IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
 
  Visto l'art. 13, commi 1 e 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349; 
  Considerato che il Ministro dell'ambiente, dopo aver effettuato una
prima individuazione delle associazioni di protezione  ambientale  al
solo fine  di  ottenere  le  terne  per  la  prima  composizione  del
Consiglio   nazionale   per   l'ambiente,   deve    procedere    alla
individuazione  delle  associazioni  di   protezione   ambientale   a
carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni,  ai  fini  e
per gli effetti di cui all'art. 18, commi 4 e 5, della legge 8 luglio
1986, n. 349; 
  Considerato che detta individuazione deve essere  effettuata  sulla
base dei criteri previsti dal citato art. 13, comma 1; 
  Considerato che alla stregua di detti criteri occorre verificare in
concreto, per ciascuna  associazione,  che  la  finalita'  statutaria
rilevante   sia   quella   della   protezione   dell'ambiente,    che
l'ordinamento interno da associazione  sia  strutturato  in  modo  da
offrire garanzia di  democraticita',  che  l'azione  sia  svolta  con
carattere di  continuita'  per  un  congruo  periodo  di  tempo,  che
l'attivita' medesima abbia avuto una concreta rilevanza esterna; 
  Ritenuto che  i  predetti  criteri  inducono  a  riconoscere  nella
capacita'  della  associazione  di  farsi  portatrice  dell'interesse
diffuso alla tutela dell'ambiente, la scriminante ultima in base alla
quale deve stabilirsi la sua individuabilita'  ai  sensi  del  citato
art. 13 della legge n. 349 del 1986; 
  Ritenuto che  detta  individuazione  ha  carattere  dichiarativo  e
consente nel tempo ulteriori individuazioni; 
  Visto il parere favorevole espresso  dal  Consiglio  nazionale  per
l'ambiente nel corso dell'adunanza plenaria del 10 febbraio 1987; 
  Ritenuta la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono individuate, come previsto dall'art. 13  della  legge  n.  349
dell'8 luglio 1986, ai fini e per gli effetti  di  cui  all'art.  18,
commi 4  e  5,  della  stessa  legge,  le  seguenti  associazioni  di
protezione  ambientale  gia'  individuate   ai   fini   della   prima
costituzione del Consiglio  nazionale  per  l'ambiente:  Amici  della
terra; Associazione Kronos 1991; Club alpino  italiano;  Federnatura;
Fondo ambiente italiano; Gruppi  ricerca  ecologica;  Italia  nostra;
Lega ambiente; Lega italiana protezione uccelli; Mare  vivo;  Touring
club  italiano;  Wordl   Wildelife   Fund,   nonche'   l'associazione
Greenpeace.