Testo integrato con le modifiche disposte dai: 
  Decreto ministeriale 18 giugno 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 168  del
20 giugno 1981); 
  Decreto ministeriale 18 settembre 1981 (Gazzetta Ufficiale  n.  259
del 21 settembre 1981); 
  Decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 22  del
23 gennaio 1982); 
  Decreto ministeriale 20 gennaio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 22  del
23 gennaio 1982); 
  Decreto ministeriale 17 aprile 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 106  del
19 aprile 1982); 
  Decreto ministeriale 18 aprile 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 106  del
19 aprile 1982); 
  Decreto ministeriale 14 luglio  1982  (supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 29 luglio 1982); 
  Decreto ministeriale 6 agosto 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9
agosto 1982); 
  Decreto ministeriale 4 agosto 1982 (Gazzetta Ufficiale n.  224  del
16 agosto 1982); 
  Decreto ministeriale 15 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale  n.  259
del 20 settembre 1982); 
  Decreto ministeriale 9 novembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 309 del
10 novembre 1982); 
  Decreto ministeriale Il febbraio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 80 del
23 marzo 1983); 
  Decreto ministeriale 16 maggio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 151  del
3 giugno 1983); 
  Decreto ministeriale 20 ottobre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del
27 ottobre 1983); 
  Decreto ministeriale 15 dicembre 1983 (Gazzetta  Ufficiale  n.  346
del 19 dicembre 1983); 
  Decreto ministeriale 16 dicembre 1983 (Gazzetta  Ufficiale  n.  346
del 19 dicembre 1983); 
  Decreto ministeriale 7 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 56  del
25 febbraio 1984); 
  Decreto ministeriale 4 aprile 1984 (Gazzetta Ufficiale n.  104  del
13 aprile 1984); 
  Decreto ministeriale 13 giugno 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 182  del
4 luglio 1984): 
  Decreto ministeriale 29 giugno 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 188  del
10 luglio 1984); 
  Decreto ministeriale 10 ottobre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 283 del
13 ottobre 1984); 
  Decreto ministeriale 24 ottobre 1984. (Gazzetta  Ufficiale  n.  304
del 5 novembre 1984); 
  Decreto ministeriale 30 novembre 1984 (Gazzetta  Ufficiale  n.  332
del 3 dicembre 1984); 
  Decreto ministeriale 30 novembre 1984 (Gazzetta  Ufficiale  n.  332
del 3 dicembre 1984); 
  Decreto ministeriale 11 gennaio 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 10  del
12 gennaio 1985); 
  Decreto ministeriale 4 giugno 1985 (Gazzetta Ufficiale n.  135  del
10 giugno 1985); 
  Decreto ministeriale 16 ottobre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 248 del
21 ottobre 1985); 
  Decreto ministeriale 16 ottobre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 249 del
22 ottobre 1985); 
  Decreto ministeriale 8 novembre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 269 del
15 novembre 1985); 
  Decreto ministeriale 16 novembre 1985 (Gazzetta  Ufficiale  n.  273
del 20 novembre 1985); 
  Decreto ministeriale 16 gennaio 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 13  del
17 gennaio 1986); 
  Decreto ministeriale 11 aprile 1986 (Gazzetta Ufficiale n.  85  del
12 aprile 1986); 
  Decreto ministeriale 12 aprile 1986 (Gazzetta Ufficiale n.  85  del
12 aprile 1986); 
  Decreto ministeriale 8 agosto 1986 (Gazzetta Ufficiale n.  188  del
14 agosto 1986); 
  Decreto ministeriale 9 agosto 1986 (Gazzetta Ufficiale n.  188  del
14 agosto 1986); 
  Decreto ministeriale 16 ottobre 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del
18 ottobre 1986); 
  Decreto ministeriale 12 febbraio 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 45 del
24 febbraio 1987); 
  Decreto ministeriale 24 febbraio 1987  (Gazzetta  Ufficiale  n.  58
dell'11 marzo 1987); 
  Decreto ministeriale 12 maggio 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 111  del
15 maggio 1987); 
  Decreto ministeriale 13 maggio 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 111  del
15 maggio 1987). 
 
                               ART. 1. 
 
                            (Definizioni) 
 
  In relazione a quanto forma oggetto del presente decreto si precisa
che: 
  per legge valutaria n.  786  deve  intendersi  il  decreto-legge  6
giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni,  nella  legge  25
luglio 1956, n. 786; 
  per legge valutaria n. 852  deve  intendersi  il  decreto-legge  28
luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni,  nella  legge  26
settembre 1955, n. 852; 
  per banche abilitate devono  intendersi  la  Banca  d'Italia  e  le
aziende di credito da  quest'ultima  autorizzate  a  fungere  da  sue
agenzie; 
  per operazioni  autorizzate  devono  intendersi  quelle  consentite
dalla legge valutaria n. 786, dalla legge 7 febbraio 1956, n. 43, dal
decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, nonche'  quelle  eseguibili
ai sensi del presente decreto e del decreto  ministeriale  18  luglio
1985 ed infine quelle eseguibili su singola autorizzazione rilasciata
dagli organi valutari secondo le competenze  stabilite  dall'art.  13
della legge valutaria n. 786, cosi' come integrato dall'art. 3  della
legge 24 maggio 1977, n. 227, e dall'art.  24  del  decreto-legge  28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,  nella  legge  29
luglio 1981, n. 394; 
  per regolamenti  valutari  devono  intendersi  la  riscossione  dei
crediti e  il  pagamento  dei  debiti  secondo  quanto  stabilito  al
successivo art. 9, nonche' i trasferimenti da  e  verso  l'estero  di
valuta e di lire di' conto estero; 
  per operazione di transito  deve  intendersi  l'acquisto  di  merci
estere da parte di un residente in contropartita con un non residente
e la rivendita delle stesse, che conservino la  condizione  giuridica
di merci estere, da parte del medesimo o di altro residente sempre in
contropartita cori un non residente; 
  per operazioni invisibili correnti devono intendersi: 
  - le prestazioni di servizi, e cioe'  le  operazioni  di  cui  alle
causali numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8a), 8b),  8c),  8d),  9),
10), 17), 18), 19), 20), 21). 33), 34b), 36), 43), 44),  52),  56)  e
57) dell'allegato A al presente decreto; 
  - le altre operazioni correnti, e cioe' le operazioni di  cui  alle
restanti causali, riportate nel menzionato allegato A sotto  la  voce
operazioni invisibili correnti; 
  per operazioni di movimenti di capitali devono intendersi: 
  - le operazioni  di  investimento  e  disinvestimento  di  capitali
italiani all'estero ed esteri in Italia, e cioe' le operazioni di cui
alle causali numeri 101), 102a), 102b),  103),  104a),  104b),  105),
106), 107), 110), 115), 116), 117), 118), 119) e, rispettivamente, le
operazioni di cui alle causali numeri 201), 202), 203), 204a), 204b),
205), 206a), 206b), 206c),  212a),  212b),  213),  214),  215),  216)
dell'allegato A al presente decreto; 
  - gli altri movimenti di capitali, e cioe'  le  operazioni  di  cui
alle restanti causali riportate nel menzionato allegato sotto la voce
movimenti di capitali; 
  per lire interne devono intendersi le disponibilita'  in  lire  che
movimentano conti diversi da quelli di cui al titolo IV del  presente
decreto. 
  Le definizioni contenute nell'art. 1 del  decreto  ministeriale  18
luglio 1985 sono applicabili anche al presente  decreto  ministeriale
12 marzo 1981 e alle relative disposizioni di attuazione.