IL MINISTRO DEL TESORO 
 
                           DI CONCERTO CON 
 
          IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
 
  Visto il regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106,  convertito
nella legge 21 marzo 1926, n. 597; 
  Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 10  luglio  1925,  n.  1241,
convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 
  Visto il libro III, capo VI, del testo unico delle disposizioni  in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  marzo  1947,   e   successive
modificazioni, che stabilisce le caratteristiche tecniche  dei  buoni
postali fruttiferi; 
  Vista la deliberazione n. 457  del  5  gennaio  1987  del  comitato
centrale  dei  buoni  postali  fruttiferi,  con  la  quale  e'  stata
approvata   l'introduzione   di   apposite    timbratrici    manuali,
riproducenti, nel verso, le cadenze temporali  ed  i  relativi  tassi
percentuali lordi di interesse; 
 
                              Decreta: 
 
  Visto il libro III, capo VI, del testo unico delle disposizioni  in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  marzo  1947,   e   successive
modificazioni, che stabilisce le caratteristiche tecniche  dei  buoni
postali fruttiferi; 
  Vista la deliberazione n. 457  del  5  gennaio  1987  del  comitato
centrale  dei  buoni  postali  fruttiferi,  con  la  quale  e'  stata
approvata   l'introduzione   di   apposite    timbratrici    manuali,
riproducenti, nel verso, le cadenze temporali  ed  i  relativi  tassi
percentuali lordi di interesse; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le caratteristiche tecniche  dei  buoni  postali  fruttiferi  della
serie «ordinaria» e della serie speciale «a termine» sono modificate. 
  Nel verso dei buoni della serie ordinaria,  in  corrispondenza  del
buono in senso verticale, vi sono le seguenti leggende: 
  Buono postale fruttifero  emesso  il  .........  19...  uno  spazio
circolare per il bollo dell'ufficio postale  con  a  fianco  indicato
l'impiegato postale . . . . . . 
  Il presente buono potra' essere riscosso a vista  presso  l'ufficio
di emissione, e, con preavviso di sei giorni, in altri uffici. 
  I tassi sono suscettibili  di  variazioni  successive  a  norma  di
legge. L'ammontare degli interessi e soggetto alle trattenute fiscali
previste dalla legge. 
  Entro il primo anno sara' rimborsato il solo capitale. Segue spazio
in  bianco  nel  quale,  all'atto  della  emissione,  l'ufficio  P.T.
apporra' apposito bollo indicante la serie, le cadenze temporali ed i
relativi tassi percentuali lordi di interesse. 
  Seguono, poi, le seguenti leggende: 
    Dal 21° al 30° anno sara' corrisposto un  interesse  semplice  al
tasso massimo raggiunto. 
    Dal 1° gennaio  del  31°  anno  solare  successivo  a  quello  di
emissione, il  buono  non  riscosso  cessa  di  essere  fruttifero  e
l'avente diritto puo'  ottenere  il  rimborso  entro  il  termine  di
prescrizione di cinque anni. 
  Ricevuta la somma di lire .......... in cifre e lettere a saldo del
presente buono, compresi gli interessi maturati a tutto oggi. 
  ........ li' ..... 19...              L'intestatario .............. 
  L'impiegato postale ............... 
  A sinistra di questa leggenda vi e' un rettangolino punteggiato con
le leggende, poste in alto e in basso, «bollino  frazionario»  e  uno
spazio circolare per il bollo dell'ufficio postale. 
  Nel verso dei buoni postali  fruttiferi  della  serie  speciale  «a
termine», in corrispondenza del buono in senso verticale, vi sono  le
seguenti leggende: 
  Buono postale fruttifero a termine  emesso  il  .......  19...  uno
spazio circolare per il  bollo  dell'ufficio  postale  con  a  fianco
indicato L'impiegato postale . . . . . . 
  Il presente buono potra' essere riscosso a vista  presso  l'Ufficio
di emissione, e, con preavviso di sei giorni, in altri uffici. 
  Il buono  non  riscosso  a  compimento  dell'ultimo  periodo  sotto
indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto puo' ottenere
il rimborso entro il  termine  di  prescrizione  di  cinque  anni,  a
decorrere dal  1°  gennaio  successivo  dell'anno  in  cui  cessa  la
fruttuosita'. 
  Segue  spazio  in  bianco  nel  quale,   all'atto   dell'emissione,
l'ufficio P.T. apporra' apposito bollo indicante la serie, il  numero
degli anni in cui raddoppia e quello in cui triplica il  capitale,  i
tassi  percentuali  lordi  di  interesse  corrisposti  nel  caso   di
riscossione prima dei termini. 
  Seguono, poi, le seguenti leggende: 
  Se riscosso prima della scadenza dei termini si applicano  i  tassi
vigenti per i buoni p.f. ordinari diminuiti dello 0,50%. 
  Entro il primo anno sara' rimborsato il solo capitale. 
  I tassi sono suscettibili  di  variazioni  successive  a  norma  di
legge.  L'ammontare  degli  interessi  e'  soggetto  alle  trattenute
fiscali previste dalla legge. 
  Ricevuta la soma di lire ........... in cifre e lettere a saldo del
presente buono compresi gli interessi maturati a tutt'oggi 
     ........   li'   .......   19...                  L'intestatario
......... 
  L'impiegato postale ........... 
  A sinistra di questa leggenda vi e' un rettangolino punteggiato con
le leggende, poste in alto e in basso, «bollino frazionario»,  e  uno
spazio circolare per il bollo dell'ufficio postale.