UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Viste le leggi 7 luglio 1886, n. 3036, e 14 luglio 1887, n. 4238; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari Grazia e Giustizia e dei Culti; Sentito il Consiglio dei Ministri, Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Al ruolo organico del personale della Direzione generale del Fondo per il Culto, approvato con Nostro decreto 2 agosto 1884, n. 2601, sono aggiunti, per il servizio dell'Asse ecclesiastico e del Fondo di religione e di beneficenza della citta' di Roma, i posti indicati nella unita tabella, vista d'ordine Nostro dal Ministro proponente.