IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle  bevande,  che  consente  al Ministro della sanita', sentito il
parere del Consiglio superiore di sanita', di autorizzare con proprio
decreto  la  produzione  ed  il  commercio  di  sostanze alimentari e
bevande   che   abbiano   subito  aggiunte,  sottrazioni  o  speciali
trattamenti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  maggio 1976, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  153  dell'11  giugno  1976,  riguardante  la
disciplina della produzione e del commercio del caffe' decaffeinato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 12 dicembre 1979, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  12  del  14  gennaio  1980,  riguardante  la
disciplina della produzione e del commercio del the' deteinato;
  Visto  il  progetto  di  direttiva  del  Consiglio  CEE relativa al
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli Stati membri riguardante i
solventi  di  estrazione utilizzati nella fabbricazione delle derrate
alimentari  e  dei  loro  ingredienti  che  fissa  residui massimi di
diclorometano  pari  a  10 ppm nel caffe' decaffeinato ed a 5 ppm nel
the' deteinato;
  Ritenuto  di  procedere  ad  una  modifica dei decreti ministeriali
sopra   citati   nel  senso  di  ridurre  l'entita'  dei  residui  di
diclorometano attualmente previsti nel caffe' decaffeinato e nel the'
deteinato,  fissandoli  pari  a  quelli  riportati  nel  progetto  di
direttiva CEE sopra indicato;
  Ritenuto   altresi'   di   procedere   ad  un  aggiornamento  delle
caratteristiche chimico-fisiche e di purezza del diclorometano;
  Vista  la  relazione  della  Direzione  generale per l'igiene degli
alimenti e la nutrizione in data 1 ottobre 1986;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il   residuo   massimo  di  diclorometano  tollerabile  nel  caffe'
decaffeinato  di  cui  all'art.  1 del decreto ministeriale 20 maggio
1976 e' fissato pari a 10 ppm (espresso come diclorometano).
 
          NOTE

          Note alle premesse:
            Il  testo  dell'art.  7  della  legge  n.  283/1962 e' il
          seguente:
            "Art.  7.  -  Il  Ministro  per  la  sanita'  con proprio
          decreto,  sentito  il  Consiglio superiore di sanita', puo'
          consentire  la  produzione  ed  il  commercio  di  sostanze
          alimentari   e   bevande  che  abbiano  subito  aggiunte  o
          sottrazioni  o  speciali trattamenti ivi compreso l'impiego
          di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici,
          ormoni,  prescrivendo,  del  pari, anche le indicazioni che
          debbono essere riportate sul prodotto finito".

          Nota all'art. 1:
            Il  testo  vigente  dell'art.  1 del D.M. 20 maggio 1976,
          come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  1.  -  E'  consentita  la  decaffeinizzazione  del
          caffe'.  Il  trattamento  puo'  essere  effettuato mediante
          l'impiego dei seguenti solventi: "diclorometano" e "acetato
          di  etile",  aventi le caratteristiche chimico-fisiche e di
          purezza  corrispondenti  a quelle previste nell'allegato al
          presente decreto.
            Il  prodotto  cosi'  ottenuto  e  posto in commercio deve
          corrispondere ai seguenti requisiti:
              caffe'  crudo:  non deve contenerne piu' dello 0,10 per
          cento  di  caffeina anidra riferita a 100 parti di sostanza
          secca;  il  residuo del solvente impiegato per l'estrazione
          della  caffeina  non deve superare le 10 parti per milione,
          espresso  come  diclorometano, nel caso che venga impiegato
          il  diclorometano  e  le  50 parti per milione del caso che
          venga  impiegato  l'acetato  di  etile; l'umidita' non deve
          superare  il  valore  dell'11  per cento del prodotto (tale
          valore  va  inteso  come perdita di peso registrata a 100°C
          dopo 6 ore);
              caffe'  torrefatto:  non deve contenere piu' dello 0,10
          per  cento  di  caffeina  anidra  riferita  a  100 parti di
          sostanza  secca;  il  residuo del solvente impiegato per la
          estrazione della caffeina non deve superare le 10 parti per
          milione  espresso  come  diclorometano,  nel caso che venga
          impiegato  il  diclorometano  e le 15 parti per milione nel
          caso che venga impiegato l'acetato di etile: l'umidita' non
          deve  superare  il  valore  del  5  per  cento del peso del
          prodotto  (tale  valore  va  inteso  come  perdita  di peso
          registrata a 100°C dopo 6 ore);
              estratto solubile di caffe' (essiccato o liofilizzato);
              non  deve  contenere  piu'  dello  0,30  per  cento  di
          caffeina anidra riferita a 100 parti di sostanza secca;
              il  residuo  del  solvente  impiegato  per l'estrazione
          della  caffeina  non  deve superare le 5 parti per milione,
          espresso  come  cloro,  nel  caso  che  venga  impiegato il
          diclorometano, e le 5 parti per milione, nel caso che venga
          impiegato  l'acetato di etile; l'umidita' non deve superare
          il  valore  del  4  per  cento  del peso del prodotto (tale
          valore  va  inteso  come  perdita di peso registrata a 70°C
          dopo  6  ore  sotto  una  pressione  ridotta  di  40  mm di
          mercurio);   il   rapporto   di   estrazione   tra   caffe'
          decaffeinato di partenza e l'estratto solubile ottenuto non
          deve essere inferiore a 2,3".