IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  18  del testo unico sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento della Avvocatura dello Stato,
approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato
dall'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 103;
  Visto  l'art.  25  del  codice  di  procedura  civile, in relazione
all'art.  6  del  citato  testo  unico approvato con regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611;
  Vista  la legge 7 maggio 1986, n. 151, con la quale viene istituita
la corte di appello di Campobasso;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 luglio 1986;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.   E'   istituita   l'avvocatura   distrettuale  dello  Stato  di
Campobasso,  con  circoscrizione  coincidente con quella della locale
corte di appello.