IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 25 giugno 1987 della societa' per azioni SAI - Societa' assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di un tasso di premio di tariffa relativo ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore; Vista la nota in data 24 settembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: E' approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il seguente tasso di premio relativo ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, presentato dalla societa' per azioni SAI - Societa' assicuratrice industriale, con sede in Torino: tasso di premio di tariffa di L. 24,43, per ogni 1000 lire di capitale assicurato, relativo ad una testa di eta' 66 e per una durata contrattuale pari a cinque anni, non compreso nella tariffa n. 92 - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n - approvata con decreto ministeriale del 30 ottobre 1978. Roma, addi' 14 dicembre 1987 Il Ministro: BATTAGLIA