IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto   il   testo   unico   delle   leggi   in  materia  di  tasse
automobilistiche,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  2  della  legge  12  dicembre  1973, n. 820, che da'
facolta' al Ministro  delle  finanze  di  concedere  l'esenzione  dal
pagamento  delle  tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e
rimorchi  temporaneamente  importati  dall'estero,  quando   sussista
reciprocita' di trattamento tributario;
  Visto  l'accordo  italo-iugoslavo  firmato  a Belgrado il 27 luglio
1960, ratificato e reso esecutivo in Italia  con  legge  23  novembre
1966, n. 1176;
                               Decreta:
  Le  trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti
al trasporto internazionale di merci, importati temporaneamente dalla
Jugoslavia  ed  appartenenti a persone ivi residenti stabilmente sono
esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche  di  cui  al  primo
comma  dell'art.  36  dell'accordo  di  Belgrado  del 27 luglio 1960,
ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 23 novembre 1966,  n.
1176.
  Il  trattamento  tributario di cui al presente comma e' subordinato
alla sussistenza della reciprocita' di trattamento.
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 8 gennaio 1988
                                                    Il Ministro: GAVA