IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; Considerato che, a norma della predetta legge n. 775 e del regolamento elettorale di applicazione, occorre indire le elezioni per la nomina di quattro titolari e di quattro supplenti quali rappresentanti, in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero; Vista la comunicazione in data 27 novembre 1987 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la funzione pubblica, indica l'opportunita' di stabilire la data delle elezioni per i giorni 22 e 23 maggio 1988; Sentito il consiglio di amministrazione che, nelle sedute del 2 e 9 dicembre 1987, ha espresso il proprio avviso sulla individuazione delle circoscrizioni elettorali ed ha proposto le terne per la designazione dei componenti della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali; Decreta: Art. 1. Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia sono indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988 e si svolgeranno, il giorno 22, dalle ore 8 alle ore 20, ed il giorno 23, dalle ore 8 alle ore 14.