IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Viste le proprie ordinanze n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1987 e n. 1120/FPC del 12 agosto 1987 in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia; Vista la nota n. 2738/bis/Gab. del 22 settembre 1987, con la quale il prefetto di Sondrio rappresenta la necessita' di disporre una proroga delle autorizzazioni alla assunzione di personale con contrato di diritto privato a tempo determinato concesse con le ordinanze sopra citate in favore dei comuni di Livigno e di Grosio; Ravvisata l'opportunita' di aderire alla predetta richiesta; Dispone: Art. 1. Le autorizzazioni alle assunzioni straordinarie, disposte in favore dei comuni di Livigno e Grosio con le ordinanze menzionate nelle premesse, sono prorogate per un periodo di tre mesi.