IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, che approva il regolamento per gli stabilimenti ed arsenali militari a carattere industriale; Considerata la necessita' di provvedere a talune modifiche di tale regolamento, nonche' di estendere le norme in questione limitatamente alle procedure in economia, agli altri organismi di supporto tecnico e logistico delle Forze armate e interforze; Udito il parere della Corte dei conti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 dicembre 1985; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Gli articoli 6, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 22, 27, 29, 30, 32, 33, 41, 45, 48, 66, 67, 75, 77, 78, 86, 117, 125, 127, 128, 131, 132, 139, 146, 152, 156, 157 e 158 del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale sono sostituiti dai seguenti: Art. 6. (Organi ed attivita' della direzione). - 1) Alla organizzazione e alla esecuzione delle attivita' di ogni stabilimento ed arsenale sovraintende il direttore il quale ne assume le responsabilita' previste dalle vigenti leggi. Nell'ambito dei programmi di lavoro disposti dalla direzione generale da cui dipende lo stabilimento o arsenale, il direttore predispone, dirige e coordina l'impiego del personale militare e civile e di tutti i mezzi industriali e finanziari assegnati allo stabilimento o arsenale stesso, in modo da ottenere il massimo rendimento. L'incarico di direttore e' ricoperto da un ufficiale generale o superiore a secondo della potenzialita' dello stabilimento o arsenale. All'incarico di direttore, che deve essere conferito in relazione al tipo, ai compiti specifici dello stabilimento o arsenale ed al preminente interesse di F.A., possono essere chiamati: ufficiali generali o superiori del Corpo tecnico o del Corpo di commissariato (ruolo commissari) o del Corpo di sanita' (ruolo chimici-farmacisti) dell'Esercito; ufficiali ammiragli o superiori dei Corpi del genio navale o delle armi navali o del Corpo sanitario (ruolo ufficiali farmacisti) o del Corpo di commissariato della Marina; ufficiali generali o superiori del Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri) o del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dell'Aeronautica. Ai fini del presente regolamento, gli ufficiali dei Corpi tecnici e dei Corpi logistici indicati al precedente comma saranno denominati "ufficiali tecnici". Il direttore, agli effetti disciplinari, ha, nei riguardi del personale militare dipendente, le attribuzioni di comandante di Corpo. Nei riguardi degli impiegati civili ha le attribuzioni di capo ufficio e nei riguardi del personale operaio quelle di direttore di stabilimento. 2) Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esplicazione dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, in tutte le sue attribuzioni e dirige i servizi posti alle proprie dipendenze, inoltre ha la reggenza della direzione in caso di vacanza della stessa. L'incarico di vice direttore e' ricoperto da un ufficiale tecnico il quale deve essere piu' elevato in grado o piu' anziano di tutti gli altri ufficiali tecnici assegnati allo stabilimento o arsenale. 3) Sono di competenza, di norma, della direzione le funzioni di: segreteria e affari generali; programmazione; governo del personale; organizzazione e metodi. 4) I compiti relativi all'esercizio di ciascuna delle funzioni di cui sopra, sono indicati qui di seguito: Segreteria e affari generali: istruzione ed esecuzione degli affari di carattere generale; tutela del segreto militare; ricezione, smistamento e spedizione corrispondenza; segreteria e archivio. L'unita' organica che provvede a tali compiti e' retta da un ufficiale ed e' dimensionata in relazione alla potenzialita' e all'ordinamento interno dello stabilimento o arsenale. Programmazione: esame dei programmi disposti dalla direzione generale e dal direttore dello stabilimento o arsenale; pianificazione della esecuzione dei lavori in relazione alla disponibilita' dei diversi fattori della produzione e ai termini di consegna fissati, in modo da ottenere il migliore rendimento e la necessaria tempestivita'; determinazione dell'eventuale concorso dell'industria privata qualora necessario o conveniente; determinazione, d'intesa con i servizi interessati, del fabbisogno di personale occorrente per l'esecuzione dei singoli lavori e dei servizi raggruppati in categorie omogenee; determinazione del fabbisogno di materie prime, semilavorati, componenti necessari all'esecuzione dei singoli lavori programmati; determinazione del fabbisogno dei fondi; emissione degli ordini di lavoro; controllo dell'esecuzione temporale degli ordini di lavoro; riscontro tecnico-economico della contabilita' industriale relativa ad ogni ordine di lavoro. L'unita' organica che provvede a tali compiti e' retta da un ufficiale tecnico ed e' dimensionata in relazione alla potenzialita' e all'ordinamento interno dello stabilimento o arsenale. Governo del personale: matricola; impiego; disciplina; documentazione caratteristica e note di qualifica; addestramento e aggiornamento professionale. L'unita' organica che assolve a tali compiti, separatamente per il personale militare e quello civile, e' retta da un ufficiale ed e' dimensionata in relazione alla potenzialita' e all'ordinamento interno dello stabilimento o arsenale. Organizzazione e metodi: studio del perfezionamento delle strutture organizzative e delle procedure interne dello stabilimento o arsenale e relative proposte; analisi dei tempi e dei metodi di lavoro con determinazione, per ciascun tipo di lavorazione o servizio, degli standard minimi riferiti ai materiali, alla mano d'opera e alle altre spese; studi di meccanizzazione e automazione dei processi di lavorazione e delle procedure amministrative e relative proposte. L'unita' organica che provvede a tali compiti, fintantoche' non risultera' vigente il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai fini dell'identificazione dei profili professionali, e' retta da un impiegato civile appartenente ai ruoli della ex carriera direttiva (tecnica, amministrativa o dei ragionieri) ed e' dimensionata in relazione alla potenzialita' e all'ordinamento interno dello stabilimento o arsenale. Qualora non presente o reperibile personale civile di adeguata qualifica e specializzazione, tale unita' puo' essere temporaneamente retta da un ufficiale. Art. 8. (Lavorazioni). - I compiti relativi all'esercizio della funzione "lavorazioni" sono i seguenti: a) studi ed esperienze per: la realizzazione dei prototipi; l'elaborazione di disegni costruttivi; la preparazione di piani esecutivi e di sistemi di lavorazioni; l'aggiornamento e l'adeguamento di procedimenti tecnologici. b) produzione di beni e servizi rientranti nei compiti di istituto dello stabilimento o arsenale, quali: costruzione, trasformazione, allestimento, montaggio di mezzi e di materiali; riparazione, modifica, manutenzione di mezzi e materiali ed assistenza tecnica connessa con il loro impiego; smontaggio, scomposizione, demolizione; c) manutenzione degli impianti e delle attrezzature comunque impiegati nella produzione. L'unita' organica che assolve a tali compiti e' costituita dal servizio lavorazioni, retto da un ufficiale tecnico. Negli stabilimenti di grande potenzialita' il capo servizio puo' essere coadiuvato da uno o piu' vice capo servizio. Il servizio puo' essere articolato in sezioni in relazione alle caratteristiche tecnologiche delle lavorazioni. Ciascuna sezione e' retta da un ufficiale tecnico, coadiuvato da ufficiali tecnici o, fintantoche' non risultera' vigente il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai fini dell'identificazione dei profili professionali, da impiegati delle ex carriere di concetto appartenenti ai ruoli tecnici oppure da capi operai, a seconda dell'ordinamento interno dello stabilimento o arsenale. Qualora non presente o reperibile l'ufficiale tecnico, ciascuna sezione puo' essere retta da un impiegato civile dei ruoli tecnici di qualifica adeguata. Una particolare sezione, articolata o meno in reparti in relazione alla potenzialita' e all'ordinamento dello stabilimento o arsenale, retta da un impiegato dei ruoli tecnici di qualifica adeguata, puo' essere destinata alla conservazione in efficienza degli impianti fissi e mobili, delle attrezzature e delle macchine in dotazione nonche' a tutti i lavori di manovalanza generica e meccanizzata connessi con le attivita' operative del servizio. Qualora non presente o reperibile personale civile di adeguata qualifica e specializzazione, tale sezione puo' essere temporaneamente retta da un ufficiale tecnico. Art. 9. (Controllo e collaudi). - I compiti relativi all'esercizio della funzione "controllo e collaudi" dello stabilimento o arsenale sono i seguenti: a) controllo delle lavorazioni eseguite dall'industria privata al fine di: verificare l'esatta applicazione delle norme e clausole tecniche contrattuali; verificare il razionale impiego dei materiali e dei ricambi necessari; controllare che l'esecuzione delle commesse si svolga in armonia con le esigenze programmatiche dei lavori; concorrere allo studio, nel settore di competenza, dello sviluppo di attivita' industriali di particolare interesse militare e della loro eventuale conversione ai fini della produzione bellica; b) collaudo: delle materie prime, materiali, strumenti, attrezzi, e simili forniti da terzi allo stabilimento o arsenale per l'esecuzione delle lavorazioni di istituto, nonche' per scorte di materiali necessari all'espletamento dei lavori programmati; di materiali prodotti, lavorati, riparati, trasformati nello stabilimento o arsenale; dei materiali forniti dall'industria privata destinati alla distribuzione ad altri comandi od enti militari; dei lavori eseguiti dall'industria privata fuori o all'interno dello stabilimento o arsenale, con lo scopo di accertare la rispondenza dei materiali e delle lavorazioni stesse alle prescrizioni tecniche stabilite dalle competenti autorita' o previste dalle norme, dai capitolati o dalle clausole contrattuali; c) esercizio dei laboratori occorrenti per l'esecuzione di controlli, prove e verifiche inerenti ai collaudi di cui sopra; d) controllo di efficienza dei manufatti accantonati presso i depositi munizioni. L'unita' organica che assolve a tali compiti e' costituita dal servizio controllo e collaudi, retto da un ufficiale tecnico con la qualifica di capo servizio, che puo' essere coadiuvato, negli stabilimenti e arsenali di grande potenzialita', oppure ove necessario, fintantoche' non risultera' vigente il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai fini dell'identificazione dei profili professionali, da un impiegato civile dei ruoli tecnici di qualifica adeguata con funzioni di vice capo servizio. Qualora non presente o reperibile il personale di cui sopra, l'incarico di capo servizio e quello di vice capo servizio possono essere temporaneamente affidati rispettivamente a un impiegato civile della ex carriera direttiva tecnica e ad un ufficiale tecnico. Il servizio puo' essere articolato in sezioni e laboratori, retti da ufficiali tecnici o da impiegati civili di carriera, qualifica e specialita' adeguate. Art. 10. (Amministrazione e contabilita' generale). I compiti della funzione "amministrazione e contabilita' generale" si riferiscono a tutta l'attivita' amministrativa e contabile dello stabilimento o arsenale e, in particolare, concernono: la previsione del fabbisogno dei fondi necessari per le lavorazioni e per il funzionamento dello stabilimento o arsenale; il movimento e la custodia dei fondi comunque assegnati; la liquidazione ed il pagamento delle competenze al personale militare e civile costituente la forza amministrativa dello stabilimento o arsenale; la liquidazione e il pagamento delle provviste e dei lavori affidati alla industria privata; la liquidazione e il pagamento delle spese in genere riguardanti il funzionamento dello stabilimento o arsenale; la contabilizzazione delle entrate e delle uscite; la resa dei conti amministrativi; la gestione di tutti i materiali e i relativi conti giudiziali. Rientrano altresi' fra i compiti della funzione "amministrazione e contabilita' generale" tutti gli adempimenti amministrativi e contabili per: l'approvvigionamento dall'industria privata o dal commercio delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti e dei materiali in genere necessari per le lavorazioni e per il funzionamento dello stabilimento o arsenale; il conferimento di commesse all'industria privata per la esecuzione dei lavori previsti dal programma annuale; le eventuali lavorazioni debitamente autorizzate che lo stabilimento o arsenale e' chiamato a svolgere per conto di altre amministrazioni pubbliche o di privati committenti; l'alienazione, la cessione e il prestito di mezzi e materiali in dotazione allo stabilimento o arsenale; la raccolta di tutti gli elementi necessari all'elaborazione della relazione annuale per la direzione generale da cui lo stabilimento o arsenale dipende. L'unita' organica che assolve tali compiti e' costituita dal servizio amministrativo, retto da un impiegato civile con la qualifica di capo servizio amministrativo, appartenente alle ex carriere direttive (amministrativa o di ragioneria) del Ministero della difesa. Qualora non presente o reperibile personale civile di adeguata qualifica e specializzazione, tale unita' puo' essere retta temporaneamente da un ufficiale dei Corpi di commissariato o di amministrazione. Il servizio puo' essere articolato in sezioni commisurate, nel numero e nella specializzazione, alla potenzialita' ed ai compiti dello stabilimento o arsenale. Ciascuna sezione e' retta, fintantoche' non risultera' vigente il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai fini dell'identificazione dei profili professionali, da un impiegato civile delle ex carriere direttive (amministrativa o di ragioneria) o delle ex carriere di concetto del Ministero della difesa. Qualora non presente o reperibile personale civile di adeguata qualifica e specializzazione, ciascuna sezione puo' essere retta temporaneamente da un ufficiale dei Corpi di commissariato o di amministrazione. Capitolo III SEZIONI STACCATE - LORO FUNZIONAMENTO Art. 13. (Dipendenza). - Gli stabilimenti ed arsenali militari possono avere una o piu' sezioni staccate, qualora esigenze particolari ne richiedano l'istituzione. Sezioni staccate possono altresi' essere istituite, in via temporanea o permanente, per i compiti di controllo e collaudo di cui al precedente art. 9, presso gli stabilimenti dell'industria privata alla quale e' affidata la esecuzione di commesse, qualora la natura particolare delle lavorazioni richieda la presenza continua sul posto di personale tecnico del Ministero della difesa e tali compiti non possono essere affidati a semplici uffici di sorveglianza tecnica. Le sezioni staccate di cui al presente articolo sono istituite con decreto motivato del Ministro della difesa. A capo di ogni sezione staccata e' posto un ufficiale tecnico con la qualifica di capo sezione staccata, il quale puo' essere coadiuvato da un altro ufficiale tecnico, con funzioni di vice capo della sezione staccata; limitatamente alla sezione staccata, qualora non disponibile un ufficiale tecnico, l'incarico di vice capo sezione puo' essere temporaneamente affidato, fintantoche' non risultera' vigente il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai fini dell'identificazione dei profili professionali, a un impiegato della ex carriera direttiva tecnica. Il capo della sezione staccata rappresenta il direttore dello stabilimento o arsenale da cui dipende, ne segue l'indirizzo, ottempera agli ordini ed alle istruzioni da esso emanati ed allo stesso risponde per quanto riguarda l'andamento generale della sezione. L'alta vigilanza, ai fini del coordinamento delle attivita' della sezione staccata di stabilimento o arsenale con quelle di carattere operativo e logistico degli altri comandi ed enti esistenti nell'ambito del territorio in cui sono dislocati, nonche' il potere disciplinare, sono esercitati dal comando territoriale designato nel decreto del Ministro della difesa di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481. Art. 15. (Organici). - Le dotazioni del personale militare e civile di ciascun stabilimento o arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, su proposta delle direzioni generali interessate, sentiti i capi di stato maggiore di Forza armata, le direzioni generali del personale, e previ contatti con le organizzazioni sindacali per quanto attiene al personale civile, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli del Ministero della difesa ed in relazione alle esigenze degli altri servizi centrali e periferici. Le conseguenti tabelle organiche sono stabilite dal Ministero della difesa. Il personale militare e civile assegnato in dotazione organica a ciascun stabilimento o arsenale per i propri compiti istituzionali e' dato in forza allo stesso e ne costituisce la forza amministrata ai sensi del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Art. 18. (Rilevazione delle presenze del personale militare e civile). - La rilevazione giornaliera delle presenze del personale militare e del personale civile e' effettuata con le modalita' univoche stabilite dalle apposite istruzioni ministeriali per soddisfare le esigenze disciplinari, statistiche, amministrative e contabili connesse con il funzionamento dello stabilimento o arsenale. Art. 22. (Orario di lavoro). - Per particolari esigenze di servizio la distribuzione dell'orario giornaliero di lavoro, nel rispetto delle norme legislative in vigore, puo' essere modificato dal Ministro, sulla base di proposte formulate dai direttori degli stabilimenti o arsenali, sentiti i comandi territoriali designati di cui all'art. 3 per le esigenze di coordinamento con i servizi di competenza e previ contatti con il consiglio dei delegati. Il personale militare segue, di massima, l'orario giornaliero del personale civile. Il direttore ha facolta' di disporre che il personale civile protragga, eccezionalmente, per particolari esigenze di servizio, le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio previsto dalle norme legislative in vigore. Tale facolta' va esercitata con l'osservanza delle modalita', dei criteri nonche' dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, nell'ambito dei fondi all'uopo assegnati dal Ministero allo stabilimento o arsenale. Art. 27. (Classificazione). - I lavori e i servizi eseguiti dagli stabilimenti e arsenali sulla base degli appositi ordini di lavoro di cui all'art. 32 del presente regolamento sono classificati, come appresso indicato, in categorie suddivise in gruppi e classi, ai fini della rilevazione sistematica degli elementi tecnico-amministrativi, necessari alla determinazione dei costi nei vari settori di attivita'. 1ª Categoria: COSTRUZIONE, ALLESTIMENTO, FABBRICAZIONE E TRASFORMAZIONE DI MEZZI E DI MATERIALI. Essa comprende: fabbricazioni e costruzioni di mezzi e materiali con esclusione delle nuove infrastrutture; allestimenti di mezzi e materiali con esclusione dei prototipi; trasformazioni che comportino modifiche della classificazione dei mezzi e materiali lavorati o sostanziali modifiche agli apparati o alla struttura dei mezzi; preparazione di prodotti chimici, chimico-farmaceutici e fisiologici. Da questa categoria sono comunque esclusi i lavori per studi ed esperienze di carattere tecnico-scientifico. La categoria e' suddivisa in gruppi a seconda del tipo dei mezzi e dei materiali prodotti. A tal fine il numero di individuazione del gruppo e' quello attribuito al prodotto finito secondo le norme in vigore per la classificazione dei materiali dell'amministrazione militare con il sistema di codificazione unificata. I gruppi sono suddivisi a loro volta nelle classi previste dalle predette norme. 2ª Categoria: REVISIONE GENERALE, RIPARAZIONI, MODIFICHE E MANUTENZIONE DI MEZZI E MATERIALI. Essa comprende i lavori necessari per il mantenimento in efficienza dei mezzi e materiali in uso con esclusione delle modifiche che comportano una nuova classificazione. Sono comunque escluse da questa categoria: le riparazioni, le modifiche e la manutenzione dei mezzi e materiali in carico ai magazzini; le riparazioni inerenti agli apprestamenti e alle installazioni difensive e funzionali; i lavori relativi ai bacini di carenaggio dei mezzi navali; la manutenzione e la riparazione dei mezzi e dei materiali in dotazione allo stabilimento o arsenale. La categoria e' suddivisa in gruppi e questi in classi, secondo le norme in vigore per la classificazione dei materiali dell'amministrazione militare, tenendo presente che: deve essere indicato il gruppo del mezzo o materiale senza tener conto delle parti elementari e complesse che debbono essere oggetto dei lavori; deve essere indicato il gruppo delle parti elementari o complesse quando queste vengono inviate isolatamente ai lavori. 3ª Categoria: STUDI ED ESPERIENZE DI CARATTERE TECNICO - SCIENTIFICO. Essa comprende gli studi e le esperienze di ricerca applicata non riguardanti le dirette esigenze dello stabilimento o arsenale. La categoria e' suddivisa nei seguenti gruppi: 1) studi ed esperienze riguardanti la fisica, la chimica, l'elettrotecnica, l'elettronica, le telecomunicazioni e la tecnologia dei materiali; 2) studi ed esperienze riguardanti la fluidodinamica; 3) studi ed esperienze riguardanti la tecnologia delle costruzioni e delle lavorazioni; 4) studi ed esperienze riguardanti la merceologia; 5) studi ed esperienze per applicazioni militari della energia nucleare; 6) studi ed esperienze riguardanti la balistica, i mezzi di lancio, gli esplosivi e simili; 7) studi ed esperienze riguardanti la navigazione, la geofisica, la geodesia, l'astronomia, la tecnica dei trasporti e del movimento sul terreno; 8) studi ed esperienze riguardanti la sintesi di sostanze ad azione terapeutica, insetticida, disinfettante, la tecnica della preparazione di prototipi destinati alla terapia, alla disinfestazione o disinfezione, la tecnica della conservazione dei preparati medicinali e l'azione su di essi delle radiazioni; 9) studi ed esperienze riguardanti la difesa nucleare, biologica e chimica. 4ª Categoria: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, ALLESTIMENTO, SPERIMENTAZIONE, RIPARAZIONE E MODIFICA DI PROTOTIPI DI MEZZI E MATERIALI. Essa comprende la costruzione, l'allestimento, la riparazione e la modifica di prototipi o l'esecuzione di esperimentazioni pratiche su mezzi e materiali riguardanti sia le dirette esigenze dello stabilimento o arsenale sia quelle dei comandi ed enti militari. La categoria e' suddivisa in gruppi e questi eventualmente in classi, secondo le modalita' previste per i lavori della 1ª categoria, tenendo presente che per i materiali e mezzi non classificati dovra' essere utilizzato il gruppo di classificazione che abbia caratteristiche e funzioni similari. 5ª Categoria: SORVEGLIANZA DELLE LAVORAZIONI, CONTROLLI E COLLAUDI DI LAVORI E PROVVISTE COMMESSI ALL'INDUSTRIA PRIVATA. Essa comprende la sorveglianza, il controllo e il collaudo di provviste e lavori commessi all'industria privata e relativi a mezzi e materiali non destinati allo stabilimento o arsenale per l'impiego nelle proprie lavorazioni. La categoria e' suddivisa in gruppi, e questi eventualmente in classi, tenendo presente, a tali fini, la classificazione di cui alla prima categoria. 6ª Categoria: SERVIZIO DEI MATERIALI. Essa comprende tutti i lavori relativi alla ricezione, selezione, smistamento dei mezzi e materiali da sottoporre a lavorazione nonche' quelli per l'alienazione dei mezzi e materiali da dismettere perche' fuori uso. La categoria e' suddivisa nei seguenti gruppi: 1) lavori di ricezione, selezione, smistamento dei materiali; 2) lavori di temporanea conservazione dei materiali da non sottoporre a lavorazione; 3) lavori di demolizione, scomposizione e movimentazione dei materiali fuori uso da destinarsi all'alienazione secondo le norme vigenti. 7ª Categoria: SERVIZI SPECIALI. Essa comprende i lavori relativi a servizi rientranti nei compiti istituzionali degli stabilimenti o arsenali ma non direttamente attinenti alla produzione dei medesimi. La categoria e' suddivisa nei seguenti gruppi: 1) corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale ai diversi livelli e per specialita' del personale tecnico militare e civile dipendente dal Ministero della difesa; 2) assistenza tecnica agli enti operativi d'impiego; 3) produzione di acqua distillata e distribuzione di energia elettrica al naviglio. 8ª Categoria: INSTALLAZIONE E TRASFORMAZIONE DEGLI IMPIANTI E MACCHINARI DEGLI STABILIMENTI E ARSENALI. Essa comprende i lavori accessori connessi con la installazione e la trasformazione degli impianti e macchinari degli stabilimenti e arsenali con esclusione dei lavori di competenza del genio militare ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, e successive modificazioni. La categoria e' suddivisa nei seguenti gruppi: 1) lavori riguardanti gli impianti e i macchinari dei bacini di carenaggio; 2) lavori riguardanti tutti gli altri impianti e macchinari degli stabilimenti e arsenali. 9ª Categoria: INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MEZZI E MATERIALI PER GLI APPRESTAMENTI DIFENSIVI E FUNZIONALI DELLA DIFESA. La categoria e' suddivisa in gruppi a seconda che i lavori relativi ai mezzi ed ai materiali riguardanti gli apprestamenti difensivi e funzionali della Difesa comprendano: 1) allestimenti ed installazioni; 2) modifiche, manutenzione e riparazioni; 3) smantellamenti e recuperi; 4) visite e controlli tecnici. 10ª Categoria: BACINI DI CARENAGGIO. Essa comprende i lavori inerenti al servizio e al mantenimento in efficienza dei bacini di carenaggio galleggianti e in muratura, in dotazione agli stabilimenti e arsenali. La categoria e' suddivisa nei seguenti gruppi: 1) lavori per il funzionamento dei bacini; 2) lavori di manutenzione e riparazione degli impianti dei bacini; 3) lavori di manutenzione e riparazione dei galleggianti addetti a bacini. 11ª Categoria: LAVORI, CONSUMI E PRESTAZIONI DI CARATTERE GENERALE. Essa comprende i lavori, i consumi di materiali, le prestazioni di mano d'opera e le spese rilevabili con appositi ordini di lavoro ma non direttamente imputabili ai singoli ordini di lavoro ricadenti nelle precedenti categorie. La categoria e' suddivisa in gruppi, e questi in classi come appresso indicato: 1° Gruppo: Funzionamento reparti di lavorazione. Comprende le seguenti classi: a) manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto in dotazione; b) manutenzione e riparazione degli impianti, dei macchinari e dei mobili in dotazione; c) produzione di aria compressa, gas e simili, impiegati nei lavori; d) lavori di lavaggio, saldatura, fucinatura, galvanoplastica, brunitura, cromatura, ecc.; e) consumi di materiali vari; f) combustibili, lubrificanti ed energia elettrica; g) capi operai; h) operai addetti al controllo dei tempi di lavorazione; i) servizio collaudo per la parte non inclusa negli ordini di lavoro imputati alle altre categorie; l) trasporti interni (gru elettriche fisse e mobili, carriponte, carrelli mobili, autogru, ecc.); m) manovalanza; n) congedi, tredicesima mensilita' e spese varie per il dipendente personale operaio; o) altre spese rilevabili per mezzo di ordini di lavoro. 2° Gruppo: Funzionamento magazzini. Comprende le seguenti classi: a) manutenzione e riparazione degli impianti e dei mobili in dotazione; b) manovalanza per la ricezione, la spedizione ed i movimenti di materiali; c) consumi per la conservazione dei materiali; d) personale addetto ai magazzini; e) congedi, tredicesima mensilita' e spese varie per il detto personale; f) altre spese rilevabili per mezzo degli ordini di lavoro; g) spese di esercizio, compresi i carburanti e i lubrificanti, per i mezzi di trasporto. 3° Gruppo: Funzionamento direzione e servizi. Comprende le seguenti classi: a) studi ed esperienze per lo stabilimento o arsenale; b) minuto mantenimento degli immobili; c) manutenzione ed esercizio degli impianti telefonici; d) manutenzione dei mobili degli uffici; e) manutenzione e riparazione: degli impianti elettrici di luce e forza motrice; delle gru fisse e mobili; del materiale mobile ferroviario in dotazione allo stabilimento o arsenale; dei mezzi di trasporto in dotazione; degli impianti idrici, antincendio e di riscaldamento; f) manodopera e consumi per il funzionamento: degli impianti elettrici di luce e forza motrice; delle gru fisse e mobili; dell'impianto ferroviario nell'interno dello stabilimento o arsenale; dei mezzi di trasporto in dotazione; degli impianti igienico-sanitari; degli impianti idrici, antincendio e di riscaldamento; g) combustibili per il riscaldamento; h) assistenza sanitaria ed igiene sul lavoro; i) lavori relativi alle attrezzature in dotazione alle sale disegno ed ai laboratori fotografici, tipografici, di legatoria e di riproduzione; l) consumi di materiali in carico ai magazzini per i lavori di cui alla precedente lettera i) quando non siano imputabili direttamente a singoli ordini di lavoro ricadenti nelle precedenti categorie; m) manodopera per guardiania, sicurezza e antincendio; n) manodopera temporaneamente non impiegata; o) congedi, tredicesima mensilita' e spese varie per il personale operaio contemplato nelle classi del presente gruppo; p) mensa aziendale; q) mantenimento animali da soma, da tiro e da guardia in dotazione; r) spese varie per ogni altra esigenza di carattere generale, rilevabili per mezzo di ordini di lavoro, compresa la sorveglianza, i controlli ed i collaudi delle provviste e dei lavori relativi ai materiali destinati allo stabilimento o arsenale per l'impiego nelle proprie lavorazioni. Art. 29. (Programmi annuali di lavoro). - Per ciascun anno finanziario, le direzioni generali competenti, in base alle direttive di ordine tecnico-militare ricevute dagli stati maggiori di Forza armata per la realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati dal Ministro della difesa, compilano il programma di lavoro per ciascuno degli stabilimenti e arsenali dipendenti, sentiti i rispettivi direttori. Tali programmi, da inviare agli stabilimenti o arsenali entro il mese di settembre dell'anno finanziario precedente a quello cui gli stessi si riferiscono, devono comprendere, secondo l'ordine di priorita' dell'esecuzione: a) i lavori e i servizi da eseguirsi per l'attuazione della parte dei programmi tecnico-finanziari sopraindicati riguardante la direzione generale direttamente competente per materia; b) i lavori e i servizi eventuali da eseguirsi per conto di altre direzioni generali, programmati e finanziati dalle medesime d'intesa con la direzione generale da cui direttamente dipende lo stabilimento o arsenale; c) i lavori e i servizi occasionali da eseguirsi, entro i limiti di spesa prefissati distintamente per materiali e mano d'opera, per conto di comandi ed enti appositamente autorizzati ad avanzare richieste dirette a ciascun stabilimento o arsenale; d) le previsioni di spesa, per tutti i lavori programmati di cui alle precedenti lettere. Art. 30. (Commesse interne e richieste di lavoro). - Per la realizzazione del programma annuale dello stabilimento o arsenale, il direttore, avvalendosi dell'ufficio programmazione di cui al precedente art. 6, provvede entro il 30 novembre: ad intestare apposita commessa interna per ciascuno dei lavori e servizi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 29; ad aprire appositi conti di lavoro intestati ad ognuno dei comandi ed enti autorizzati a richiedere l'esecuzione dei lavori e servizi di cui alla lettera c) dell'art. 29. Nell'evasione delle richieste, qualora non sia diversamente disposto dal programma annuale, il direttore e' tenuto a dare precedenza a quelle del comando od ente della Forza armata che ha preminente interesse nel settore in cui opera lo stabilimento o arsenale, compatibilmente con le eventuali esigenze urgenti ed inderogabili delle altre Forze armate. Le richieste di lavoro di cui al precedente comma, da indirizzare allo stabilimento o arsenale nella forma prescritta dalle istruzioni di cui all'art. 26 del presente regolamento, devono essere annotate in ordine cronologico, in appositi registri tenuti dall'ufficio programmazione. Gli ordini di lavoro sono redatti in duplice copia, di cui una viene inviata al servizio contabilita' industriale, l'altra e' trasmessa al servizio interessato. Ogni ordine di lavoro deve essere annotato, in ordine cronologico di emissione, su apposito registro tenuto dall'ufficio programmazione. Per i lavori ricorrenti di manutenzione, di revisione, di selezione materiali, ed altri di modeste entita', possono essere emessi ordini di lavoro periodici con durata non eccedente il trimestre. Le singole lavorazioni a carico degli ordini di lavoro periodici sono disposte, di volta in volta, dal capo servizio interessato. Art. 32. (Ordini di lavoro). - La esecuzione dei lavori e servizi oggetto delle commesse e richieste di cui all'art. 30, e' disposta dal direttore mediante appositi ordini di lavoro, tenendo conto dell'ordine di priorita' indicato nel programma annuale. L'ordine di lavoro costituisce il documento principale della contabilita' dei lavori e deve: riferirsi ad opera ben definita ed individuata per mezzo della enumerazione delle parti o del peso o di altra misura; indicare la categoria, il gruppo e la classe cui appartiene il lavoro, secondo la classificazione di cui al precedente art. 27; contenere il preventivo delle singole lavorazioni per quanto riguarda: le ore di lavoro presumibili necessarie; i materiali occorrenti distinti per specie e quantita'; il limite di tempo previsto per l'esecuzione. Nei casi di particolari lavori di grande manutenzione o riparazione che possono comportare eventuali lavorazioni non valutabili a priori in qualita' e quantita', si deve provvedere: ad aprire un ordine di lavoro per provvedere agli smontaggi, accertamenti e verifiche che si rendessero necessari per la esatta determinazione delle lavorazioni da eseguire. Tale ordine di lavoro sara' chiuso non appena ultimate le operazioni di smontaggio e di verifica; ad aprire un secondo ordine di lavoro per tutte le lavorazioni che, dopo suddette verifiche, risultino necessarie. Art. 33. (Ordini di lavoro interessanti piu' reparti di lavorazione). - Il servizio lavorazioni, sulla base di ciascun ordine di lavoro, formula il piano delle lavorazioni ed emette tante "buste bolletta" per quanti sono i reparti interessati, annotandone gli estremi sull'ordine di lavoro cui si riferiscono. Provvede inoltre ad emettere apposita busta bolletta per l'esecuzione del collaudo e la trasmette al servizio competente. Nel caso di lavorazioni con retribuzione a cottimo, di cui al successivo titolo III, capitolo VII, il servizio lavorazioni annotera' su ciascuna busta bolletta il metodo, la tariffa e il tempo assegnato. Ciascun capo reparto, ricevuta la busta bolletta, impartisce alle squadre di lavoro od ai singoli operai le istruzioni necessarie per la esecuzione delle lavorazioni. In relazione alla organizzazione interna dei reparti, tali istruzioni potranno essere date verbalmente o per iscritto. Il reparto, che nell'esecuzione dei lavori di competenza abbia necessita' di richiedere ad altro reparto lavori o servizi rientranti nella undicesima categoria, formulera' apposita richiesta interna. La richiesta deve essere completata - a cura del reparto che ha eseguito il lavoro - con i dati relativi ai materiali e alla mano d'opera impiegati e trasmessa all'ufficio di contabilita' industriale per la imputazione degli stessi dati all'ordine di lavoro specifico. Art. 41. (Scritture della contabilita' industriale). - Le scritture necessarie per assolvere i compiti della contabilita' industriale di cui all'art. 11, sono tenute dall'apposito servizio dello stabilimento o arsenale. Tali scritture devono: evidenziare gli elementi necessari a seguire, sotto l'aspetto contabile, l'andamento dei singoli lavori e servizi oggetto degli ordini di lavoro, classificati con i criteri di cui all'art. 27; consentire la rilevazione periodica di tutti gli elementi di costo dei lavori e dei servizi occorrenti per l'elaborazione della relazione di cui all'art. 67. Art. 45. (Personale operaio). - Nel computo dell'onere della manodopera per ciascun lavoro, si considerano soltanto le competenze degli operai che hanno direttamente contribuito alla esecuzione del lavoro. La rilevazione dell'impiego di manodopera e' effettuata da ogni reparto con schede individuali, intestate a ciascun operaio, nelle quali sono indicate separatamente le opere di lavoro ordinario e quelle di lavoro straordinario, nonche' il tipo di lavoro e l'eventuale soprassoldo percentuale corrispondente. Le opere complessivamente impiegate da ciascun operaio nei singoli lavori, compresi quelli di 11ª categoria, sono rilevate a cura dei singoli reparti, dalle schede individuali e riportate, al termine di ciascun mese o nel corso dello stesso per i lavori ultimati, su appositi contatempi, distinti per ciascun ordine di lavoro. I contatempi sono compilati, in duplice copia a ricalco: un esemplare e' inserito nelle buste bollette del reparto interessato, l'altro e' inviato all'ufficio contabilita' industriale per il controllo delle ore di lavoro imputate ai singoli ordini di lavoro. La misura della retribuzione oraria di ciascun operaio si determina aggiungendo alla paga oraria spettante, al netto delle ritenute previdenziali, erariali e del bollo, le aliquote orarie nette dell'aggiunta di famiglia e delle altre competenze ordinarie e speciali eventualmente spettanti. Il compenso orario per lavoro straordinario nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti e' conteggiato a parte nei relativi ordini di lavoro. Ai fini dell'imputazione del costo della manodopera agli ordini di lavoro, si adotta la retribuzione media oraria annuale degli operai di ciascun centro di costo riferita all'anno precedente. Tale retribuzione media oraria annuale si ottiene dal rapporto tra l'importo delle competenze ordinarie e straordinarie liquidate e il totale delle ore retribuite agli operai per lavoro ordinario e straordinario, comprendendo nel computo anche la spesa relativa alla tredicesima mensilita', ed escludendo quella relativa agli emolumenti arretrati e ai conguagli riguardanti gli anni precedenti. Il costo della manodopera per ogni ordine di lavoro e' il prodotto tra la retribuzione media oraria e il numero di ore per lavoro ordinario e straordinario conteggiato sugli ordini stessi. Per i metodi e le tariffe di cottimo, nonche' per i criteri di ripartizione del relativo guadagno, si applicano le disposizioni previste nel successivo capitolo VII. Le spese per missioni (diaria, indennita' supplementare, spese di trasporto, indennita' chilometrica, ecc.) degli operai comandati fuori dallo stabilimento o arsenale per lavori disposti dalla direzione non sono considerate nel costo della manodopera, ma rientrano fra le spese varie imputabili a ciascun ordine di lavoro. Alla fine di ciascun mese l'ufficio contabilita' industriale riscontra e riepiloga in apposito prospetto i dati risultanti dai contatempi allo scopo di accertare la concordanza delle ore lavorative imputate ai singoli ordini di lavoro con quelle retribuite nello stesso mese. Eventuali differenze devono essere opportunamente evidenziate. Per i lavori eseguiti a cottimo sono compilati, per ciascun ordine di lavoro, contatempi separati, contraddistinti con la dicitura "lavori a cottimo". Non appena effettuato il collaudo dei prodotti delle lavorazioni a cottimo e liquidato il guadagno individuale, viene compilato apposito riepilogo contraddistinto con la dicitura "lavori a cottimo", nel quale e' indicato il guadagno individuale e complessivo dei cottimisti, da imputare all'ordine di lavoro. All'atto della chiusura degli ordini di lavoro, il costo complessivo della manodopera, risultante dagli stessi, e' maggiorato nella misura percentuale stabilita dal Ministero per ogni anno finanziario, allo scopo di tener conto degli oneri relativi alle varie ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali gravanti sulle competenze degli operai e, ove necessario, nella misura percentuale stabilita dal servizio amministrativo per tener conto di eventuali variazioni retributive intervenute nel corso dell'anno. Art. 48. (Natura delle spese). - Le spese varie, da conteggiare direttamente negli ordini di lavoro, sono quelle che interessano le singole lavorazioni. Esse sono sempre limitate alle esigenze immediate ed indilazionabili della produzione e riguardano: a) il concorso ai lavori dei reparti, da parte di imprenditori privati compensato a corpo; b) le spese per missioni degli operai e del personale tecnico di cui ai precedenti articoli 45, comma undicesimo, e 47, comma sesto; c) l'esame ed il collaudo dei materiali, quando eseguiti da laboratori estranei allo stabilimento o arsenale; d) ogni altra spesa necessaria per l'espletamento di ciascun ordine di lavoro. Capitolo VIII RELAZIONE ANNUALE Art. 66. (Scopo). - La relazione annuale ha lo scopo di documentare la rispondenza tra il programma annuale di lavoro di cui al precedente art. 29 assegnato allo stabilimento o arsenale ed i lavori e servizi eseguiti per l'attuazione del programma stesso. Art. 67. (Contenuto della relazione). - Entro il 30 aprile il direttore deve presentare alla direzione generale da cui dipende una relazione sulle attivita' svolte durante l'anno precedente dallo stabilimento o arsenale. In essa dovranno trovare sintetica trattazione le rilevazioni di cui al capitolo IX (articolo 68 e seguenti) e dovranno essere evidenziate le motivazioni di eventuali discordanze tra il programma annuale di lavoro ed i lavori e i servizi effettivamente eseguiti, nonche' i provvedimenti di natura tecnica e organizzativa necessari per migliorare il rendimento qualitativo e quantitativo delle lavorazioni e dei servizi. Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del settore lavorativo in cui opera ogni stabilimento o arsenale, apposite istruzioni ministeriali dovranno contenere indicazioni acche' la relazione di cui al precedente comma sia integrata da elementi contabili che pongano in evidenza l'andamento della gestione economico-finanziaria, con particolare riguardo alle eventuali discordanze tra preventivi e consuntivi, manifestandone le cause, nonche' valutazioni globali sulla economicita' delle lavorazioni eseguite, anche mediante raffronto tra costi di gestione e prezzi correnti di mercato. Art. 75. (Controllo delle lavorazioni eseguite a cura dell'industria privata). - Il servizio controllo e collaudi, nell'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, comma primo, lettera a), deve procedere alla preventiva ricognizione dello stato dei mezzi e materiali che si affidano all'industria privata per essere sottoposti a lavorazioni, sia all'interno che all'esterno dello stabilimento o arsenale, ed eseguire altresi' periodici controlli ed accertamenti nel corso delle lavorazioni stesse in base alle norme e prescrizioni tecniche emanate dalle direzioni generali competenti per materia, riferendo ai servizi interessati, qualora ritenuto necessario, dell'andamento delle lavorazioni nonche' della corrispondenza dei tempi esecutivi con quelli programmati. Al termine di ogni lavorazione, il servizio controllo e collaudi redige apposita relazione nella quale devono precisarsi i risultati delle ricognizioni e dei controlli effettuati nonche' tutti gli elementi idonei a far risultare se sono state rispettate le prescrizioni tecniche stabilite dalle competenti autorita' o previste dalle norme, dai capitolati o dalle clausole contrattuali. La relazione di cui al precedente comma, corredata dalla eventuale documentazione prescritta, deve essere a disposizione della commissione di collaudo di cui al successivo art. 77. Il controllo delle lavorazioni affidate a stabilimenti dell'industria privata in sede diversa da quella dello stabilimento o arsenale puo' essere devoluto, con determinazione ministeriale, agli appositi organi di cui al precedente art. 13. Art. 77. (Collaudo delle provviste e dei lavori affidati all'industria privata). - Il collaudo dei mezzi e materiali approvvigionati o sottoposti a lavorazioni presso l'industria privata da parte dello stabilimento o arsenale per l'attuazione del programma annuale di lavoro e per il rifornimento delle relative scorte di magazzino, e' eseguito dal servizio controllo e collaudi per mezzo di apposita commissione. Tale commissione, nominata dal direttore con carattere permanente e generale, oppure con carattere temporaneo e specifico, e' presieduta dal capo servizio controllo e collaudi o da personale da lui delegato ed e' composta da ufficiali dei corpi tecnici e, fintantoche' non risultera' vigente il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai fini dell'identificazione dei profili professionali, impiegati civili dei ruoli tecnici delle ex carriere direttive o di concetto appartenenti anche ad altri servizi dello stabilimento o arsenale, sempre che non abbiano partecipato al controllo delle lavorazioni da collaudare. Per il collaudo dei mezzi e materiali approvvigionati dallo stabilimento o arsenale per conto di altri comandi od enti, il direttore puo' richiedere, su proposta del capo servizio controllo e collaudi, la presenza di delegati dei comandi od enti destinatari. Nel caso di collaudo di mezzi e materiali complessi o di parti di essi che rivestano notevole rilevanza tecnica, per il quale siano prescritte dalle direzioni generali competenti per materia particolari procedure, il direttore dovra' dare tempestivamente comunicazioni acche' il collaudo sia eseguito in conformita' delle procedure anzidette. La commissione di collaudo deve verificare, sulla scorta della documentazione appositamente predisposta dal servizio controllo e collaudi nei modi indicati all'art. 75, se i mezzi o materiali presentati al collaudo rispondono ai requisiti prescritti dai capitolati tecnici generali o particolari richiamati negli atti contrattuali con l'esecuzione delle prove prescritte dai capitolati stessi. Qualora negli atti contrattuali aventi per oggetto trasformazioni o lavorazioni su mezzi e materiali dell'Amministrazione militare sia previsto l'obbligo di restituzione di eventuali sopravanzi e residui di lavorazioni senza precisare la specie e la quantita', la commissione di collaudo deve accertare anche la congruita' qualitativa e quantitativa dei sopravanzi e residui anzidetti, dichiarando se le eventuali discordanze sono giustificate dalla natura dei mezzi o dei materiali o dalle esigenze delle lavorazioni. Per ogni provvista o lavorazione deve essere compilato apposito verbale in cui sono indicate le eventuali prove eseguite, i relativi risultati ottenuti nonche' la quantita' e la specie degli eventuali sopravanzi o residui di lavorazione nel caso di cui al precedente comma. Detto verbale, completato con la proposta di accettazione o rifiuto delle provviste o lavorazioni collaudate deve essere trasmesso al direttore oppure all'autorita' che ha nominato la commissione di collaudo per le determinazioni di cui al successivo art. 82. In caso di dissenso fra i membri della commissione, devono essere fatti risultare sul verbale i motivi del dissenso stesso. Copia del verbale di collaudo, corredato della relativa documentazione, e' conservata agli atti del servizio controllo e collaudi. Art. 78. (Collaudi all'esterno dello stabilimento). - Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 76 e 77 si applicano anche ai casi in cui il collaudo e' eseguito all'esterno dello stabilimento o arsenale. Il collaudo dei mezzi e materiali approvvigionati o sottoposti a lavorazioni presso gli stabilimenti dell'industria privata aventi sede diversa da quella dello stabilimento o arsenale, puo' essere devoluto agli organi di cui al precedente art. 13. Art. 86. (Imputazione indiretta). - Gli oneri riguardanti il personale tecnico militare e civile, gli operai e la eventuale manodopera militare nonche' i materiali impiegati per: le operazioni di controllo e collaudo di provviste di mezzi e materiali destinati allo stabilimento o arsenale per le quali non siano stati emessi appositi ordini di lavoro; il funzionamento in generale del servizio controlli e collaudi, costituiscono componenti di costo indiretto delle lavorazioni dello stabilimento o arsenale e pertanto rientrano fra le spese generali di cui all'art. 50, da imputare sugli ordini di lavoro di carattere generale classificati nella undicesima categoria. Art. 117. (Norme generali). - I materiali dichiarati fuori uso con le modalita' di cui agli articoli 112 e 116 e destinati alla vendita possono, in casi speciali e previa autorizzazione ministeriale, essere alienati a licitazione od a trattativa privata. Quando il valore dei materiali da alienare non superi le L. 7.000.000 puo' farsi luogo anche alla procedura in economia. E' vietato suddividere artificiosamente in piu' o diverse vendite uno stesso lotto omogeneo di materiali fuori uso. Per l'alienazione del materiale fuori uso, devesi richiedere l'intervento del rappresentante del Tesoro, designato dalla Ragioneria generale dello Stato o dalla ragioneria provinciale dello Stato, quando il valore di stima degli oggetti da alienare superi l'importo di L. 7.000.000. Art. 125. (Norme generali). - All'acquisto dei materiali e dei prodotti occorrenti per le lavorazioni dello stabilimento o arsenale e per il supporto tecnico e logistico di Forza armata e interforze, nonche' all'esecuzione dei lavori da affidarsi all'industria privata, salvo i casi in cui puo' provvedersi in economia a norma del presente regolamento, si provvede con contratti nei modi e alle condizioni stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilita' generale dello Stato nonche' dalle disposizioni speciali legislative e regolamentari vigenti per il Ministero della difesa. Art. 127. (Servizi in economia degli stabilimenti e arsenali). - I lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia dagli stabilimenti e arsenali, a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481, nonche' dagli organismi logistici di terzo grado, che verranno indicati con decreto del Ministro della difesa e che esplichino attivita' tecniche inerenti alla straordinaria manutenzione, alle grandi riparazioni e alla trasformazione di mezzi, sono: a) i lavori di qualsiasi natura dei mezzi navali, degli aeromobili, del materiale di volo, dei veicoli ruotati e cingolati, dei mezzi da combattimento, delle armi, degli impianti, delle apparecchiature a bordo e a terra, da eseguirsi d'urgenza per fronteggiare impreviste esigenze operative, sempreche' ai lavori stessi non possa assolutamente provvedere direttamente lo stabilimento o arsenale; b) le provviste di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) e per il supporto tecnico e logistico di F.A. e interforze ricorrendo le circostanze ivi indicate, siano tali attivita' eseguite direttamente dallo stabilimento o arsenale ovvero presso l'industria privata, sempreche' i dipendenti magazzini ne siano sprovvisti; c) i lavori e le provviste occorrenti, in caso di pericolo o di emergenza, per evitare perdite di materiali o per recuperare quelli danneggiati, ai fini del loro pronto impiego; d) le operazioni di sdoganamento, spedizione, trasporto e le relative assicurazioni, nonche' le operazioni di facchinaggio, connesse con esigenze impreviste ed urgenti, quando lo stabilimento o arsenale non possa assolutamente provvedervi direttamente con il proprio personale; i suddetti servizi in tali casi devono essere espletati da ditte specializzate nei vari settori; e) interventi non procrastinabili previsti da norme legislative e regolamentari speciali riguardanti l'igiene e la sicurezza del personale e i primi soccorsi in caso di infortunio; f) le provviste ed i lavori quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno dell'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto ovvero per assicurare, in caso di inadempienza dell'appaltatore medesimo, l'esecuzione della fornitura o del lavoro nel tempo previsto dal contratto stesso; g) le provviste ed i lavori non preveduti nei contratti, per i quali non sia possibile concordare i prezzi con le ditte contraenti e l'amministrazione non intende valersi della facolta' di imporre l'esecuzione; h) i lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati in sede di collaudo nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico degli appaltatori; i) l'acquisto di materiali e di materie prime di esclusiva produzione estera per i quali i fornitori non intendano impegnarsi con le forme previste dalle disposizioni di contabilita' generale dello Stato; l) le provviste di mezzi e materiali occorrenti per lo studio, la progettazione e la costruzione di modelli e prototipi di armi, macchine, apparecchi e materiali speciali presso lo stabilimento o arsenale militare, quando ragioni di riservatezza non consentono il ricorso alle ordinarie forme di contrattazione; m) i lavori e le provviste occorrenti per le piccole riparazioni degli impianti e dei mezzi nonche' per il funzionamento dei servizi ivi compreso il minuto mantenimento; n) prestazioni occasionali e saltuarie di assistenza tecnica per il funzionamento dei macchinari e degli impianti dello stabilimento o arsenale; o) le spese relative ai corsi concernenti l'addestramento militare e professionale svolti da personale militare e civile all'interno e all'estero; p) le spese connesse ai servizi di carattere generale di cui al successivo art. 129, fatta eccezione per le spese indicate alla lettera f), per le quali, in quanto non concernenti provviste e lavori, e' applicabile il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939. I servizi di cui alle lettere a), b), d), l), m) ed n), si eseguono in economia quando il loro importo non superi le L. 300.000.000, fatte salve, per le forniture, le disposizioni in materia di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni. Art. 128. (Limiti d'importo dei lavori e delle provviste in economia eseguibili direttamente dagli stabilimenti e arsenali). - L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo precedente e' autorizzata: a) dal direttore di stabilimento o arsenale, con provvedimento interno nei limiti delle somme poste a disposizione dal Ministero con aperture di credito gia' sottoposte al controllo della Corte dei conti, quando l'importo di ogni singola provvista, servizio o lavoro non superi: L. 60.000.000, sempre che la materia risulti disciplinata da capitolati generali d'oneri emanati con provvedimento assoggettato al parere del Consiglio di Stato e alla registrazione della Corte dei conti; L. 18.000.000 per le restanti provviste, lavori e servizi. E' fatta eccezione per le spese di cui alla lettera p) del precedente art. 127, per le quali il ricorso alla procedura in economia puo' essere comunque disposto dal direttore nei limiti delle assegnazioni concesse dal Ministero e nel rispetto delle disposizioni al riguardo impartite. E' fatta inoltre eccezione per le altre spese non inerenti alla produzione e che attengono al funzionamento degli organismi, per le quali vigono i limiti di spesa e le capacita' autorizzative indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939; b) dal Ministero per importi superiori o per i servizi direttamente espletati. Indipendentemente dalle assegnazioni di fondi concessi dalla direzione generale competente, il direttore dello stabilimento o arsenale ha tuttavia facolta' di ordinare in economia, entro il limite di L. 150.000.000 e sotto la sua personale responsabilita', l'esecuzione dei lavori e delle provviste di cui alla lettera c) dell'art. 127. Di tale ordine deve essere data immediata comunicazione alla direzione generale competente per la ratifica del proprio operato e, se del caso, per la messa a disposizione dei fondi occorrenti nell'ambito degli stanziamenti inscritti in bilancio. Qualora il direttore preveda che, per il completamento dei lavori, occorre superare il limite anzidetto, deve chiedere subito l'autorizzazione della maggiore spesa alla direzione generale competente e la somministrazione dei fondi come nel caso precedente. In tutti i casi di cui al presente articolo l'atto con il quale il direttore dispone il ricorso alla procedura in economia deve indicare, per ciascuna provvista o lavoro, le ragioni che motivano il ricorso medesimo. Art. 131. (Lavori in economia). - I lavori in economia di cui al capitolo III del presente titolo sono eseguiti a cottimo fiduciario, cioe' affidandoli a ditte di nota capacita' ed idoneita', previa acquisizione, quando la spesa superi L. 7.000.000, di preventivi o progetti esecutivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le penalita' da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione e l'obbligo dell'esecutore di uniformarsi, a sua cura e spesa, a tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonche' ai capitolati vigenti in materia. Art. 132. (Provviste in economia). - Le provviste in economia di cui al capitolo III del presente titolo sono eseguite: a) previa acquisizione di preventivi ed offerte contenenti le condizioni di esecuzione delle provviste, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le penalita' da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione e l'obbligo del fornitore di uniformarsi, a sua cura e spesa, a tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonche' ai capitolati vigenti in materia; b) senza le formalita' di cui alla lettera precedente a) e fino all'importo di L. 3.000.000, quando si tratti di acquisti di materiali pronti in commercio. Art. 139. (Materiali consegnati a terzi per conto dello stabilimento o arsenale). - I materiali che le ditte fornitrici sono tenute a consegnare direttamente ad altre ditte per conto dello stabilimento o arsenale, in esecuzione sia di contratti formali che di acquisti in economia, devono essere sottoposti a collaudo a cura del servizio controllo e collaudi dello stesso stabilimento o arsenale anche a mezzo degli organi di cui al precedente art. 13. Il servizio anzidetto eseguito il collaudo o l'accertamento di cui al primo o al secondo comma dell'art. 137 compila, in contraddittorio con la ditta ricevente, apposito verbale di consegna dei materiali. Gli atti riguardanti il collaudo e l'accettazione nonche' il verbale di consegna di cui al precedente comma devono essere inviati al servizio amministrativo per l'assunzione in carico ai fini del pagamento del materiale oggetto della fornitura. Art. 146. (Norma generale). - Gli stabilimenti e arsenali possono eseguire, a pagamento, lavori per conto di amministrazioni pubbliche e privati committenti, nonche', quando consentito dalle leggi vigenti o in presenza di specifici accordi di collaborazione, per conto di Stati esteri e di organizzazioni internazionali. Possono essere altresi' eseguite a pagamento presso gli stabilimenti o arsenali dimostrazioni, prove sperimentali e tecniche da parte di amministrazioni pubbliche e di privati, con o senza il concorso di personale e mezzi degli stabilimenti o arsenali stessi. Tali attivita' possono essere eseguite entro i limiti consentiti dalla prioritaria esecuzione, nei termini gia' fissati, dei lavori inclusi nei programmi annuali di cui all'art. 29 e, in ogni caso, devono essere subordinati alle esigenze dello svolgimento dei compiti di istituto dello stabilimento o arsenale. L'esecuzione delle attivita' di cui al precedente comma e' autorizzata dal Ministro, o dal titolare della direzione generale di cui lo stabilimento o arsenale dipende all'uopo appositamente delegato. Art. 152. (Generalita'). - La gestione amministrativo-contabile dei fondi comunque assegnati agli stabilimenti e arsenali militari per l'espletamento dei compiti istituzionali, salvo quando non espressamente o diversamente previsto nel presente regolamento, e' effettuata con l'osservanza delle norme contenute nel "Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica". Art. 156. (Modalita' di esecuzione). - Le ispezioni tecniche hanno lo scopo di accertare il grado di efficienza produttiva nonche' il funzionamento dello stabilimento o arsenale in relazione ai suoi compiti specifici e ai riflessi di ordine economico connessi. Dette ispezioni sono disposte, almeno una volta ogni due anni, dalla direzione generale da cui lo stabilimento o arsenale dipende ed eseguite da ufficiali dei corpi tecnici i quali all'uopo possono avvalersi della collaborazione di ufficiali o impiegati qualificati. Le modalita' di esecuzione sono fissate dalle apposite istruzioni ministeriali tenendo conto delle peculiari caratteristiche del settore lavorativo in cui opera ciascun stabilimento o arsenale. E' facolta' dell'ispettore estendere ed approfondire l'ispezione su uno o piu' servizi dello stabilimento o arsenale, onde accertare quegli elementi che costituiscono la base di giudizio dell'efficienza e della funzionalita' dello stabilimento o arsenale stesso ed individuare, se del caso, quei fattori che ne menomano la produttivita' ed il rendimento. Art. 157. (Relazioni sulle ispezioni). - Al termine dell'ispezione l'ispettore compila apposita relazione riportandovi le osservazioni, i suggerimenti e le proposte che riterra' opportuno formulare in relazione alle risultanze dell'ispezione compiuta. Tale relazione e' inviata dall'ispettore, per i successivi adempimenti, all'autorita' che ha disposto l'ispezione stessa. Art. 158. (Modalita' di esecuzione). - Le ispezioni amministrative riguardano la gestione amministrativa dello stabilimento o arsenale ed hanno per oggetto l'accertamento della conformita' dei relativi atti alle disposizioni legislative e regolamentari e alle istruzioni ministeriali vigenti in materia, nonche' della convenienza e della economicita' degli atti di gestione. Le ispezioni contabili riguardano la gestione contabile del denaro e dei materiali dello stabilimento o arsenale ed hanno per oggetto l'accertamento della regolarita' della tenuta dei registri e dei documenti contabili nonche' della regolarita' e tempestivita' della resa dei conti, la verifica della consistenza delle casse e dei materiali, l'accertamento della regolarita' delle anticipazioni e degli accreditamenti. Le ispezioni, sia amministrative che contabili, sono disposte dall'ufficio centrale per le ispezioni amministrative del Ministero ed eseguite con la periodicita' e le modalita' indicate nel regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Copia del verbale di ispezione e' trasmessa alla Corte dei conti.
NOTE Nota alle premesse: Il R.D. n. 2440/1923 detta disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. .sp: Nota all'art. 6 del regolamento (sub art. 1): La legge n. 312/1980 reca il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Il testo dell'art. 3 della predetta legge e' il seguente: "Art. 3. (Profili professionali). - Ogni qualifica funzionale comprende piu' profili professionali: questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilita', alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilita' ed ai requisiti di accesso alla qualifica. Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo art. 4 si procedera' ad un inquadramento definitivo, con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che sara' preceduto dall'inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali. I profili professionali saranno identificati dalla commissione di cui al successivo art. 10, e stabiliti con il procedimento di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. La prima identificazione avverra' entro dodici mesi dall'entrata in vigore di questa legge. Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento". I profili professionali del personale dei Ministeri sono stati individuati con D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 (pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1985). Nota all'art. 8 del regolamento (sub art. 1): Per il testo dell'art. 3 della legge n. 312/1980 v. nella nota all'art. 6 del regolamento. Nota all'art. 9 del regolamento (sub art. 1): Per il testo dell'art. 3 della legge n. 312/1980 v. nella nota all'art. 6 del regolamento. Nota all'art. 10 del regolamento (sub art. 1): Per il testo dell'art. 3 della legge n. 312/1980 v. nella nota all'art. 6 del regolamento. Note all'art. 13 del regolamento (sub art. 1): - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 312/1980 v. nella nota all'art. 6 del regolamento. - Il D.P.R. n. 1481/1965 detta norme sulla riorganizzazione e l'ammodernamento degli stabilimenti e arsenali militari. L'ultimo comma dell'art. 4 del predetto decreto prescrive che l'ordinamento e la ripartizione interna dei compiti di ciascuno stabilimento e arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate siano stabiliti con decreto del Ministro della difesa. Nota all'art. 27 del regolamento (sub art. 1): Il R.D. n. 365/1932 ha approvato il regolamento sui lavori del genio militare. Nota all'art. 77 del regolamento (sub art. 1): Per il testo dell'art. 3 della legge n. 312/1980 v. nella nota all'art. 6 del regolamento. Note all'art. 127 del regolamento (sub art. 1): - L'art. 10 del D.P.R. n. 1481/1965, con il quale sono state dettate norme per la riorganizzazione e l'ammodernamento degli stabilimenti e arsenali militari, prevede che i servizi che per la loro natura possono eseguirsi in economia siano determinati dal regolamento di esecuzione dello stesso. - Il D.P.R. n. 939/1983 ha approvato il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa. - La legge n. 113/1981 reca norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva CEE n. 77/62 del 21 dicembre 1976. Nota all'art. 128 del regolamento (sub art. 1): Per l'argomento del D.P.R. n. 939/1983 v. nelle note all'art. 127 del regolamento.