IL MINISTRO DELLE FINANZE 
 
  Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927,  n.  2258,  covertito
nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni; 
  Visto il regio decreto 29 dicembre  1927,  n.  2452,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 118 della legge 11 luglio 1980, n. 312; 
  Visto il proprio decreto n. 08/8353 in data 2 febbraio 1983, con il
quale sono state emanate, ai sensi del  quarto  comma  dell'art.  118
della legge anzidetta, le norme per le  elezioni  dei  rappresentanti
del personale in seno al consiglio di amministrazione dei monopoli di
Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.
721, e successive modificazioni; 
  Visto il proprio decreto in data 2  marzo  1987,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31  marzo  1987,  con  il  quale  si  e'
provveduto all'indizione delle elezioni in questione per la  giornata
del 3 giugno 1987, dalle ore 8 alle ore 20; 
  Considerato  che,  in  base  all'art.  2  del   succitato   decreto
ministeriale 2  marzo  1987,  occorre  provvedere  a  determinare  le
circoscrizioni  elettorali,   la   composizione   della   commissione
elettorale centrale e la data della sua prima  convocazione,  nonche'
la    composizione    delle    singole     commissioni     elettorali
circoscrizionali; 
  Sentite  al  riguardo  le  organizzazioni  sindacali   maggiormente
rappresentative in sede nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sulla  base  dei  criteri  di  funzionalita'  ed   avuto   riguardo
all'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione ed alla
consistenza numerica del personale di ciascun organo, sono  istituite
le seguenti circoscrizioni elettorali: 
    Piemonte, Liguria, Lombardia; 
    Trentino, Friuli; 
    Veneto, Venezia Giulia; 
    Emilia-Romagna; 
    Toscana, Umbria; 
    Marche, Abruzzi; 
    Lazio; 
    Campania; 
    Puglia; 
    Calabria, Sicilia; 
    Sardegna.