IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 927 del 24
novembre 1981, ed in particolare l'art. 6, ultimo comma;
  Viste  le  istanze  presentate  in data 3 luglio 1986 e 19 febbraio
1987 dall'Istituto  di  ricerche  biomediche  "Antoine  Marxer"  RBM,
S.p.a. di Colleretto Giacosa (Torino), codice fiscale n. 00688380013,
con sede e laboratori a Colleretto Giacosa, via Ribes n. 1, intese ad
ottenere   l'autorizzazione   di  cui  all'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 927/1981;
  Ritenuto  che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, ha per  oggetto
l'idoneita'   del  laboratorio  sotto  l'esclusivo  aspetto  relativo
all'applicazione    delle    buone    pratiche     di     laboratorio
nell'effettuazione  dei  saggi  previsti  dagli  allegati  I e II del
decreto del Presidente della Repubblica citato;
  Visti  gli esiti delle ispezioni condotte in data 1 e 2 aprile 1987
e 18 settembre 1987;
  Sentito  il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva
di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  gia'
menzionato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto  di  ricerche  biomediche "Antoine Marxer" RBM S.p.a. di
Colleretto Giacosa (Torino), codice fiscale n. 00688380013, con  sede
e  laboratori a Colleretto Giacosa, via Ribes n. 1, e' autorizzato ad
eseguire in conformita' ai principi di buone pratiche di  laboratorio
le  prove  contenute negli allegati I e II del decreto del Presidente
della Repubblica n. 927/1981 gia' citato nelle premesse, in  appresso
specificate:
 Mutagenesi:
   mutazioni   geniche   in  cellule  batteriche,  di  lievito  e  di
mammifero;
   abberrazioni  cromosomiche  e micronuclei in cellule di mammifero,
in vitro ed in vivo;
   ricombinazione  mitotica  nel lievito e sintesi riparativa del DNA
in cellule di mammifero.
 Ecotossicita':
   tossicita' acuta per i pesci;
   tossicita' acuta per le daphnie;
   BOD, COD.
  Tossicita' acuta:
   DL50 orale;
   DL50 cutanea;
   prove di irritazione dermale;
   prove di irritazione oculare;
   prove di sensibilizzazione.
 Tossicita' subacuta, subcronica, cronica:
   per via orale e per via dermale.
 Studi tossicocinetici.
  Studi di riproduzione inclusa fertilita' e teratogenesi.
  Studi di cancerogenesi.
  Il  Ministero  della sanita' potra' provvedere ad eseguire altresi'
controlli e verifiche degli studi effettuati secondo quanto  previsto
dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'ultimo  comma  dell'art.  6  del D.P.R. n. 927/1981
          prevede, fra l'altro, che le prove di cui agli allegati I e
          II  allo  stesso decreto siano effettuate presso laboratori
          all'uopo autorizzati dal Ministro della sanita'.
             -  L'allegato  I riguarda le caratteristiche oggetto del
          fascicolo tecnico (fascicolo di base) e  l'allegato  II  le
          informazioni e le prove complementari.
             -   La   commissione  consultiva  di  cui  all'art.  10,
          presieduta dal direttore generale per l'igiene pubblica del
          Ministero   della   sanita',   ha  sede  presso  lo  stesso
          Ministero.
          Note all'art. 1:
             -  Per  il  contenuto degli allegati I e II al D.P.R. n.
          927/1981 si veda nelle note alle premesse.
             -  Il  D.M.  26 gennaio 1986, pubblicato nel supplemento
          alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  198  del  27
          agosto  1986, concerne l'applicazione dei principi di buone
          pratiche di laboratorio sulle sostanze chimiche  e  criteri
          per  il  rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto
          del Presidente della Repubblica n. 927/1981, art. 6.