IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; 
  Visto il decreto-legge 26 maggio  1984,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; 
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, con
il quale e' assegnata al fondo per la protezione civile la  somma  di
lire 8.500 milioni per gli interventi  di  ripristino  degli  edifici
danneggiati dal sisma del 9  settembre  1985  in  Umbria  secondo  le
modalita' della sopra indicata legge n. 363/84; 
  Vista la propria  ordinanza  n.  240/FPC/ZA  del  12  giugno  1984,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  166  del  18  giugno  1984,
concernente la disciplina dei criteri e  delle  modalita'  in  ordine
alla  riattazione  degli  edifici  e  delle  opere  danneggiate   dal
terremoto del 29 aprile 1984 in Umbria; 
  Viste le  delibere  della  giunta  regionale  dell'Umbria  n.  7838
dell'11 dicembre 1986 e n. 2490 del 15  aprile  1987,  con  le  quali
viene richiesta al Ministro per  il  coordinamento  della  protezione
civile la  emanazione  di  apposita  ordinanza  di  attuazione  delle
disposizioni di cui al citato art. 6, comma 2, della legge n. 120/87; 
  Considerato che nella sopracitata delibera n. 7838 dell'11 dicembre
1986 viene individuato il territorio della  regione  interessato  dal
sisma del 9 settembre 1985 nei comuni di S. Venanzo in  provincia  di
Terni, Fratta Todina e Montecastello di Vibio in provincia di Perugia
e  viene,  altresi',  richiesto  di  estendere  ai  detti  comuni  la
disciplina dell'ordinanza n. 240/FPC/ZA del  12  giugno  1984  con  i
relativi aggiornamenti per quanto attiene ai termini di scadenza; 
  Ravvisata l'opportunita' di aderire alle  richieste  della  regione
Umbria; 
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1. 
 
  La disciplina di cui all'ordinanza n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984
e' estesa ai comuni di San Venanzo, Fratta Todina e Montecastello  di
Vibio in provincia di Perugia, salvo quanto disposto  dai  successivi
articoli.