IL MINISTRO DEL TESORO 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502,
relativa all'amministrazione  dei  contingenti  annui  fissati  dalle
tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e imposizione di
determinati  diritti  per  la  zona  franca  di  Gorizia,  il   quale
stabilisce che i diritti medesimi  saranno  riscossi  in  detta  zona
nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro dei tesoro,
di   concerto   con   quello   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato; 
  Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226; 2 febbraio 1967, n. 7; 27
dicembre 1973, n. 846; 21 dicembre 1974, n. 693; 27 dicembre 1975, n.
700; il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787 e il decreto-legge  30
dicembre  1986,  n.  930  che  hanno  prorogato,  con  modificazioni,
l'efficacia della citata legge n. 1438; 
  Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre  1960,  n.  1225,  il
quale stabilisce che per gli esercizi successivi a  quello  1959/1960
il  contributo  per  le  spese  di  funzionamento  dei   servizi   di
contingentamento  e  di  ripartizione  dei  generi  agevolati   sara'
annualmente  stabilito  in  relazione   all'ammontare   delle   spese
effettivamente  sostenute  dalla  camera  di  commercio,   industria,
artigianato ed agricoltura  di  Gorizia,  per  il  funzionamento  del
servizio di cui trattasi e che, in ogni caso,  detto  contributo  non
potra'   essere   superiore   al   gettito   complessivo    derivante
dall'introito dei diritti fissi medesimi; 
  Vista la deliberazione n. 51/Z.F. in data 30  dicembre  1986  della
camera di commercio anzidetta, concernente: 
    1) la  proposta  delle  seguenti  misure  dei  diritti  fissi  da
applicare durante l'anno 1987: 
      lire 5 per chilogrammo per il caffe'; 
      lire 2 per chilogrammo per lo zucchero; 
      lire 3 per litro per la birra; 
      lire 5 per anidro per gli spiriti; 
      lire 3 per litro per la benzina; 
      lire 0,50 per litro per gasolio carburante; 
    2) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del
servizio «zona franca» di  Gorizia  per  l'anno  1987,  ammontante  a
complessive L. 550.577.638; 
  Vista la lettera n. 220739/L/C del 2 marzo 1987, con  la  quale  il
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   ha
espresso parere favorevole perche' i diritti di  cui  trattasi  siano
fissati nelle misure suindicate per l'anno 1987; 
  Accertato che i diritti fissi medesimi sono  stati  determinati  in
misura non superiore a quella prevista dall'art. 3 della citata legge
17 ottobre 1952, n. 1502; 
  Considerata la necessita' di provvedere, a norma del ripetuto  art.
3  della  legge  n.  1502,   all'emanazione   di   apposito   decreto
interministeriale 'di approvazione dei diritti medesimi; 
 
                              Decreta: 
 
  La camera di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  di
Gorizia e' autorizzata ad applicare,  per  l'anno  1987,  i  seguenti
diritti fissi sui generi contingentati: 
    lire 5 per chilogrammo per il caffe'; 
    lire 2 per chilogrammo per lo zucchero; 
    lire 3 per litro per la birra; 
    lire 5 per anidro per gli spiriti; 
    lire 3 per litro per la benzina; 
    lire 0,50 per litro per gasolio carburante. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Roma, addi' 23 luglio 1987 
                                               Il Ministro del Tesoro 
                                                        Goria 
     Il Ministro dell'industria 
  del commercio e dell'artigianato 
               Piga 
    
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 settembre 1987 
  Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 86