IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda in data 25 giugno 1987 della societa' per azioni
SAI - Societa' assicuratrice industriale, con sede in Torino,  intesa
ad  ottenere l'approvazione di un tasso di premio di tariffa relativo
ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore;
  Vista la nota in data 24 settembre 1987 con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha   comunicato   che   non   esistono   elementi   ostativi
all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
  E'  approvato,  secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, il
seguente tasso di premio relativo ad  una  tariffa  di  assicurazione
sulla  vita  in  vigore,  presentato  dalla societa' per azioni SAI -
Societa' assicuratrice industriale, con sede in Torino:
   tasso  di  premio  di  tariffa  di L. 24,43, per ogni 1000 lire di
capitale assicurato, relativo ad una testa  di  eta'  66  e  per  una
durata contrattuale pari a cinque anni, non compreso nella tariffa n.
92 - assicurazione temporanea per il caso di  morte  a  premio  annuo
costante di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n - approvata
con decreto ministeriale del 30 ottobre 1978.
   Roma, addi' 14 dicembre 1987
                                               Il Ministro: BATTAGLIA