IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 24 settembre  1987
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1987; 
  Viste le proprie ordinanze n. 555/FPC/ZA  del  6  giugno  1985,  n.
569/FPC/ZA del 27 giugno 1985 e numero 570/FPC/ZA del 28 giugno 1985,
pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 141  del  17
giugno 1985, n. 184 del 6 agosto 1985 e n. 187 del 9 agosto 1985, con
le quali  si  e'  conferita  ulteriore  efficacia  ad  una  serie  di
ordinanze emanate nel corso  della  gestione  stralcio  o,  comunque,
attinenti ad iniziative da portare a definizione; 
  Viste le proprie ordinanze n.  664/FPC/ZA  del  31  dicembre  1985,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del  15  gennaio  1986,  n.
763/FPC/ZA del 27 giugno 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
161 del 14 luglio 1986 e n. 880/FPC/ZA del 7 gennaio 1987  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1987 con le quali  sono
state prorogate, fino  al  30  settembre  1987,  le  ordinanze  sopra
citate; 
  Ravvisata l'opportunita' di prorogare ulteriormente le sopra citate
ordinanze al fine di consentire il compimento degli impegni assunti; 
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma; 
 
                              Dispone: 
 
                           Articolo unico 
 
  Le disposizioni di cui  alle  ordinanze  numero  555/FPC/ZA  del  6
giugno 1985, n. 569/FPC/ZA del 27 giugno 1985 e n. 570/FPC/ZA del  28
giugno 1985, gia' prorogate con le ordinanze  n.  664/FPC/ZA  del  31
dicembre 1985, n. 763/FPC/ZA del 27 giugno 1986 e n. 880/FPC/ZA del 7
gennaio  1987,  citate  tutte  nelle  premesse,  sono   ulteriormente
prorogate al 30 giugno 1988. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, addi' 6 ottobre 1987 
 
                                                 Il Ministro: Gaspari