IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
                                  E 
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA 
 
  Visto l'art. 8, comma 12, della legge  22  dicembre  1986,  n.  910
(legge finanziaria 1987), in base al quale continuano  ad  applicarsi
nell'anno  1987,  in  materia  di   assunzioni   di   personale,   le
disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986); 
  Visto l'art. 6, comma 10, della legge  28  febbraio  1986,  n.  41,
recante: «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)», che  prescrive  il
divieto di assunzioni di personale  da  parte  delle  amministrazioni
dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal
successivo comma 17; 
  Visto il comma 18 dello stesso art. 6, che consente  al  Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del  tesoro  e
per la funzione pubblica,  sentito  il  Consiglio  dei  Ministri,  di
autorizzare,  con  separati  provvedimenti,  adottati  in   qualsiasi
momento al di fuori del  piano  annuale,  assunzioni  in  deroga  per
comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di  polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  da  comunicare  con  apposita
relazione illustrativa alle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la nota prot. n. 1/31629/6.16.2/87 in data  16  giugno  1987,
con  la  quale  il  Ministero  della  difesa  ha  chiesto  di  essere
autorizzato al richiamo in  servizio  di  quattro  ufficiali  per  il
periodo intercorrente tra la data di effettiva immissione in servizio
ed il 31 dicembre 1987, per soddisfare le esigenze  del  Dipartimento
della protezione civile; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
seduta dell'11 settembre 1987; 
 
                              Decreta: 
 
  Il Ministero della difesa e' autorizzato al  richiamo  in  servizio
dei  sottoelencati  quattro  ufficiali,  purche'  non   titolari   di
trattamento  di  quiescenza  privilegiato,  per   le   esigenze   del
Dipartimento della protezione civile: 
    1) gen. B. aus. Tilli Dino; 
    2) gen. B. aus. Rosati Gianfranco; 
    3) gen. B. (in ARQ fino al 29 ottobre  1987  e  in  aus.  dal  30
ottobre al 31 dicembre 1987) Innocenzi Ilio; 
    4) gen. B. aus. Marrocco Ermanno. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
    Roma, addi' 15 settembre 1987 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                Goria 
 
                       Il Ministro del tesoro 
                                Amato 
 
                Il Ministro per la funzione pubblica 
                               Santuz 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1987 
  Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 375