IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
  Vista l'istanza presentata dal commissario prefettizio  dell'unita'
sanitaria locale n. 9 di Bari, in data 11  ottobre  1984,  intesa  ad
ottenere il rinnovo del  decreto  ministeriale  5  ottobre  1979  per
l'espletamento delle attivita' di prelievo e trapianto di  cornea  da
cadavere  a  scopo  terapeutico  presso  la  clinica  oculistica  del
presidio ospedaliero «Consorziale» policlinico; 
  Vista   la   relazione   sugli   accertamenti   tecnici    eseguiti
dall'Istituto superiore di sanita' in data 11 giugno 1987; 
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 23 luglio 1987; 
  Considerato che in base agli accertamenti tecnici  eseguiti  ed  al
parere formulato dal Consiglio superiore di sanita', nulla osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di
cornea da cadavere a scopo terapeutico; 
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva il regolamento  di  esecuzione  della  sopra  citata
legge; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   14   gennaio   1982   relativo
all'autorizzazione del prelievo  di  cornea,  ai  fini  di  trapianto
terapeutico, a domicilio del soggetto donante; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  La  clinica  oculistica  del  presidio  ospedaliero   «Consorziale»
policlinico dell'unita' sanitaria locale n. 9 di Bari e'  autorizzata
alle attivita' di: 
    a)  prelievo  di  cornea  da  cadavere  a  scopo   di   trapianto
terapeutico; 
    b)  trapianto  di  cornea  da  cadavere  prelevata  in  Italia  o
importata gratuitamente dall'estero.