IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che consente al Ministro della sanita', sentito il parere del Consiglio superiore di sanita', di autorizzare con proprio decreto la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte, sottrazioni o speciali trattamenti; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 dell'11 giugno 1976, riguardante la disciplina della produzione e del commercio del caffe' decaffeinato; Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 14 gennaio 1980, riguardante la disciplina della produzione e del commercio del the' deteinato; Visto il progetto di direttiva del Consiglio CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardante i solventi di estrazione utilizzati nella fabbricazione delle derrate alimentari e dei loro ingredienti che fissa residui massimi di diclorometano pari a 10 ppm nel caffe' decaffeinato ed a 5 ppm nel the' deteinato; Ritenuto di procedere ad una modifica dei decreti ministeriali sopra citati nel senso di ridurre l'entita' dei residui di diclorometano attualmente previsti nel caffe' decaffeinato e nel the' deteinato, fissandoli pari a quelli riportati nel progetto di direttiva CEE sopra indicato; Ritenuto altresi' di procedere ad un aggiornamento delle caratteristiche chimico-fisiche e di purezza del diclorometano; Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 1 ottobre 1986; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Art. 1. Il residuo massimo di diclorometano tollerabile nel caffe' decaffeinato di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 20 maggio 1976 e' fissato pari a 10 ppm (espresso come diclorometano).
NOTE Note alle premesse: Il testo dell'art. 7 della legge n. 283/1962 e' il seguente: "Art. 7. - Il Ministro per la sanita' con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito". Nota all'art. 1: Il testo vigente dell'art. 1 del D.M. 20 maggio 1976, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 1. - E' consentita la decaffeinizzazione del caffe'. Il trattamento puo' essere effettuato mediante l'impiego dei seguenti solventi: "diclorometano" e "acetato di etile", aventi le caratteristiche chimico-fisiche e di purezza corrispondenti a quelle previste nell'allegato al presente decreto. Il prodotto cosi' ottenuto e posto in commercio deve corrispondere ai seguenti requisiti: caffe' crudo: non deve contenerne piu' dello 0,10 per cento di caffeina anidra riferita a 100 parti di sostanza secca; il residuo del solvente impiegato per l'estrazione della caffeina non deve superare le 10 parti per milione, espresso come diclorometano, nel caso che venga impiegato il diclorometano e le 50 parti per milione del caso che venga impiegato l'acetato di etile; l'umidita' non deve superare il valore dell'11 per cento del prodotto (tale valore va inteso come perdita di peso registrata a 100°C dopo 6 ore); caffe' torrefatto: non deve contenere piu' dello 0,10 per cento di caffeina anidra riferita a 100 parti di sostanza secca; il residuo del solvente impiegato per la estrazione della caffeina non deve superare le 10 parti per milione espresso come diclorometano, nel caso che venga impiegato il diclorometano e le 15 parti per milione nel caso che venga impiegato l'acetato di etile: l'umidita' non deve superare il valore del 5 per cento del peso del prodotto (tale valore va inteso come perdita di peso registrata a 100°C dopo 6 ore); estratto solubile di caffe' (essiccato o liofilizzato); non deve contenere piu' dello 0,30 per cento di caffeina anidra riferita a 100 parti di sostanza secca; il residuo del solvente impiegato per l'estrazione della caffeina non deve superare le 5 parti per milione, espresso come cloro, nel caso che venga impiegato il diclorometano, e le 5 parti per milione, nel caso che venga impiegato l'acetato di etile; l'umidita' non deve superare il valore del 4 per cento del peso del prodotto (tale valore va inteso come perdita di peso registrata a 70°C dopo 6 ore sotto una pressione ridotta di 40 mm di mercurio); il rapporto di estrazione tra caffe' decaffeinato di partenza e l'estratto solubile ottenuto non deve essere inferiore a 2,3".