  e  simili
forniti da terzi allo stabilimento o arsenale per l'esecuzione  delle
lavorazioni di istituto, nonche' per scorte  di  materiali  necessari
all'espletamento dei lavori programmati; 
      di materiali prodotti, lavorati,  riparati,  trasformati  nello
stabilimento o arsenale; 
      dei materiali forniti  dall'industria  privata  destinati  alla
distribuzione ad altri comandi od enti militari; 
      dei lavori eseguiti dall'industria privata fuori o  all'interno
dello  stabilimento  o  arsenale,  con  lo  scopo  di  accertare   la
rispondenza  dei  materiali   e   delle   lavorazioni   stesse   alle
prescrizioni tecniche stabilite dalle competenti autorita' o previste
dalle norme, dai capitolati o dalle clausole contrattuali; 
    c)  esercizio  dei  laboratori  occorrenti  per  l'esecuzione  di
controlli, prove e verifiche inerenti ai collaudi di cui sopra; 
    d) controllo di efficienza dei  manufatti  accantonati  presso  i
depositi munizioni. 
  L'unita' organica che assolve a  tali  compiti  e'  costituita  dal
servizio controllo e collaudi, retto da un ufficiale tecnico  con  la
qualifica  di  capo  servizio,  che  puo'  essere  coadiuvato,  negli
stabilimenti  e  arsenali  di  grande   potenzialita',   oppure   ove
necessario,  fintantoche'  non  risultera'  vigente  il  decreto  del
Presidente della Repubblica  previsto  dall'art.  3  della  legge  11
luglio  1980,  n.  312,  ai  fini  dell'identificazione  dei  profili
professionali, da un impiegato civile dei ruoli tecnici di  qualifica
adeguata con funzioni di vice capo servizio. Qualora non  presente  o
reperibile il personale di cui sopra, l'incarico di capo  servizio  e
quello di vice capo servizio possono essere temporaneamente  affidati
rispettivamente a un impiegato civile  della  ex  carriera  direttiva
tecnica e ad un ufficiale tecnico. 
  Il servizio puo' essere articolato in sezioni e  laboratori,  retti
da ufficiali tecnici o da impiegati civili di carriera,  qualifica  e
specialita' adeguate. 
  Art. 10. (Amministrazione e contabilita' generale). 
    I  compiti  della  funzione   "amministrazione   e   contabilita'
generale"  si  riferiscono  a  tutta  l'attivita'  amministrativa   e
contabile  dello  stabilimento  o   arsenale   e,   in   particolare,
concernono: 
      la  previsione  del  fabbisogno  dei  fondi  necessari  per  le
lavorazioni e per il funzionamento dello stabilimento o arsenale; 
      il movimento e la custodia dei fondi comunque assegnati; 
      la liquidazione ed il pagamento delle competenze  al  personale
militare  e  civile  costituente  la   forza   amministrativa   dello
stabilimento o arsenale; 
      la liquidazione e il pagamento delle  provviste  e  dei  lavori
affidati alla industria privata; 
      la  liquidazione  e  il  pagamento  delle   spese   in   genere
riguardanti il funzionamento dello stabilimento o arsenale; 
      la contabilizzazione delle entrate e delle uscite; 
      la resa dei conti amministrativi; 
      la gestione di tutti i materiali e i relativi conti giudiziali. 
    Rientrano altresi' fra i compiti della funzione "amministrazione 
e contabilita'  generale"  tutti  gli  adempimenti  amministrativi  e
contabili per: 
      l'approvvigionamento dall'industria  privata  o  dal  commercio
delle materie prime, dei semilavorati,  dei  prodotti  finiti  e  dei
materiali  in  genere  necessari  per  le  lavorazioni   e   per   il
funzionamento dello stabilimento o arsenale; 
      il  conferimento  di  commesse  all'industria  privata  per  la
esecuzione dei lavori previsti dal programma annuale; 
      le  eventuali  lavorazioni  debitamente  autorizzate   che   lo
stabilimento o arsenale e' chiamato a svolgere  per  conto  di  altre
amministrazioni pubbliche o di privati committenti; 
      l'alienazione, la cessione e il prestito di mezzi  e  materiali
in dotazione allo stabilimento o arsenale; 
      la raccolta di tutti gli  elementi  necessari  all'elaborazione
della  relazione  annuale  per  la  direzione  generale  da  cui   lo
stabilimento o arsenale dipende. 
    L'unita' organica che assolve  tali  compiti  e'  costituita  dal
servizio  amministrativo,  retto  da  un  impiegato  civile  con   la
qualifica di  capo  servizio  amministrativo,  appartenente  alle  ex
carriere direttive (amministrativa o  di  ragioneria)  del  Ministero
della difesa. Qualora non presente o reperibile personale  civile  di
adeguata qualifica e specializzazione, tale unita' puo' essere  retta
temporaneamente da un ufficiale  dei  Corpi  di  commissariato  o  di
amministrazione. 
  Il servizio puo' essere  articolato  in  sezioni  commisurate,  nel
numero e nella specializzazione, alla  potenzialita'  ed  ai  compiti
dello stabilimento o arsenale. 
  Ciascuna sezione e' retta, fintantoche' non risultera'  vigente  il
decreto del Presidente della Repubblica previsto  dall'art.  3  della
legge 11 luglio  1980,  n.  312,  ai  fini  dell'identificazione  dei
profili professionali, da  un  impiegato  civile  delle  ex  carriere
direttive (amministrativa o di ragioneria) o  delle  ex  carriere  di
concetto  del  Ministero  della  difesa.  Qualora  non   presente   o
reperibile personale civile di adeguata qualifica e specializzazione,
ciascuna sezione puo' essere retta temporaneamente  da  un  ufficiale
dei Corpi di commissariato o di amministrazione. 
 
                            Capitolo III 
                SEZIONI STACCATE - LORO FUNZIONAMENTO 
 
  Art. 13. (Dipendenza). -  Gli  stabilimenti  ed  arsenali  militari
possono  avere  una  o  piu'  sezioni  staccate,   qualora   esigenze
particolari ne richiedano l'istituzione. 
  Sezioni  staccate  possono  altresi'  essere  istituite,   in   via
temporanea o permanente, per i compiti di controllo e collaudo di cui
al precedente art. 9, presso gli stabilimenti dell'industria  privata
alla quale e' affidata la esecuzione di commesse, qualora  la  natura
particolare delle lavorazioni richieda la presenza continua sul posto
di personale tecnico del Ministero della difesa e  tali  compiti  non
possono essere affidati a semplici uffici di sorveglianza tecnica. 
  Le sezioni staccate di cui al presente articolo sono istituite  con
decreto motivato del Ministro della difesa. 
  A capo di ogni sezione staccata e' posto un ufficiale  tecnico  con
la  qualifica  di  capo  sezione  staccata,  il  quale  puo'   essere
coadiuvato da un altro ufficiale tecnico, con funzioni di  vice  capo
della sezione staccata; limitatamente alla sezione staccata,  qualora
non disponibile un ufficiale tecnico, l'incarico di vice capo sezione
puo' essere temporaneamente  affidato,  fintantoche'  non  risultera'
vigente il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 
3 della legge 11 luglio 1980, n. 312,  ai  fini  dell'identificazione
dei profili professionali, a un impiegato della ex carriera direttiva
tecnica. 
  Il capo della  sezione  staccata  rappresenta  il  direttore  dello
stabilimento  o  arsenale  da  cui  dipende,  ne  segue  l'indirizzo,
ottempera agli ordini ed alle istruzioni  da  esso  emanati  ed  allo
stesso  risponde  per  quanto  riguarda  l'andamento  generale  della
sezione. 
  L'alta vigilanza, ai fini del coordinamento delle  attivita'  della
sezione staccata di stabilimento o arsenale con quelle  di  carattere
operativo  e  logistico  degli  altri  comandi  ed   enti   esistenti
nell'ambito del territorio in cui sono dislocati, nonche'  il  potere
disciplinare, sono esercitati dal comando territoriale designato  nel
decreto del Ministro della difesa di cui all'art. 4 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481. 
  Art. 15. (Organici). - Le dotazioni del personale militare e civile
di ciascun  stabilimento  o  arsenale  militare  e  delle  rispettive
sezioni staccate  sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro  della
difesa, su proposta delle direzioni generali interessate,  sentiti  i
capi di stato maggiore di Forza armata,  le  direzioni  generali  del
personale, e previ  contatti  con  le  organizzazioni  sindacali  per
quanto attiene  al  personale  civile,  nei  limiti  delle  dotazioni
organiche dei ruoli del Ministero della difesa ed in  relazione  alle
esigenze degli altri servizi centrali e  periferici.  Le  conseguenti
tabelle organiche sono stabilite dal Ministero della difesa. 
  Il personale militare e civile assegnato in  dotazione  organica  a
ciascun stabilimento o arsenale per i propri compiti istituzionali e'
dato in forza allo stesso e ne costituisce la forza  amministrata  ai
sensi del regolamento per l'amministrazione e la  contabilita'  degli
organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. 
  Art. 18. (Rilevazione  delle  presenze  del  personale  militare  e
civile). - La rilevazione giornaliera delle  presenze  del  personale
militare e del  personale  civile  e'  effettuata  con  le  modalita'
univoche  stabilite  dalle  apposite  istruzioni   ministeriali   per
soddisfare le esigenze disciplinari,  statistiche,  amministrative  e
contabili  connesse  con  il  funzionamento  dello   stabilimento   o
arsenale. 
  Art. 22. (Orario di lavoro). - Per particolari esigenze di servizio
la distribuzione dell'orario  giornaliero  di  lavoro,  nel  rispetto
delle  norme  legislative  in  vigore,  puo'  essere  modificato  dal
Ministro, sulla  base  di  proposte  formulate  dai  direttori  degli
stabilimenti o arsenali, sentiti i comandi territoriali designati  di
cui all'art. 3 per le esigenze di  coordinamento  con  i  servizi  di
competenza e previ contatti con il consiglio dei delegati. 
  Il personale militare segue, di massima, l'orario  giornaliero  del
personale civile. 
  Il direttore ha  facolta'  di  disporre  che  il  personale  civile
protragga, eccezionalmente, per particolari esigenze di servizio,  le
prestazioni di lavoro oltre il normale orario  di  servizio  previsto
dalle norme legislative in vigore. Tale facolta'  va  esercitata  con
l'osservanza delle modalita', dei criteri nonche' dei limiti previsti
dalle vigenti disposizioni, nell'ambito dei fondi all'uopo  assegnati
dal Ministero allo stabilimento o arsenale. 
  Art. 27. (Classificazione). - I lavori e i servizi  eseguiti  dagli
stabilimenti e arsenali sulla base degli appositi ordini di lavoro di
cui all'art. 32 del  presente  regolamento  sono  classificati,  come
appresso indicato, in categorie suddivise in gruppi e classi, ai fini
della rilevazione sistematica degli elementi  tecnico-amministrativi,
necessari  alla  determinazione  dei  costi  nei  vari   settori   di
attivita'. 
 
  1ª   Categoria:   COSTRUZIONE,   ALLESTIMENTO,   FABBRICAZIONE    E
TRASFORMAZIONE DI MEZZI E DI MATERIALI. 
  Essa comprende: 
    fabbricazioni e costruzioni di mezzi e materiali  con  esclusione
delle nuove infrastrutture; 
    allestimenti di mezzi e materiali con esclusione dei prototipi; 
    trasformazioni che comportino modifiche della classificazione dei
mezzi e materiali lavorati o sostanziali modifiche  agli  apparati  o
alla struttura dei mezzi; 
    preparazione  di   prodotti   chimici,   chimico-farmaceutici   e
fisiologici. 
  Da questa categoria sono comunque esclusi i  lavori  per  studi  ed
esperienze di carattere tecnico-scientifico. 
  La categoria e' suddivisa in gruppi a seconda del tipo dei mezzi  e
dei materiali prodotti. A tal fine il numero  di  individuazione  del
gruppo e' quello attribuito al prodotto finito secondo  le  norme  in
vigore per  la  classificazione  dei  materiali  dell'amministrazione
militare con il sistema di codificazione unificata. 
  I gruppi sono suddivisi a loro volta nelle  classi  previste  dalle
predette norme. 
 
  2ª  Categoria:  REVISIONE  GENERALE,   RIPARAZIONI,   MODIFICHE   E
MANUTENZIONE DI MEZZI E MATERIALI. 
  Essa comprende i lavori necessari per il mantenimento in efficienza
dei mezzi e materiali in  uso  con  esclusione  delle  modifiche  che
comportano una nuova classificazione. 
  Sono comunque escluse da questa categoria: 
    le riparazioni, le  modifiche  e  la  manutenzione  dei  mezzi  e
materiali in carico ai magazzini; 
    le riparazioni inerenti agli apprestamenti e  alle  installazioni
difensive e funzionali; 
    i lavori relativi ai bacini di carenaggio dei mezzi navali; 
    la manutenzione e la riparazione dei mezzi  e  dei  materiali  in
dotazione allo stabilimento o arsenale. 
  La categoria e' suddivisa in gruppi e questi in classi, secondo  le
norme   in   vigore   per   la    classificazione    dei    materiali
dell'amministrazione militare, tenendo presente che: 
    deve essere indicato il gruppo del mezzo o materiale senza  tener
conto delle parti elementari e complesse che debbono  essere  oggetto
dei lavori; 
    deve essere indicato il gruppo delle parti elementari o complesse
quando queste vengono inviate isolatamente ai lavori. 
 
  3ª  Categoria:  STUDI  ED  ESPERIENZE  DI   CARATTERE   TECNICO   -
SCIENTIFICO. 
  Essa comprende gli studi e le esperienze di ricerca  applicata  non
riguardanti le dirette esigenze dello stabilimento o arsenale. 
  La categoria e' suddivisa nei seguenti gruppi: 
    1)  studi  ed  esperienze  riguardanti  la  fisica,  la  chimica,
l'elettrotecnica, l'elettronica, le telecomunicazioni e la tecnologia
dei materiali; 
    2) studi ed esperienze riguardanti la fluidodinamica; 
    3)  studi  ed  esperienze   riguardanti   la   tecnologia   delle
costruzioni e delle lavorazioni; 
    4) studi ed esperienze riguardanti la merceologia; 
    5) studi ed esperienze per applicazioni  militari  della  energia
nucleare; 
    6) studi ed esperienze  riguardanti  la  balistica,  i  mezzi  di
lancio, gli esplosivi e simili; 
    7) studi ed esperienze riguardanti la navigazione, la  geofisica,
la geodesia, l'astronomia, la tecnica dei trasporti e  del  movimento
sul terreno; 
    8) studi ed esperienze riguardanti  la  sintesi  di  sostanze  ad
azione terapeutica,  insetticida,  disinfettante,  la  tecnica  della
preparazione   di   prototipi   destinati    alla    terapia,    alla
disinfestazione o disinfezione, la tecnica  della  conservazione  dei
preparati medicinali e l'azione su di essi delle radiazioni; 
    9) studi ed esperienze riguardanti la difesa nucleare,  biologica
e chimica. 
 
  4ª    Categoria:    PROGETTAZIONE,    COSTRUZIONE,    ALLESTIMENTO,
SPERIMENTAZIONE, RIPARAZIONE E  MODIFICA  DI  PROTOTIPI  DI  MEZZI  E
MATERIALI. 
  Essa comprende la costruzione, l'allestimento, la riparazione e  la
modifica di prototipi o l'esecuzione di esperimentazioni pratiche  su
mezzi  e  materiali  riguardanti  sia  le  dirette   esigenze   dello
stabilimento o arsenale sia quelle dei comandi ed enti militari. 
  La categoria e' suddivisa  in  gruppi  e  questi  eventualmente  in
classi,  secondo  le  modalita'  previste  per  i  lavori  della   1ª
categoria,  tenendo  presente  che  per  i  materiali  e  mezzi   non
classificati dovra' essere utilizzato il  gruppo  di  classificazione
che abbia caratteristiche e funzioni similari. 
 
  5ª Categoria: SORVEGLIANZA DELLE LAVORAZIONI, CONTROLLI E  COLLAUDI
DI LAVORI E PROVVISTE COMMESSI ALL'INDUSTRIA PRIVATA. 
  Essa comprende la sorveglianza,  il  controllo  e  il  collaudo  di
provviste e lavori commessi all'industria privata e relativi a  mezzi
e materiali non destinati allo stabilimento o arsenale per  l'impiego
nelle proprie lavorazioni. 
  La categoria e' suddivisa in  gruppi,  e  questi  eventualmente  in
classi, tenendo presente, a tali fini, la classificazione di cui alla
prima categoria. 
 
  6ª Categoria: SERVIZIO DEI MATERIALI. 
  Essa comprende tutti i lavori relativi alla  ricezione,  selezione,
smistamento dei mezzi e materiali da sottoporre a lavorazione nonche'
quelli per l'alienazione dei mezzi e materiali da dismettere  perche'
fuori uso. 
  La categoria e' suddivisa nei seguenti gruppi: 
    1) lavori di ricezione, selezione, smistamento dei materiali; 
    2) lavori  di  temporanea  conservazione  dei  materiali  da  non
sottoporre a lavorazione; 
    3) lavori di  demolizione,  scomposizione  e  movimentazione  dei
materiali fuori uso da destinarsi all'alienazione  secondo  le  norme
vigenti. 
 
  7ª Categoria: SERVIZI SPECIALI. 
  Essa comprende i lavori relativi a servizi rientranti  nei  compiti
istituzionali degli  stabilimenti  o  arsenali  ma  non  direttamente
attinenti alla produzione dei medesimi. 
  La categoria e' suddivisa nei seguenti gruppi: 
    1) corsi per la formazione  e  l'aggiornamento  professionale  ai
diversi livelli e per specialita' del personale  tecnico  militare  e
civile dipendente dal Ministero della difesa; 
    2) assistenza tecnica agli enti operativi d'impiego; 
    3) produzione di acqua  distillata  e  distribuzione  di  energia
elettrica al naviglio. 
 
  8ª Categoria:  INSTALLAZIONE  E  TRASFORMAZIONE  DEGLI  IMPIANTI  E
MACCHINARI DEGLI STABILIMENTI E ARSENALI. 
  Essa comprende i lavori accessori connessi con la  installazione  e
la trasformazione degli impianti e macchinari  degli  stabilimenti  e
arsenali con esclusione dei lavori di competenza del  genio  militare
ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 17  marzo  1932,
n. 365, e successive modificazioni. 
  La categoria e' suddivisa nei seguenti gruppi: 
    1) lavori riguardanti gli impianti e i macchinari dei  bacini  di
carenaggio; 
    2) lavori riguardanti tutti gli altri impianti e macchinari degli
stabilimenti e arsenali. 
 
  9ª Categoria: INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MEZZI  E
MATERIALI PER GLI APPRESTAMENTI DIFENSIVI E FUNZIONALI DELLA DIFESA. 
  La categoria e' suddivisa in gruppi a seconda che i lavori relativi
ai mezzi ed ai materiali riguardanti gli  apprestamenti  difensivi  e
funzionali della Difesa comprendano: 
    1) allestimenti ed installazioni; 
    2) modifiche, manutenzione e riparazioni; 
    3) smantellamenti e recuperi; 
    4) visite e controlli tecnici. 
 
  10ª Categoria: BACINI DI CARENAGGIO. 
  Essa comprende i lavori inerenti al servizio e al  mantenimento  in
efficienza dei bacini di carenaggio galleggianti e  in  muratura,  in
dotazione agli stabilimenti e arsenali. 
  La categoria e' suddivisa nei seguenti gruppi: 
    1) lavori per il funzionamento dei bacini; 
    2) lavori  di  manutenzione  e  riparazione  degli  impianti  dei
bacini; 
    3) lavori di manutenzione e riparazione dei galleggianti  addetti
a bacini. 
 
  11ª Categoria: LAVORI, CONSUMI E PRESTAZIONI DI CARATTERE GENERALE.
Essa comprende i lavori, i consumi di materiali, le prestazioni di 
mano d'opera e le spese rilevabili con appositi ordini di  lavoro  ma
non direttamente imputabili ai singoli  ordini  di  lavoro  ricadenti
nelle precedenti categorie. 
  La categoria e' suddivisa  in  gruppi,  e  questi  in  classi  come
appresso indicato: 
  1° Gruppo: Funzionamento reparti di lavorazione. 
  Comprende le seguenti classi: 
    a)  manutenzione  e  riparazione  dei  mezzi  di   trasporto   in
dotazione; 
    b) manutenzione e riparazione degli impianti,  dei  macchinari  e
dei mobili in dotazione; 
    c) produzione di aria compressa,  gas  e  simili,  impiegati  nei
lavori; 
    d) lavori di lavaggio,  saldatura,  fucinatura,  galvanoplastica,
brunitura, cromatura, ecc.; 
    e) consumi di materiali vari; 
    f) combustibili, lubrificanti ed energia elettrica; 
    g) capi operai; 
    h) operai addetti al controllo dei tempi di lavorazione; 
    i) servizio collaudo per la parte non  inclusa  negli  ordini  di
lavoro imputati alle altre categorie; 
    l) trasporti interni (gru elettriche fisse e mobili,  carriponte,
carrelli mobili, autogru, ecc.); 
    m) manovalanza; 
    n)  congedi,  tredicesima  mensilita'  e  spese  varie   per   il
dipendente personale operaio; 
    o) altre spese rilevabili per mezzo di ordini di lavoro. 
  2° Gruppo: Funzionamento magazzini. 
  Comprende le seguenti classi: 
    a) manutenzione e riparazione degli  impianti  e  dei  mobili  in
dotazione; 
    b) manovalanza per la ricezione, la spedizione ed i movimenti  di
materiali; 
    c) consumi per la conservazione dei materiali; 
    d) personale addetto ai magazzini; 
    e) congedi, tredicesima mensilita' e spese  varie  per  il  detto
personale; 
    f) altre spese rilevabili per mezzo degli ordini di lavoro; 
    g) spese di esercizio, compresi i carburanti  e  i  lubrificanti,
per i mezzi di trasporto. 
  3° Gruppo: Funzionamento direzione e servizi. 
  Comprende le seguenti classi: 
    a) studi ed esperienze per lo stabilimento o arsenale; 
    b) minuto mantenimento degli immobili; 
    c) manutenzione ed esercizio degli impianti telefonici; 
    d) manutenzione dei mobili degli uffici; 
    e) manutenzione e riparazione: 
      degli impianti elettrici di luce e forza motrice; 
      delle gru fisse e mobili; 
      del materiale mobile ferroviario in dotazione allo stabilimento
o arsenale; 
      dei mezzi di trasporto in dotazione; 
      degli impianti idrici, antincendio e di riscaldamento; 
    f) manodopera e consumi per il funzionamento: 
    degli impianti elettrici di luce e forza motrice; 
    delle gru fisse e mobili; 
    dell'impianto  ferroviario  nell'interno  dello  stabilimento   o
arsenale; 
    dei mezzi di trasporto in dotazione; 
    degli impianti igienico-sanitari; 
    degli impianti idrici, antincendio e di riscaldamento; 
  g) combustibili per il riscaldamento; 
  h) assistenza sanitaria ed igiene sul lavoro; 
  i) lavori relativi alle attrezzature in dotazione alle sale disegno
ed  ai  laboratori  fotografici,  tipografici,  di  legatoria  e   di
riproduzione; 
  l) consumi di materiali in carico ai magazzini per i lavori di  cui
alla precedente lettera i) quando non siano imputabili direttamente a
singoli ordini di lavoro ricadenti nelle precedenti categorie; 
  m) manodopera per guardiania, sicurezza e antincendio; 
  n) manodopera temporaneamente non impiegata; 
  o) congedi, tredicesima mensilita' e spese varie per  il  personale
operaio contemplato nelle classi del presente gruppo; 
  p) mensa aziendale; 
  q) mantenimento animali da soma, da tiro e da guardia in dotazione; 
  r) spese varie per ogni altra esigenza di carattere generale, 
  rilevabili per mezzo di ordini di lavoro, compresa la sorveglianza, 
  i controlli ed i collaudi delle provviste e dei lavori relativi ai 
  materiali destinati allo  stabilimento  o  arsenale  per  l'impiego
nelle proprie lavorazioni. 
  Art.  29.  (Programmi  annuali  di  lavoro).  -  Per  ciascun  anno
finanziario, le direzioni generali competenti, in base alle direttive
di ordine tecnico-militare ricevute dagli  stati  maggiori  di  Forza
armata  per  la  realizzazione   dei   programmi   tecnico-finanziari
approvati dal Ministro della difesa, compilano il programma di lavoro
per ciascuno degli stabilimenti  e  arsenali  dipendenti,  sentiti  i
rispettivi direttori. 
  Tali programmi, da inviare agli stabilimenti o  arsenali  entro  il
mese di settembre dell'anno finanziario precedente a quello  cui  gli
stessi  si  riferiscono,  devono  comprendere,  secondo  l'ordine  di
priorita' dell'esecuzione: 
    a) i lavori e i servizi da eseguirsi per l'attuazione della parte
dei  programmi  tecnico-finanziari   sopraindicati   riguardante   la
direzione generale direttamente competente per materia; 
    b) i lavori e i servizi eventuali da eseguirsi per conto di altre
direzioni generali, programmati e finanziati dalle medesime  d'intesa
con la direzione generale da cui direttamente dipende lo stabilimento
o arsenale; 
    c) i lavori e i servizi occasionali da eseguirsi, entro i  limiti
di spesa prefissati distintamente per materiali e mano  d'opera,  per
conto di  comandi  ed  enti  appositamente  autorizzati  ad  avanzare
richieste dirette a ciascun stabilimento o arsenale; 
    d) le previsioni di spesa, per tutti i lavori programmati di  cui
alle precedenti lettere. 
  Art. 30. (Commesse  interne  e  richieste  di  lavoro).  -  Per  la
realizzazione del programma annuale dello stabilimento o arsenale, il
direttore,  avvalendosi  dell'ufficio  programmazione   di   cui   al
precedente art. 6, provvede entro il 30 novembre: 
    ad intestare apposita commessa interna per ciascuno dei lavori  e
servizi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 29; 
    ad aprire appositi  conti  di  lavoro  intestati  ad  ognuno  dei
comandi ed enti autorizzati a richiedere l'esecuzione  dei  lavori  e
servizi di cui alla lettera c) dell'art. 29. 
  Nell'evasione  delle  richieste,  qualora  non   sia   diversamente
disposto dal  programma  annuale,  il  direttore  e'  tenuto  a  dare
precedenza a quelle del comando od ente della  Forza  armata  che  ha
preminente interesse nel settore  in  cui  opera  lo  stabilimento  o
arsenale,  compatibilmente  con  le  eventuali  esigenze  urgenti  ed
inderogabili delle altre Forze armate. 
  Le richieste di lavoro di cui al precedente comma,  da  indirizzare
allo stabilimento o arsenale nella forma prescritta dalle  istruzioni
di cui all'art. 26 del presente regolamento, devono  essere  annotate
in ordine  cronologico,  in  appositi  registri  tenuti  dall'ufficio
programmazione. 
  Gli ordini di lavoro sono redatti in  duplice  copia,  di  cui  una
viene  inviata  al  servizio  contabilita'  industriale,  l'altra  e'
trasmessa al servizio interessato. 
  Ogni ordine di lavoro deve essere annotato, in  ordine  cronologico
di   emissione,   su   apposito    registro    tenuto    dall'ufficio
programmazione. 
  Per i lavori ricorrenti di manutenzione, di revisione, di selezione
materiali, ed altri di modeste entita', possono essere emessi  ordini
di lavoro periodici con durata non eccedente il trimestre. 
  Le singole lavorazioni a carico degli ordini  di  lavoro  periodici
sono disposte, di volta in volta, dal capo servizio interessato. 
  Art. 32. (Ordini di lavoro). - La esecuzione dei lavori  e  servizi
oggetto delle commesse e richieste di cui all'art.  30,  e'  disposta
dal direttore mediante  appositi  ordini  di  lavoro,  tenendo  conto
dell'ordine di priorita' indicato nel programma annuale. 
  L'ordine  di  lavoro  costituisce  il  documento  principale  della
contabilita' dei lavori e deve: 
    riferirsi ad opera ben definita ed individuata  per  mezzo  della
enumerazione delle parti o del peso o di altra misura; 
    indicare la categoria, il gruppo e la classe  cui  appartiene  il
lavoro, secondo la classificazione di cui al precedente art. 27; 
    contenere il preventivo  delle  singole  lavorazioni  per  quanto
riguarda: 
      le ore di lavoro presumibili necessarie; 
      i materiali occorrenti distinti per specie e quantita'; 
      il limite di tempo previsto per l'esecuzione. 
    Nei  casi  di  particolari  lavori  di  grande   manutenzione   o
riparazione  che  possono  comportare   eventuali   lavorazioni   non
valutabili a priori in qualita' e quantita', si deve provvedere: 
      ad aprire un ordine di lavoro per  provvedere  agli  smontaggi,
accertamenti e verifiche che si rendessero necessari  per  la  esatta
determinazione delle lavorazioni da eseguire. Tale ordine  di  lavoro
sara' chiuso non appena ultimate le operazioni  di  smontaggio  e  di
verifica; 
      ad aprire un secondo ordine di lavoro per tutte le  lavorazioni
che, dopo suddette verifiche, risultino necessarie. 
  Art.  33.  (Ordini  di  lavoro   interessanti   piu'   reparti   di
lavorazione). - Il servizio lavorazioni, sulla base di ciascun ordine
di lavoro, formula il piano delle lavorazioni ed emette tante  "buste
bolletta" per quanti sono  i  reparti  interessati,  annotandone  gli
estremi sull'ordine di lavoro cui si riferiscono. Provvede inoltre ad
emettere apposita busta bolletta per l'esecuzione del collaudo  e  la
trasmette  al  servizio  competente.  Nel  caso  di  lavorazioni  con
retribuzione a cottimo, di cui al  successivo  titolo  III,  capitolo
VII, il servizio lavorazioni annotera' su ciascuna busta bolletta  il
metodo, la tariffa e il tempo assegnato. 
  Ciascun capo reparto, ricevuta la busta bolletta,  impartisce  alle
squadre di lavoro od ai singoli operai le istruzioni  necessarie  per
la esecuzione delle lavorazioni. 
  In  relazione  alla  organizzazione  interna  dei   reparti,   tali
istruzioni potranno essere date verbalmente o per iscritto. 
  Il reparto, che nell'esecuzione  dei  lavori  di  competenza  abbia
necessita' di richiedere ad altro reparto lavori o servizi rientranti
nella undicesima categoria, formulera' apposita richiesta interna. 
  La richiesta deve essere completata - a cura  del  reparto  che  ha
eseguito il lavoro - con i dati relativi ai  materiali  e  alla  mano
d'opera impiegati e trasmessa all'ufficio di contabilita' industriale
per la imputazione degli stessi dati all'ordine di lavoro specifico. 
  Art. 41. (Scritture della contabilita' industriale). - Le scritture
necessarie per assolvere i compiti della contabilita' industriale  di
cui  all'art.  11,   sono   tenute   dall'apposito   servizio   dello
stabilimento o arsenale. 
  Tali scritture devono: 
    evidenziare gli elementi necessari  a  seguire,  sotto  l'aspetto
contabile, l'andamento dei singoli lavori  e  servizi  oggetto  degli
ordini di lavoro, classificati con i criteri di cui all'art. 27; 
    consentire la rilevazione periodica  di  tutti  gli  elementi  di
costo dei lavori e dei servizi occorrenti  per  l'elaborazione  della
relazione di cui all'art. 67. 
  Art. 45.  (Personale  operaio).  -  Nel  computo  dell'onere  della
manodopera per ciascun lavoro, si considerano soltanto le  competenze
degli operai che hanno direttamente contribuito alla  esecuzione  del
lavoro. 
  La rilevazione dell'impiego di manodopera  e'  effettuata  da  ogni
reparto con schede individuali, intestate a  ciascun  operaio,  nelle
quali sono indicate separatamente le  opere  di  lavoro  ordinario  e
quelle  di  lavoro  straordinario,  nonche'  il  tipo  di  lavoro   e
l'eventuale soprassoldo percentuale corrispondente. 
  Le opere complessivamente impiegate da ciascun operaio nei  singoli
lavori, compresi quelli di 11ª categoria, sono rilevate  a  cura  dei
singoli reparti, dalle schede individuali e riportate, al termine  di
ciascun mese o nel corso dello  stesso  per  i  lavori  ultimati,  su
appositi contatempi, distinti per ciascun ordine di lavoro. 
  I contatempi  sono  compilati,  in  duplice  copia  a  ricalco:  un
esemplare e' inserito nelle buste bollette del  reparto  interessato,
l'altro  e'  inviato  all'ufficio  contabilita'  industriale  per  il
controllo delle ore di lavoro imputate ai singoli ordini di lavoro. 
  La misura della retribuzione oraria di ciascun operaio si determina
aggiungendo alla paga  oraria  spettante,  al  netto  delle  ritenute
previdenziali,  erariali  e  del  bollo,  le  aliquote  orarie  nette
dell'aggiunta di  famiglia  e  delle  altre  competenze  ordinarie  e
speciali eventualmente spettanti. 
  Il compenso orario per lavoro straordinario nella misura  stabilita
dalle disposizioni vigenti e' conteggiato a parte nei relativi ordini
di lavoro. 
  Ai fini dell'imputazione del costo della manodopera agli ordini  di
lavoro, si adotta la retribuzione media oraria annuale  degli  operai
di ciascun centro di costo riferita all'anno precedente. 
  Tale retribuzione media oraria annuale si ottiene dal rapporto  tra
l'importo delle competenze ordinarie e straordinarie liquidate  e  il
totale delle ore  retribuite  agli  operai  per  lavoro  ordinario  e
straordinario, comprendendo nel computo anche la spesa relativa  alla
tredicesima mensilita', ed escludendo quella relativa agli emolumenti
arretrati e ai conguagli riguardanti gli anni precedenti. 
  Il costo della manodopera per ogni ordine di lavoro e' il  prodotto
tra la retribuzione media oraria  e  il  numero  di  ore  per  lavoro
ordinario e straordinario conteggiato sugli ordini stessi. 
  Per i metodi e le tariffe di cottimo,  nonche'  per  i  criteri  di
ripartizione del relativo  guadagno,  si  applicano  le  disposizioni
previste nel successivo capitolo VII. 
  Le spese per missioni (diaria, indennita' supplementare,  spese  di
trasporto, indennita'  chilometrica,  ecc.)  degli  operai  comandati
fuori  dallo  stabilimento  o  arsenale  per  lavori  disposti  dalla
direzione  non  sono  considerate  nel  costo  della  manodopera,  ma
rientrano fra le spese varie imputabili a ciascun ordine di lavoro. 
  Alla  fine  di  ciascun  mese  l'ufficio  contabilita'  industriale
riscontra e riepiloga in apposito prospetto  i  dati  risultanti  dai
contatempi  allo  scopo  di  accertare  la  concordanza   delle   ore
lavorative imputate ai singoli ordini di lavoro con quelle retribuite
nello stesso mese. 
  Eventuali differenze devono essere opportunamente evidenziate. 
  Per i lavori eseguiti a cottimo sono compilati, per ciascun  ordine
di lavoro,  contatempi  separati,  contraddistinti  con  la  dicitura
"lavori a cottimo". 
  Non appena effettuato il collaudo dei prodotti delle lavorazioni  a
cottimo e liquidato il guadagno individuale, viene compilato apposito
riepilogo contraddistinto con la dicitura  "lavori  a  cottimo",  nel
quale  e'  indicato  il  guadagno  individuale  e   complessivo   dei
cottimisti, da imputare all'ordine di lavoro. 
  All'atto  della  chiusura  degli  ordini  di   lavoro,   il   costo
complessivo della manodopera, risultante dagli stessi, e'  maggiorato
nella misura  percentuale  stabilita  dal  Ministero  per  ogni  anno
finanziario, allo scopo di tener  conto  degli  oneri  relativi  alle
varie ritenute  previdenziali,  assistenziali  ed  erariali  gravanti
sulle  competenze  degli  operai  e,  ove  necessario,  nella  misura
percentuale stabilita dal servizio amministrativo per tener conto  di
eventuali variazioni retributive intervenute nel corso dell'anno. 
  Art. 48. (Natura delle spese). - Le  spese  varie,  da  conteggiare
direttamente negli ordini di lavoro, sono quelle che  interessano  le
singole lavorazioni. 
  Esse   sono   sempre   limitate   alle   esigenze   immediate    ed
indilazionabili della produzione e riguardano: 
    a) il concorso ai lavori dei reparti, da  parte  di  imprenditori
privati compensato a corpo; 
    b) le spese per missioni degli operai e del personale tecnico  di
cui ai precedenti articoli 45, comma undicesimo, e 47, comma sesto; 
    c) l'esame ed il  collaudo  dei  materiali,  quando  eseguiti  da
laboratori estranei allo stabilimento o arsenale; 
    d) ogni altra spesa  necessaria  per  l'espletamento  di  ciascun
ordine di lavoro. 
 
                            Capitolo VIII 
                          RELAZIONE ANNUALE 
 
  Art. 66. (Scopo). - La relazione annuale ha lo scopo di documentare
la  rispondenza  tra  il  programma  annuale  di  lavoro  di  cui  al
precedente art. 29 assegnato allo stabilimento o arsenale ed i lavori
e servizi eseguiti per l'attuazione del programma stesso. 
  Art. 67. (Contenuto della relazione).  -  Entro  il  30  aprile  il
direttore deve presentare alla direzione generale da cui dipende  una
relazione sulle attivita'  svolte  durante  l'anno  precedente  dallo
stabilimento  o  arsenale.  In  essa   dovranno   trovare   sintetica
trattazione le rilevazioni di cui  al  capitolo  IX  (articolo  68  e
seguenti) e dovranno essere evidenziate le motivazioni  di  eventuali
discordanze tra il programma annuale  di  lavoro  ed  i  lavori  e  i
servizi effettivamente eseguiti, nonche' i  provvedimenti  di  natura
tecnica  e  organizzativa  necessari  per  migliorare  il  rendimento
qualitativo e quantitativo delle lavorazioni e dei servizi. 
  Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del settore lavorativo
in cui  opera  ogni  stabilimento  o  arsenale,  apposite  istruzioni
ministeriali dovranno contenere indicazioni acche'  la  relazione  di
cui al precedente comma  sia  integrata  da  elementi  contabili  che
pongano in evidenza l'andamento della gestione economico-finanziaria,
con particolare riguardo alle eventuali discordanze tra preventivi  e
consuntivi, manifestandone  le  cause,  nonche'  valutazioni  globali
sulla  economicita'  delle  lavorazioni  eseguite,   anche   mediante
raffronto tra costi di gestione e prezzi correnti di mercato. 
  Art.   75.   (Controllo   delle   lavorazioni   eseguite   a   cura
dell'industria  privata).  -  Il  servizio  controllo   e   collaudi,
nell'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, comma primo, lettera
a), deve procedere alla preventiva ricognizione dello stato dei mezzi
e  materiali  che  si  affidano  all'industria  privata  per   essere
sottoposti a  lavorazioni,  sia  all'interno  che  all'esterno  dello
stabilimento o arsenale, ed eseguire altresi' periodici controlli  ed
accertamenti nel corso delle lavorazioni stesse in base alle norme  e
prescrizioni tecniche emanate dalle direzioni generali competenti per
materia,  riferendo  ai   servizi   interessati,   qualora   ritenuto
necessario,   dell'andamento   delle   lavorazioni   nonche'    della
corrispondenza dei tempi esecutivi con quelli programmati. 
  Al termine di ogni lavorazione, il servizio  controllo  e  collaudi
redige apposita relazione nella quale devono precisarsi  i  risultati
delle ricognizioni e  dei  controlli  effettuati  nonche'  tutti  gli
elementi  idonei  a  far  risultare  se  sono  state  rispettate   le
prescrizioni tecniche stabilite dalle competenti autorita' o previste
dalle norme, dai capitolati o dalle clausole contrattuali. 
  La relazione di cui al precedente comma, corredata dalla  eventuale
documentazione  prescritta,  deve   essere   a   disposizione   della
commissione di collaudo di cui al successivo art. 77. 
  Il   controllo   delle   lavorazioni   affidate   a    stabilimenti
dell'industria privata in sede diversa da quella dello stabilimento o
arsenale puo' essere devoluto, con determinazione ministeriale,  agli
appositi organi di cui al precedente art. 13. 
  Art.  77.  (Collaudo  delle  provviste  e   dei   lavori   affidati
all'industria  privata).  -  Il  collaudo  dei  mezzi   e   materiali
approvvigionati o sottoposti a lavorazioni presso l'industria privata
da parte dello stabilimento o arsenale per l'attuazione del programma
annuale di lavoro e per il  rifornimento  delle  relative  scorte  di
magazzino, e' eseguito dal servizio controllo e collaudi per mezzo di
apposita commissione. Tale commissione, nominata  dal  direttore  con
carattere permanente e generale, oppure con  carattere  temporaneo  e
specifico, e' presieduta dal capo servizio controllo e collaudi o  da
personale da lui delegato ed  e'  composta  da  ufficiali  dei  corpi
tecnici  e,  fintantoche'  non  risultera'  vigente  il  decreto  del
Presidente della Repubblica  previsto  dall'art.  3  della  legge  11
luglio  1980,  n.  312,  ai  fini  dell'identificazione  dei  profili
professionali, impiegati civili dei ruoli tecnici delle  ex  carriere
direttive o di concetto appartenenti anche  ad  altri  servizi  dello
stabilimento o  arsenale,  sempre  che  non  abbiano  partecipato  al
controllo delle lavorazioni da collaudare. 
  Per  il  collaudo  dei  mezzi  e  materiali  approvvigionati  dallo
stabilimento o arsenale per  conto  di  altri  comandi  od  enti,  il
direttore puo' richiedere, su proposta del capo servizio controllo  e
collaudi, la presenza di delegati dei comandi od enti destinatari. 
  Nel caso di collaudo di mezzi e materiali complessi o di  parti  di
essi che rivestano notevole rilevanza tecnica,  per  il  quale  siano
prescritte  dalle   direzioni   generali   competenti   per   materia
particolari  procedure,  il  direttore  dovra'  dare  tempestivamente
comunicazioni acche' il collaudo sia eseguito  in  conformita'  delle
procedure anzidette. 
  La commissione di collaudo  deve  verificare,  sulla  scorta  della
documentazione appositamente predisposta  dal  servizio  controllo  e
collaudi nei modi indicati  all'art.  75,  se  i  mezzi  o  materiali
presentati  al  collaudo  rispondono  ai  requisiti  prescritti   dai
capitolati tecnici  generali  o  particolari  richiamati  negli  atti
contrattuali con l'esecuzione delle prove prescritte  dai  capitolati
stessi. 
  Qualora negli atti contrattuali aventi per oggetto trasformazioni o
lavorazioni su mezzi e materiali  dell'Amministrazione  militare  sia
previsto l'obbligo di restituzione di eventuali sopravanzi e  residui
di  lavorazioni  senza  precisare  la  specie  e  la  quantita',   la
commissione  di  collaudo  deve   accertare   anche   la   congruita'
qualitativa  e  quantitativa  dei  sopravanzi  e  residui  anzidetti,
dichiarando se  le  eventuali  discordanze  sono  giustificate  dalla
natura dei mezzi o dei materiali o dalle esigenze delle lavorazioni. 
  Per ogni provvista o lavorazione  deve  essere  compilato  apposito
verbale in cui sono indicate le eventuali prove eseguite, i  relativi
risultati ottenuti nonche' la quantita' e la specie  degli  eventuali
sopravanzi o residui di lavorazione nel caso  di  cui  al  precedente
comma. Detto verbale, completato con la proposta  di  accettazione  o
rifiuto  delle  provviste  o  lavorazioni  collaudate   deve   essere
trasmesso al  direttore  oppure  all'autorita'  che  ha  nominato  la
commissione di collaudo per le determinazioni di  cui  al  successivo
art. 82. In caso di dissenso fra i membri della  commissione,  devono
essere fatti risultare sul verbale i motivi del dissenso stesso. 
  Copia  del  verbale   di   collaudo,   corredato   della   relativa
documentazione, e' conservata agli  atti  del  servizio  controllo  e
collaudi. 
  Art.  78.  (Collaudi  all'esterno   dello   stabilimento).   -   Le
disposizioni di cui ai precedenti articoli 76 e 77 si applicano anche
ai casi in cui il collaudo e' eseguito all'esterno dello stabilimento
o arsenale. 
  Il collaudo dei mezzi e materiali approvvigionati  o  sottoposti  a
lavorazioni presso gli  stabilimenti  dell'industria  privata  aventi
sede diversa da quella dello stabilimento  o  arsenale,  puo'  essere
devoluto agli organi di cui al precedente art. 13. 
  Art. 86.  (Imputazione  indiretta).  -  Gli  oneri  riguardanti  il
personale tecnico militare  e  civile,  gli  operai  e  la  eventuale
manodopera militare nonche' i materiali impiegati per: 
    le operazioni di controllo e collaudo di  provviste  di  mezzi  e
materiali destinati allo stabilimento o arsenale  per  le  quali  non
siano stati emessi appositi ordini di lavoro; 
    il funzionamento in generale del servizio controlli  e  collaudi,
costituiscono componenti di costo indiretto delle  lavorazioni  dello
stabilimento o arsenale e pertanto rientrano fra le spese generali di
cui all'art. 50, da imputare sugli  ordini  di  lavoro  di  carattere
generale classificati nella undicesima categoria. 
  Art. 117. (Norme generali). - I materiali dichiarati fuori uso  con
le modalita' di cui agli articoli 112 e 116 e destinati alla  vendita
possono, in  casi  speciali  e  previa  autorizzazione  ministeriale,
essere alienati a licitazione od a trattativa privata. 
  Quando il valore  dei  materiali  da  alienare  non  superi  le  L.
7.000.000 puo' farsi luogo anche alla procedura in economia. 
  E' vietato suddividere artificiosamente in piu' o  diverse  vendite
uno stesso lotto omogeneo di materiali fuori uso. 
  Per  l'alienazione  del  materiale  fuori  uso,  devesi  richiedere
l'intervento  del  rappresentante   del   Tesoro,   designato   dalla
Ragioneria generale dello Stato o dalla ragioneria provinciale  dello
Stato, quando il valore di stima degli  oggetti  da  alienare  superi
l'importo di L. 7.000.000. 
  Art. 125. (Norme generali). -  All'acquisto  dei  materiali  e  dei
prodotti occorrenti per le lavorazioni dello stabilimento o  arsenale
e per il supporto tecnico e logistico di Forza armata  e  interforze,
nonche' all'esecuzione dei lavori da affidarsi all'industria privata,
salvo i casi in cui puo' provvedersi in economia a norma del presente
regolamento, si provvede con contratti nei  modi  e  alle  condizioni
stabilite dalla legge e  dal  regolamento  di  contabilita'  generale
dello  Stato  nonche'  dalle  disposizioni  speciali  legislative   e
regolamentari vigenti per il Ministero della difesa. 
  Art. 127. (Servizi in economia degli stabilimenti e arsenali). -  I
lavori, le provviste e i  servizi  da  eseguirsi  in  economia  dagli
stabilimenti e  arsenali,  a  norma  dell'art.  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481, nonche'  dagli
organismi logistici di terzo grado, che verranno indicati con decreto
del  Ministro  della  difesa  e  che  esplichino  attivita'  tecniche
inerenti alla straordinaria manutenzione, alle grandi  riparazioni  e
alla trasformazione di mezzi, sono: 
    a)  i  lavori  di  qualsiasi  natura  dei  mezzi  navali,   degli
aeromobili, del materiale di volo, dei veicoli ruotati  e  cingolati,
dei  mezzi  da  combattimento,  delle  armi,  degli  impianti,  delle
apparecchiature a  bordo  e  a  terra,  da  eseguirsi  d'urgenza  per
fronteggiare impreviste  esigenze  operative,  sempreche'  ai  lavori
stessi   non   possa   assolutamente   provvedere   direttamente   lo
stabilimento o arsenale; 
    b) le provviste di  materiali  occorrenti  per  l'esecuzione  dei
lavori di cui alla lettera a) e per il supporto tecnico  e  logistico
di F.A. e interforze ricorrendo le circostanze  ivi  indicate,  siano
tali attivita' eseguite direttamente dallo  stabilimento  o  arsenale
ovvero presso l'industria privata, sempreche' i dipendenti  magazzini
ne siano sprovvisti; 
    c) i lavori e le provviste occorrenti, in caso di pericolo  o  di
emergenza, per evitare perdite di materiali o per  recuperare  quelli
danneggiati, ai fini del loro pronto impiego; 
    d) le operazioni di  sdoganamento,  spedizione,  trasporto  e  le
relative  assicurazioni,  nonche'  le  operazioni  di   facchinaggio,
connesse con esigenze impreviste ed urgenti, quando lo stabilimento o
arsenale non possa  assolutamente  provvedervi  direttamente  con  il
proprio personale; i suddetti servizi  in  tali  casi  devono  essere
espletati da ditte specializzate nei vari settori; 
    e) interventi non procrastinabili previsti da norme legislative e
regolamentari  speciali  riguardanti  l'igiene  e  la  sicurezza  del
personale e i primi soccorsi in caso di infortunio; 
    f) le provviste ed i lavori  quando  sia  stabilito  che  debbono
essere eseguiti in danno dell'appaltatore, nel  caso  di  risoluzione
del  contratto  ovvero  per  assicurare,  in  caso  di   inadempienza
dell'appaltatore medesimo, l'esecuzione della fornitura o del  lavoro
nel tempo previsto dal contratto stesso; 
    g) le provviste ed i lavori non preveduti nei  contratti,  per  i
quali non sia possibile concordare i prezzi con le ditte contraenti e
l'amministrazione non  intende  valersi  della  facolta'  di  imporre
l'esecuzione; 
    h) i lavori di completamento o di riparazione  in  dipendenza  di
deficienza o di danni constatati in sede di collaudo nei limiti delle
corrispondenti detrazioni effettuate a carico degli appaltatori; 
    i) l'acquisto di  materiali  e  di  materie  prime  di  esclusiva
produzione estera per i quali i fornitori  non  intendano  impegnarsi
con le forme previste dalle  disposizioni  di  contabilita'  generale
dello Stato; 
    l) le provviste di mezzi e materiali occorrenti per lo studio, la
progettazione e la  costruzione  di  modelli  e  prototipi  di  armi,
macchine, apparecchi e materiali speciali presso  lo  stabilimento  o
arsenale militare, quando ragioni di riservatezza non  consentono  il
ricorso alle ordinarie forme di contrattazione; 
    m) i lavori e le provviste occorrenti per le piccole  riparazioni
degli impianti e dei mezzi nonche' per il funzionamento  dei  servizi
ivi compreso il minuto mantenimento; 
    n) prestazioni occasionali e saltuarie di assistenza tecnica  per
il funzionamento dei macchinari e degli impianti dello stabilimento o
arsenale; 
    o)  le  spese  relative  ai  corsi  concernenti   l'addestramento
militare e  professionale  svolti  da  personale  militare  e  civile
all'interno e all'estero; 
    p) le spese connesse ai servizi di carattere generale di  cui  al
successivo art. 129, fatta  eccezione  per  le  spese  indicate  alla
lettera f), per le quali,  in  quanto  non  concernenti  provviste  e
lavori, e' applicabile il decreto del Presidente della  Repubblica  5
dicembre 1983, n. 939. 
  I servizi di cui alle lettere a), b), d), l), m) ed n), si eseguono
in economia quando il loro importo  non  superi  le  L.  300.000.000,
fatte salve, per le forniture, le disposizioni in materia di cui alla
legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni. 
  Art. 128.  (Limiti  d'importo  dei  lavori  e  delle  provviste  in
economia eseguibili direttamente dagli stabilimenti  e  arsenali).  -
L'esecuzione dei  lavori,  delle  provviste  e  dei  servizi  di  cui
all'articolo precedente e' autorizzata: 
    a) dal direttore di stabilimento o  arsenale,  con  provvedimento
interno nei limiti delle somme poste a disposizione dal Ministero con
aperture di credito gia' sottoposte  al  controllo  della  Corte  dei
conti, quando l'importo di ogni singola provvista, servizio o  lavoro
non superi: 
      L. 60.000.000, sempre che la materia  risulti  disciplinata  da
capitolati generali d'oneri emanati con provvedimento assoggettato al
parere del Consiglio di Stato e alla registrazione  della  Corte  dei
conti; 
      L. 18.000.000 per le restanti provviste, lavori e servizi. 
    E' fatta eccezione per le  spese  di  cui  alla  lettera  p)  del
precedente art. 127, per  le  quali  il  ricorso  alla  procedura  in
economia puo' essere comunque disposto dal direttore nei limiti delle
assegnazioni concesse dal Ministero e nel rispetto delle disposizioni
al riguardo impartite. 
  E' fatta inoltre eccezione per le altre  spese  non  inerenti  alla
produzione e che attengono al funzionamento degli organismi,  per  le
quali vigono i limiti di spesa e le capacita' autorizzative  indicate
dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939; 
  b) dal Ministero per importi superiori o per i servizi direttamente
espletati. 
  Indipendentemente  dalle  assegnazioni  di  fondi  concessi   dalla
direzione generale competente,  il  direttore  dello  stabilimento  o
arsenale ha tuttavia facolta'  di  ordinare  in  economia,  entro  il
limite di L. 150.000.000 e sotto la  sua  personale  responsabilita',
l'esecuzione dei lavori e delle provviste  di  cui  alla  lettera  c)
dell'art.  127.  Di  tale   ordine   deve   essere   data   immediata
comunicazione alla direzione generale competente per la ratifica  del
proprio operato e, se del caso, per la messa a disposizione dei fondi
occorrenti nell'ambito degli stanziamenti inscritti in bilancio. 
  Qualora il direttore preveda che, per il completamento dei  lavori,
occorre  superare  il  limite   anzidetto,   deve   chiedere   subito
l'autorizzazione  della  maggiore  spesa  alla   direzione   generale
competente e la somministrazione dei fondi come nel caso precedente. 
  In tutti i casi di cui al presente articolo l'atto con il quale  il
direttore  dispone  il  ricorso  alla  procedura  in  economia   deve
indicare, per ciascuna provvista o lavoro, le ragioni che motivano il
ricorso medesimo. 
  Art. 131. (Lavori in economia). - I lavori in economia  di  cui  al
capitolo III del presente titolo sono eseguiti a cottimo  fiduciario,
cioe' affidandoli a ditte di  nota  capacita'  ed  idoneita',  previa
acquisizione, quando la spesa superi L. 7.000.000,  di  preventivi  o
progetti esecutivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori,
i relativi  prezzi,  le  modalita'  di  pagamento,  le  penalita'  da
applicare in caso di ritardo o  di  mancata  esecuzione  e  l'obbligo
dell'esecutore di uniformarsi,  a  sua  cura  e  spesa,  a  tutte  le
disposizioni  legislative  e  regolamentari  nonche'  ai   capitolati
vigenti in materia. 
  Art. 132. (Provviste in economia). - Le provviste  in  economia  di
cui al capitolo III del presente titolo sono eseguite: 
    a) previa acquisizione di preventivi  ed  offerte  contenenti  le
condizioni di esecuzione  delle  provviste,  i  relativi  prezzi,  le
modalita' di pagamento, le penalita' da applicare in caso di  ritardo
o di mancata esecuzione e l'obbligo del fornitore di  uniformarsi,  a
sua cura e spesa, a tutte le disposizioni legislative e regolamentari
nonche' ai capitolati vigenti in materia; 
    b) senza le formalita' di cui alla lettera precedente a)  e  fino
all'importo  di  L.  3.000.000,  quando  si  tratti  di  acquisti  di
materiali pronti in commercio. 
  Art.  139.  (Materiali  consegnati  a   terzi   per   conto   dello
stabilimento o arsenale). - I materiali che le ditte fornitrici  sono
tenute a consegnare direttamente  ad  altre  ditte  per  conto  dello
stabilimento o arsenale, in esecuzione sia di contratti  formali  che
di acquisti in economia, devono essere sottoposti a collaudo  a  cura
del  servizio  controllo  e  collaudi  dello  stesso  stabilimento  o
arsenale anche a mezzo degli organi di cui al precedente art. 13. 
  Il servizio anzidetto eseguito il collaudo o l'accertamento di  cui
al primo o al secondo comma dell'art. 137 compila, in contraddittorio
con la ditta ricevente, apposito verbale di consegna dei materiali. 
  Gli atti  riguardanti  il  collaudo  e  l'accettazione  nonche'  il
verbale di consegna di cui al precedente comma devono essere  inviati
al servizio amministrativo per l'assunzione in  carico  ai  fini  del
pagamento del materiale oggetto della fornitura. 
  Art. 146. (Norma generale). - Gli stabilimenti e  arsenali  possono
eseguire, a pagamento, lavori per conto di amministrazioni  pubbliche
e privati committenti, nonche', quando consentito dalle leggi vigenti
o in presenza di specifici accordi di collaborazione,  per  conto  di
Stati esteri  e  di  organizzazioni  internazionali.  Possono  essere
altresi' eseguite a pagamento  presso  gli  stabilimenti  o  arsenali
dimostrazioni,  prove   sperimentali   e   tecniche   da   parte   di
amministrazioni pubbliche e di privati, con o senza  il  concorso  di
personale e mezzi degli stabilimenti o arsenali stessi. 
  Tali attivita' possono essere eseguite entro  i  limiti  consentiti
dalla prioritaria esecuzione, nei termini gia'  fissati,  dei  lavori
inclusi nei programmi annuali di cui all'art. 29  e,  in  ogni  caso,
devono essere subordinati alle esigenze dello svolgimento dei compiti
di istituto dello stabilimento o arsenale. 
  L'esecuzione  delle  attivita'  di  cui  al  precedente  comma   e'
autorizzata dal Ministro, o dal titolare della direzione generale  di
cui  lo  stabilimento  o  arsenale  dipende  all'uopo   appositamente
delegato. 
  Art. 152. (Generalita'). - La gestione amministrativo-contabile dei
fondi comunque assegnati agli stabilimenti e  arsenali  militari  per
l'espletamento  dei   compiti   istituzionali,   salvo   quando   non
espressamente o diversamente previsto nel  presente  regolamento,  e'
effettuata con l'osservanza delle norme  contenute  nel  "Regolamento
per   l'amministrazione   e   la   contabilita'    degli    organismi
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica". 
  Art. 156. (Modalita' di esecuzione). - Le ispezioni tecniche  hanno
lo scopo di accertare il grado di efficienza  produttiva  nonche'  il
funzionamento dello stabilimento o  arsenale  in  relazione  ai  suoi
compiti specifici e ai riflessi di ordine economico connessi. 
  Dette ispezioni sono disposte, almeno  una  volta  ogni  due  anni,
dalla direzione generale da cui lo stabilimento o arsenale dipende ed
eseguite da ufficiali dei corpi  tecnici  i  quali  all'uopo  possono
avvalersi della collaborazione di ufficiali o impiegati qualificati. 
  Le modalita' di esecuzione sono fissate dalle  apposite  istruzioni
ministeriali  tenendo  conto  delle  peculiari  caratteristiche   del
settore lavorativo in cui opera ciascun stabilimento o arsenale. 
  E' facolta' dell'ispettore estendere ed approfondire l'ispezione su
uno o piu' servizi dello  stabilimento  o  arsenale,  onde  accertare
quegli elementi che costituiscono la base di giudizio dell'efficienza
e  della  funzionalita'  dello  stabilimento  o  arsenale  stesso  ed
individuare,  se  del  caso,  quei  fattori  che   ne   menomano   la
produttivita' ed il rendimento. 
  Art. 157. (Relazioni sulle ispezioni). - Al termine  dell'ispezione
l'ispettore compila apposita relazione riportandovi le  osservazioni,
i suggerimenti e le proposte  che  riterra'  opportuno  formulare  in
relazione alle risultanze dell'ispezione compiuta. 
  Tale  relazione  e'  inviata  dall'ispettore,  per   i   successivi
adempimenti, all'autorita' che ha disposto l'ispezione stessa. 
  Art. 158. (Modalita' di esecuzione). - Le ispezioni  amministrative
riguardano la gestione amministrativa dello stabilimento  o  arsenale
ed hanno per oggetto l'accertamento della  conformita'  dei  relativi
atti alle disposizioni legislative e regolamentari e alle  istruzioni
ministeriali vigenti in materia, nonche' della  convenienza  e  della
economicita' degli atti di gestione. 
  Le ispezioni contabili riguardano la gestione contabile del  denaro
e dei materiali dello stabilimento o arsenale ed  hanno  per  oggetto
l'accertamento della regolarita' della  tenuta  dei  registri  e  dei
documenti contabili nonche' della regolarita' e  tempestivita'  della
resa dei conti, la verifica  della  consistenza  delle  casse  e  dei
materiali, l'accertamento della  regolarita'  delle  anticipazioni  e
degli accreditamenti. 
  Le ispezioni,  sia  amministrative  che  contabili,  sono  disposte
dall'ufficio centrale per le ispezioni amministrative  del  Ministero
ed  eseguite  con  la  periodicita'  e  le  modalita'  indicate   nel
regolamento per l'amministrazione e la contabilita'  degli  organismi
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. 
  Copia del verbale di ispezione e' trasmessa alla Corte dei conti. 
 
          NOTE

          Nota alle premesse:
            Il     R.D.     n.     2440/1923    detta    disposizioni
          sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
          generale dello Stato. .sp:
          Nota all'art. 6 del regolamento (sub art. 1):
            La    legge   n.   312/1980   reca   il   nuovo   assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello  Stato.  Il testo dell'art. 3 della predetta legge e'
          il seguente:
            "Art.   3.  (Profili  professionali).  -  Ogni  qualifica
          funzionale  comprende piu' profili professionali: questi si
          fondano   sulla  tipologia  della  prestazione  lavorativa,
          considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti
          culturali,  al  grado  di  responsabilita',  alla  sfera di
          autonomia  che  comporta,  al  grado  di  mobilita'  ed  ai
          requisiti di accesso alla qualifica.
            Dopo  il primo inquadramento ai sensi del successivo art.
          4   si  procedera'  ad  un  inquadramento  definitivo,  con
          decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento,
          che    sara'   preceduto   dall'inserimento   dei   profili
          professionali nelle qualifiche funzionali.
            I   profili   professionali  saranno  identificati  dalla
          commissione  di  cui al successivo art. 10, e stabiliti con
          il  procedimento  di  cui  all'art. 9 della legge 22 luglio
          1975,  n.  382.  La  prima  identificazione  avverra' entro
          dodici mesi dall'entrata in vigore di questa legge.
            Le    modifiche   successive   seguiranno   il   medesimo
          procedimento".
            I  profili professionali del personale dei Ministeri sono
          stati  individuati  con  D.P.R.  29  dicembre 1984, n. 1219
          (pubblicato  nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 256
          del 30 ottobre 1985).

          Nota all'art. 8 del regolamento (sub art. 1):
            Per il testo dell'art. 3 della legge n. 312/1980 v. nella
          nota all'art. 6 del regolamento.

          Nota all'art. 9 del regolamento (sub art. 1):
            Per il testo dell'art. 3 della legge n. 312/1980 v. nella
          nota all'art. 6 del regolamento.

          Nota all'art. 10 del regolamento (sub art. 1):
            Per il testo dell'art. 3 della legge n. 312/1980 v. nella
          nota all'art. 6 del regolamento.

          Note all'art. 13 del regolamento (sub art. 1):
            -  Per  il  testo  dell'art. 3 della legge n. 312/1980 v.
          nella nota all'art. 6 del regolamento.
            -    Il   D.P.R.   n.   1481/1965   detta   norme   sulla
          riorganizzazione  e  l'ammodernamento  degli stabilimenti e
          arsenali  militari. L'ultimo comma dell'art. 4 del predetto
          decreto  prescrive  che  l'ordinamento  e  la  ripartizione
          interna  dei  compiti  di  ciascuno stabilimento e arsenale
          militare   e   delle   rispettive  sezioni  staccate  siano
          stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

          Nota all'art. 27 del regolamento (sub art. 1):
            Il  R.D.  n.  365/1932  ha  approvato  il regolamento sui
          lavori del genio militare.

          Nota all'art. 77 del regolamento (sub art. 1):
            Per il testo dell'art. 3 della legge n. 312/1980 v. nella
          nota all'art. 6 del regolamento.

          Note all'art. 127 del regolamento (sub art. 1):
            -  L'art.  10  del D.P.R. n. 1481/1965, con il quale sono
          state    dettate    norme   per   la   riorganizzazione   e
          l'ammodernamento  degli  stabilimenti  e arsenali militari,
          prevede  che  i  servizi  che  per  la  loro natura possono
          eseguirsi  in economia siano determinati dal regolamento di
          esecuzione dello stesso.
            - Il D.P.R. n. 939/1983 ha approvato il regolamento per i
          lavori,  le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia
          da  parte  degli organi centrali e periferici del Ministero
          della difesa.
            -  La  legge  n. 113/1981 reca norme di adeguamento delle
          procedure  di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla
          direttiva CEE n. 77/62 del 21 dicembre 1976.

          Nota all'art. 128 del regolamento (sub art. 1):
            Per  l'argomento  del  D.P.R.  n.  939/1983 v. nelle note
          all'art. 127 del regolamento.