Testo integrato con le modifiche disposte dai: Decreto ministeriale 18 giugno 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1981); Decreto ministeriale 18 settembre 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 259 del 21 settembre 1981); Decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 23 gennaio 1982); Decreto ministeriale 20 gennaio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 23 gennaio 1982); Decreto ministeriale 17 aprile 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 106 del 19 aprile 1982); Decreto ministeriale 18 aprile 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 106 del 19 aprile 1982); Decreto ministeriale 14 luglio 1982 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 29 luglio 1982); Decreto ministeriale 6 agosto 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1982); Decreto ministeriale 4 agosto 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 16 agosto 1982); Decreto ministeriale 15 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 259 del 20 settembre 1982); Decreto ministeriale 9 novembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 10 novembre 1982); Decreto ministeriale Il febbraio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 23 marzo 1983); Decreto ministeriale 16 maggio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 3 giugno 1983); Decreto ministeriale 20 ottobre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 27 ottobre 1983); Decreto ministeriale 15 dicembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 346 del 19 dicembre 1983); Decreto ministeriale 16 dicembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 346 del 19 dicembre 1983); Decreto ministeriale 7 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 25 febbraio 1984); Decreto ministeriale 4 aprile 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 13 aprile 1984); Decreto ministeriale 13 giugno 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 4 luglio 1984): Decreto ministeriale 29 giugno 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1984); Decreto ministeriale 10 ottobre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 283 del 13 ottobre 1984); Decreto ministeriale 24 ottobre 1984. (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 5 novembre 1984); Decreto ministeriale 30 novembre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 332 del 3 dicembre 1984); Decreto ministeriale 30 novembre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 332 del 3 dicembre 1984); Decreto ministeriale 11 gennaio 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1985); Decreto ministeriale 4 giugno 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1985); Decreto ministeriale 16 ottobre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21 ottobre 1985); Decreto ministeriale 16 ottobre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1985); Decreto ministeriale 8 novembre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 15 novembre 1985); Decreto ministeriale 16 novembre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 1985); Decreto ministeriale 16 gennaio 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1986); Decreto ministeriale 11 aprile 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 1986); Decreto ministeriale 12 aprile 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 1986); Decreto ministeriale 8 agosto 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 1986); Decreto ministeriale 9 agosto 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 1986); Decreto ministeriale 16 ottobre 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 1986); Decreto ministeriale 12 febbraio 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1987); Decreto ministeriale 24 febbraio 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1987); Decreto ministeriale 12 maggio 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1987); Decreto ministeriale 13 maggio 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1987). ART. 1. (Definizioni) In relazione a quanto forma oggetto del presente decreto si precisa che: per legge valutaria n. 786 deve intendersi il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786; per legge valutaria n. 852 deve intendersi il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852; per banche abilitate devono intendersi la Banca d'Italia e le aziende di credito da quest'ultima autorizzate a fungere da sue agenzie; per operazioni autorizzate devono intendersi quelle consentite dalla legge valutaria n. 786, dalla legge 7 febbraio 1956, n. 43, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, nonche' quelle eseguibili ai sensi del presente decreto e del decreto ministeriale 18 luglio 1985 ed infine quelle eseguibili su singola autorizzazione rilasciata dagli organi valutari secondo le competenze stabilite dall'art. 13 della legge valutaria n. 786, cosi' come integrato dall'art. 3 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e dall'art. 24 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394; per regolamenti valutari devono intendersi la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti secondo quanto stabilito al successivo art. 9, nonche' i trasferimenti da e verso l'estero di valuta e di lire di' conto estero; per operazione di transito deve intendersi l'acquisto di merci estere da parte di un residente in contropartita con un non residente e la rivendita delle stesse, che conservino la condizione giuridica di merci estere, da parte del medesimo o di altro residente sempre in contropartita cori un non residente; per operazioni invisibili correnti devono intendersi: - le prestazioni di servizi, e cioe' le operazioni di cui alle causali numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8a), 8b), 8c), 8d), 9), 10), 17), 18), 19), 20), 21). 33), 34b), 36), 43), 44), 52), 56) e 57) dell'allegato A al presente decreto; - le altre operazioni correnti, e cioe' le operazioni di cui alle restanti causali, riportate nel menzionato allegato A sotto la voce operazioni invisibili correnti; per operazioni di movimenti di capitali devono intendersi: - le operazioni di investimento e disinvestimento di capitali italiani all'estero ed esteri in Italia, e cioe' le operazioni di cui alle causali numeri 101), 102a), 102b), 103), 104a), 104b), 105), 106), 107), 110), 115), 116), 117), 118), 119) e, rispettivamente, le operazioni di cui alle causali numeri 201), 202), 203), 204a), 204b), 205), 206a), 206b), 206c), 212a), 212b), 213), 214), 215), 216) dell'allegato A al presente decreto; - gli altri movimenti di capitali, e cioe' le operazioni di cui alle restanti causali riportate nel menzionato allegato sotto la voce movimenti di capitali; per lire interne devono intendersi le disponibilita' in lire che movimentano conti diversi da quelli di cui al titolo IV del presente decreto. Le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 sono applicabili anche al presente decreto ministeriale 12 marzo 1981 e alle relative disposizioni di attuazione.