IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, covertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni; Visto l'art. 118 della legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il proprio decreto n. 08/8353 in data 2 febbraio 1983, con il quale sono state emanate, ai sensi del quarto comma dell'art. 118 della legge anzidetta, le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni; Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1987, con il quale si e' provveduto all'indizione delle elezioni in questione per la giornata del 3 giugno 1987, dalle ore 8 alle ore 20; Considerato che, in base all'art. 2 del succitato decreto ministeriale 2 marzo 1987, occorre provvedere a determinare le circoscrizioni elettorali, la composizione della commissione elettorale centrale e la data della sua prima convocazione, nonche' la composizione delle singole commissioni elettorali circoscrizionali; Sentite al riguardo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale; Decreta: Art. 1. Sulla base dei criteri di funzionalita' ed avuto riguardo all'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione ed alla consistenza numerica del personale di ciascun organo, sono istituite le seguenti circoscrizioni elettorali: Piemonte, Liguria, Lombardia; Trentino, Friuli; Veneto, Venezia Giulia; Emilia-Romagna; Toscana, Umbria; Marche, Abruzzi; Lazio; Campania; Puglia; Calabria, Sicilia; Sardegna.