IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 24 settembre 1987 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1987; Viste le proprie ordinanze n. 555/FPC/ZA del 6 giugno 1985, n. 569/FPC/ZA del 27 giugno 1985 e numero 570/FPC/ZA del 28 giugno 1985, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 17 giugno 1985, n. 184 del 6 agosto 1985 e n. 187 del 9 agosto 1985, con le quali si e' conferita ulteriore efficacia ad una serie di ordinanze emanate nel corso della gestione stralcio o, comunque, attinenti ad iniziative da portare a definizione; Viste le proprie ordinanze n. 664/FPC/ZA del 31 dicembre 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1986, n. 763/FPC/ZA del 27 giugno 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 1986 e n. 880/FPC/ZA del 7 gennaio 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1987 con le quali sono state prorogate, fino al 30 settembre 1987, le ordinanze sopra citate; Ravvisata l'opportunita' di prorogare ulteriormente le sopra citate ordinanze al fine di consentire il compimento degli impegni assunti; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Articolo unico Le disposizioni di cui alle ordinanze numero 555/FPC/ZA del 6 giugno 1985, n. 569/FPC/ZA del 27 giugno 1985 e n. 570/FPC/ZA del 28 giugno 1985, gia' prorogate con le ordinanze n. 664/FPC/ZA del 31 dicembre 1985, n. 763/FPC/ZA del 27 giugno 1986 e n. 880/FPC/ZA del 7 gennaio 1987, citate tutte nelle premesse, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 1988. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 6 ottobre 1987 Il Ministro: Gaspari