La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla settima ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione. 2. Ai fini previsti dal comma 1 e' stabilito un contributo di L. 611.736.580.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1985.
Nota all'art. 1: La legge n. 1478/1962 riguarda, come indicato nell'articolo, l'approvazione e l'esecuzione dello statuto dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association I.D.A.). Con tale legge e' stata altresi' autorizzata la partecipazione iniziale dell'Italia alla suddetta Associazione, per l'ammontare di dollari U.S.A. 18.160.000.