IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; 
  Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910; 
  Considerato che la Direzione  generale  del  debito  pubblico  cura
normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli  nominativi
rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in
base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare  gli  importi
di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni,
al fine di conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti; 
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; 
  D'intesa con il Ministero delle poste  e  delle  telecomunicazioni,
giusta nota n. DC/CO/2/2/002251 del 28 agosto 1987; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro  poliennali  11,25%  di
scadenza 1° settembre 1990 per un importo nominale pari all'ammontare
dei titoli sottoscritti nel  periodo  compreso  tra  il  1°  e  il  7
settembre 1987 e  comunque  non  superiore  al  livello  massimo  del
ricorso al mercato finanziario previsto dalla legge finanziaria 1987,
al netto delle emissioni gia' effettuate. 
  Detto importo e' incrementabile di lire 10  miliardi  da  destinare
esclusivamente alle operazioni  di  reimpiego  di  titoli  nominativi
rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse,
da effettuarsi per il tramite della  Direzione  generale  del  debito
pubblico. 
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo  dell'11,25%  pagabile  in
due semestralita' posticipate al 1° marzo ed al 1° settembre di  ogni
anno di durata di essi. 
  Il prezzo di emissione e' stabilito in lire 99 per ogni cento  lire
di capitale nominale dei buoni.