IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.
721, e successive modificazioni ed  integrazioni,  con  il  quale  e'
stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del
personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi
dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Considerato  che,  a  norma  della  predetta  legge  n.  775  e del
regolamento elettorale di applicazione, occorre  indire  le  elezioni
per  la  nomina  di  quattro  titolari  e  di quattro supplenti quali
rappresentanti, in seno al consiglio  di  amministrazione  di  questo
Ministero;
  Vista  la  comunicazione  in  data 27 novembre 1987 con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento  per  la  funzione
pubblica,  indica  l'opportunita' di stabilire la data delle elezioni
per i giorni 22 e 23 maggio 1988;
  Sentito il consiglio di amministrazione che, nelle sedute del 2 e 9
dicembre 1987, ha espresso il  proprio  avviso  sulla  individuazione
delle  circoscrizioni  elettorali  ed  ha  proposto  le  terne per la
designazione dei componenti della commissione elettorale  centrale  e
delle commissioni elettorali circoscrizionali;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le  elezioni  per  la  nomina  dei rappresentanti del personale nel
consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia sono
indette  per i giorni 22 e 23 maggio 1988 e si svolgeranno, il giorno
22, dalle ore 8 alle ore 20, ed il giorno 23, dalle ore  8  alle  ore
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