Si comunica che questo Ministero al fine di chiarire la disposizione di cui al terzultimo capoverso della circolare n. 42 del 12 giugno 1987 ed in conformita' alla decisione della commissione CEE del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'art. 115 del Trattato CEE (art. 4), e' venuto nella determinazione di modificare il terzultimo capoverso della circolare n. 42/87 concernente le importazioni di banane fresche, sostituendo la disposizione di cui all'indicato capoverso come segue: "L'importazione di banane fresche originarie e provenienti da Paesi terzi, consentita nei limiti della quota contingentale fissata, con il sistema 'dogana controllata' e' subordinata alla presentazione, all'atto dello sdoganamento, oltre che dei documenti di rito anche del relativo certificato di origine. Per quanto attiene alla comprova dell'origine del prodotto originario dei Paesi della zona A3, posto in libera pratica nella CEE, l'importatore e' tenuto ad indicarne l'origine sulla dichiarazione in dogana e/o sulla domanda di autorizzazione. Prove supplementari possono essere richieste, all'atto dello sdoganamento se seri e fondati dubbi lo rendono indispensabile ai fini dell'accertamento dell'origine effettiva della merce in questione. In tal caso, comunque, la richiesta di tali prove supplementari non puo' di per se' ostacolare l'importazione della merce stessa. Relativamente alle importazioni di banane fresche originarie e provenienti da Paesi CEE, PTOM, ACP, il prodotto deve essere accompagnato da documentazione idonea a comprovarne l'origine". Il Ministro: RUGGIERO