IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,  n.  120,  che  dispone
interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere  incombenti
pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a  movimenti  franosi  in
atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; 
  Vista la nota del 26 gennaio 1987, n. 721, della  regione  Piemonte
con cui si richiedono interventi diretti ad eliminare  situazioni  di
rischio idrogeologico connesse alle condizioni del suolo nella  Valle
Cannobina  nelle  localita'  di  Creves,  Lunecco,   Nivetta,   Ponte
Socraggio; 
  Vista la nota del gruppo nazionale per la difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche del 17 aprile 1987, n. 366, relativa a  situazioni  di
pericolo incombente per la popolazione della Valle Cannobina; 
  Considerata l'opportunita' di intervenire per rimuovere lo stato di
pericolo incombente  presente  nelle  citate  localita'  della  Valle
Cannobina; 
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per gli interventi  diretti  ad  eliminare  situazioni  di  rischio
connesse con le condizioni del suolo nelle  localita'  della  regione
Piemonte di cui in premessa e' assegnata  alla  regione  medesima  la
somma di L. 5.800.000.000  da  utilizzare  nelle  seguenti  localita'
della comunita' montana Valle Cannobina a valere  sull'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120: 
  Creves, Lunecco, Nivetta, Ponte Socraggio.