Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Trani, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Monopoli, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Gallipoli, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Molfetta, a partire dal 31 agosto 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Manfredonia, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Barletta, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Bari, a partire dal 31 agosto 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Marsala, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Gaeta, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Porto Empedocle, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'Ente autonomo del porto di Savona, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Ente autonomo in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Vibo Valentia, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Pozzuoli, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Catania, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Castellammare di Stabia, a partire dal 1 marzo 1987 al 31 maggio 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Gela, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Imperia, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Monfalcone, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Siracusa, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Ravenna, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Porto S. Stefano, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Pescara, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Milazzo, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Trieste, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Messina, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Lipari, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Crotone, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Civitavecchia, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Ancona, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Genova, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Palermo, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni in favore dei lavoratori dipendenti dall'Ente autonomo del porto di Trieste, a partire dal 1 marzo 1987 al 31 maggio 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Ente autonomo in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Sant'Antioco, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Viareggio, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Torre Annunziata, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Termini Imerese, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Riposto, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Salerno, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Anzio, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Porto Nogaro, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Chioggia, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Napoli, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Venezia, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Mazara del Vallo, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Trapani, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Licata, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. |tfe |taj Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Savona, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Livorno, a partire dal 1 giu gno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Augusta, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Baia, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Castellammare di Stabia, a partire dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.