IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande in data 3 aprile 1987, 19 maggio 1987 e 3 luglio
1987 della societa' per azioni  Savoia  vita,  con  sede  in  Milano,
intese  ad  ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza
da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore;
  Vista la nota in data 30 settembre 1987 con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha   comunicato   che   non   esistono   elementi   ostativi
all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta:
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti condizioni speciali di polizza, da applicare ad una  tariffa
di assicurazione sulla vita' in vigore, presentate dalla societa' per
azioni Savoia vita, con sede in Milano:
   condizioni  speciali  di  polizza  per  l'assicurazione in caso di
morte conseguente a suicidio, da  applicare  alla  tariffa  n.  25  -
assicurazione   di  rendita  temporanea  per  il  caso  di  morte  di
annualita',  semestralita',  trimestralita',  mensilita'  posticipate
certe  a  premio  unico,  approvata  con  decreto ministeriale del 30
ottobre 1978.
  Tali condizioni potranno essere adottate qualora:
   il contratto sia stato stipulato a garanzia di un prestito o di un
mutuo concesso da un ente o da un istituto  di  credito  che  risulti
unico beneficiario della polizza;
   la durata contrattuale sia compresa fra cinque e dieci anni;
   il  capitale  massimo assicurabile non ecceda l'importo di lire 50
milioni.
    Roma, addi' 14 dicembre 1987
                                               Il Ministro: BATTAGLIA