IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Vista la nota del 26 gennaio 1987, n. 721, della regione Piemonte con cui si richiedono interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio idrogeologico connesse alle condizioni del suolo nella Valle Cannobina nelle localita' di Creves, Lunecco, Nivetta, Ponte Socraggio; Vista la nota del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del 17 aprile 1987, n. 366, relativa a situazioni di pericolo incombente per la popolazione della Valle Cannobina; Considerata l'opportunita' di intervenire per rimuovere lo stato di pericolo incombente presente nelle citate localita' della Valle Cannobina; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle localita' della regione Piemonte di cui in premessa e' assegnata alla regione medesima la somma di L. 5.800.000.000 da utilizzare nelle seguenti localita' della comunita' montana Valle Cannobina a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120: Creves, Lunecco, Nivetta, Ponte Socraggio.