IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 927 del 24 novembre 1981, ed in particolare l'art. 6, ultimo comma; Viste le istanze presentate in data 3 luglio 1986 e 19 febbraio 1987 dall'Istituto di ricerche biomediche "Antoine Marxer" RBM, S.p.a. di Colleretto Giacosa (Torino), codice fiscale n. 00688380013, con sede e laboratori a Colleretto Giacosa, via Ribes n. 1, intese ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981; Ritenuto che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, ha per oggetto l'idoneita' del laboratorio sotto l'esclusivo aspetto relativo all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei saggi previsti dagli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica citato; Visti gli esiti delle ispezioni condotte in data 1 e 2 aprile 1987 e 18 settembre 1987; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica gia' menzionato; Decreta: Art. 1. L'Istituto di ricerche biomediche "Antoine Marxer" RBM S.p.a. di Colleretto Giacosa (Torino), codice fiscale n. 00688380013, con sede e laboratori a Colleretto Giacosa, via Ribes n. 1, e' autorizzato ad eseguire in conformita' ai principi di buone pratiche di laboratorio le prove contenute negli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981 gia' citato nelle premesse, in appresso specificate: Mutagenesi: mutazioni geniche in cellule batteriche, di lievito e di mammifero; abberrazioni cromosomiche e micronuclei in cellule di mammifero, in vitro ed in vivo; ricombinazione mitotica nel lievito e sintesi riparativa del DNA in cellule di mammifero. Ecotossicita': tossicita' acuta per i pesci; tossicita' acuta per le daphnie; BOD, COD. Tossicita' acuta: DL50 orale; DL50 cutanea; prove di irritazione dermale; prove di irritazione oculare; prove di sensibilizzazione. Tossicita' subacuta, subcronica, cronica: per via orale e per via dermale. Studi tossicocinetici. Studi di riproduzione inclusa fertilita' e teratogenesi. Studi di cancerogenesi. Il Ministero della sanita' potra' provvedere ad eseguire altresi' controlli e verifiche degli studi effettuati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 927/1981 prevede, fra l'altro, che le prove di cui agli allegati I e II allo stesso decreto siano effettuate presso laboratori all'uopo autorizzati dal Ministro della sanita'. - L'allegato I riguarda le caratteristiche oggetto del fascicolo tecnico (fascicolo di base) e l'allegato II le informazioni e le prove complementari. - La commissione consultiva di cui all'art. 10, presieduta dal direttore generale per l'igiene pubblica del Ministero della sanita', ha sede presso lo stesso Ministero. Note all'art. 1: - Per il contenuto degli allegati I e II al D.P.R. n. 927/1981 si veda nelle note alle premesse. - Il D.M. 26 gennaio 1986, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 198 del 27 agosto 1986, concerne l'applicazione dei principi di buone pratiche di laboratorio sulle sostanze chimiche e criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981, art. 6.