Si   comunica   che   questo  Ministero  al  fine  di  chiarire  la
disposizione di cui al terzultimo capoverso della circolare n. 42 del
12 giugno 1987 ed in conformita' alla decisione della commissione CEE
del 22 luglio  1987,  relativa  alle  misure  di  sorveglianza  e  di
protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere
in applicazione dell'art. 115 del Trattato CEE (art.  4),  e'  venuto
nella  determinazione  di  modificare  il  terzultimo capoverso della
circolare n. 42/87 concernente le  importazioni  di  banane  fresche,
sostituendo la disposizione di cui all'indicato capoverso come segue:
  "L'importazione di banane fresche originarie e provenienti da Paesi
terzi, consentita nei limiti della quota contingentale  fissata,  con
il  sistema  'dogana  controllata' e' subordinata alla presentazione,
all'atto dello sdoganamento, oltre che dei documenti  di  rito  anche
del relativo certificato di origine.
  Per   quanto   attiene  alla  comprova  dell'origine  del  prodotto
originario dei Paesi della zona A3, posto  in  libera  pratica  nella
CEE,   l'importatore   e'   tenuto   ad   indicarne  l'origine  sulla
dichiarazione in dogana e/o sulla domanda di autorizzazione.
  Prove   supplementari  possono  essere  richieste,  all'atto  dello
sdoganamento se seri e fondati dubbi  lo  rendono  indispensabile  ai
fini   dell'accertamento   dell'origine   effettiva  della  merce  in
questione.  In  tal  caso,  comunque,  la  richiesta  di  tali  prove
supplementari  non  puo'  di  per se' ostacolare l'importazione della
merce stessa.
  Relativamente  alle  importazioni  di  banane  fresche originarie e
provenienti  da  Paesi  CEE,  PTOM,  ACP,  il  prodotto  deve  essere
accompagnato da documentazione idonea a comprovarne l'origine".
                                                Il Ministro: RUGGIERO