IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Viste  le  proprie  ordinanze  n.  1106/FPC/ZA  del 28 luglio 1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4  agosto  1987  e  n.
1120/FPC  del 12 agosto 1987 in corso di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della regione Lombardia;
  Vista  la nota n. 2738/bis/Gab. del 22 settembre 1987, con la quale
il prefetto di Sondrio rappresenta  la  necessita'  di  disporre  una
proroga   delle  autorizzazioni  alla  assunzione  di  personale  con
contrato di diritto privato  a  tempo  determinato  concesse  con  le
ordinanze sopra citate in favore dei comuni di Livigno e di Grosio;
  Ravvisata l'opportunita' di aderire alla predetta richiesta;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Le autorizzazioni alle assunzioni straordinarie, disposte in favore
dei comuni di Livigno e Grosio  con  le  ordinanze  menzionate  nelle
premesse, sono prorogate per un periodo di tre mesi.