Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori  dipendenti  dalla  Compagnia  portuale  di  Trani,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia  portuale  di  Monopoli,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale  di  Gallipoli,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia  portuale  di  Molfetta,  a
partire  dal  31 agosto 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Manfredonia,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia  portuale  di  Barletta,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Bari, a partire
dal 31 agosto 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art.
8 del  decreto-legge  17  dicembre  1986,  n.  873,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  Compagnia  portuale  di  Marsala,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori  dipendenti  dalla  Compagnia  portuale  di  Gaeta,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  Compagnia   portuale   di   Porto
Empedocle,  a  partire  dal 1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi'
come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873,
convertito,  con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dall'Ente autonomo del porto di  Savona,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   L'Ente  autonomo  in  questione  e'  esente  dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Vibo  Valentia,
a partire dal 1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia  portuale  di  Pozzuoli,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  Compagnia  portuale  di  Catania,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con   decreto   ministeriale  23  novembre  1987  e'  disposta  la
corresponsione di una indennita'  pari  all'importo  del  trattamento
massimo   straordinario  di  integrazione  salariale  previsto  dalle
vigenti  disposizioni  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
Compagnia portuale di Castellammare di Stabia, a partire dal 1› marzo
1987  al  31  maggio  1987,  cosi'  come  previsto  dall'art.  8  del
decreto-legge   17   dicembre   1986,   n.   873,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Gela, a partire
dal 1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art.
8 del  decreto-legge  17  dicembre  1986,  n.  873,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  Compagnia  portuale  di  Imperia,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di  Monfalcone,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
  Si  applicano  ai  lavoratori  sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia  portuale  di  Siracusa,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  Compagnia  portuale  di  Ravenna,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori  dipendenti  dalla  Compagnia  portuale  di  Porto  S.
Stefano, a partire dal 1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come
previsto dall'art. 8 del decreto-legge  17  dicembre  1986,  n.  873,
convertito,  con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  Compagnia  portuale  di  Pescara,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  Compagnia  portuale  di  Milazzo,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  Compagnia  portuale  di  Trieste,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
  Si  applicano  ai  lavoratori  sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  Compagnia  portuale  di  Messina,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla  Compagnia  portuale  di  Lipari,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  Compagnia  portuale  di  Crotone,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di  Civitavecchia,
a partire dal 1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla  Compagnia  portuale  di  Ancona,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla  Compagnia  portuale  di  Genova,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
  Si  applicano  ai  lavoratori  sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  Compagnia  portuale  di  Palermo,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con   decreto   ministeriale  23  novembre  1987  e'  disposta  la
corresponsione di una indennita'  pari  all'importo  del  trattamento
massimo   straordinario  di  integrazione  salariale  previsto  dalle
vigenti disposizioni in favore dei  lavoratori  dipendenti  dall'Ente
autonomo  del  porto  di  Trieste,  a partire dal 1› marzo 1987 al 31
maggio 1987, cosi' come previsto dall'art.  8  del  decreto-legge  17
dicembre  1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13
febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   L'Ente  autonomo  in  questione  e'  esente  dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Sant'Antioco, a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale  di  Viareggio,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  Compagnia   portuale   di   Torre
Annunziata,  a  partire dal 1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi'
come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873,
convertito,  con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  Compagnia  portuale  di   Termini
Imerese, a partire dal 1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come
previsto dall'art. 8 del decreto-legge  17  dicembre  1986,  n.  873,
convertito,  con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  Compagnia  portuale  di  Riposto,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  Compagnia  portuale  di  Salerno,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori  dipendenti  dalla  Compagnia  portuale  di  Anzio,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Porto Nogaro, a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia  portuale  di  Chioggia,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla  Compagnia  portuale  di  Napoli,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  Compagnia  portuale  di  Venezia,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  Compagnia  portuale  di  Mazara  del
Vallo,  a  partire dal 1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come
previsto dall'art. 8 del decreto-legge  17  dicembre  1986,  n.  873,
convertito,  con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  Compagnia  portuale  di  Trapani,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla  Compagnia  portuale  di  Licata,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.  |tfe |taj
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla  Compagnia  portuale  di  Savona,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  Compagnia  portuale  di  Livorno,  a
partire  dal 1› giu gno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  Compagnia  portuale  di  Augusta,  a
partire  dal  1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Baia, a partire
dal 1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi' come previsto dall'art.
8 del  decreto-legge  17  dicembre  1986,  n.  873,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale  di  Castellammare
di  Stabia,  a  partire dal 1› giugno 1987 al 31 dicembre 1987, cosi'
come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873,
convertito,  con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai  lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   La Compagnia portuale in questione e' esente dal contributo di cui
all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.