UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 7 luglio 1886, n. 3036, e 14 luglio 1887, n. 4238; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per gli affari Grazia e Giustizia e dei Culti; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al ruolo organico del personale della Direzione generale del  Fondo
per il Culto, approvato con Nostro decreto 2 agosto  1884,  n.  2601,
sono aggiunti, per il servizio dell'Asse ecclesiastico e del Fondo di
religione e di beneficenza della citta' di  Roma,  i  posti  indicati
nella unita tabella, vista d'ordine Nostro dal Ministro proponente.