IL MINISTRO
                      DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto   il   decreto   luogotenenziale  16  gennaio  1946,  n.  12,
concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
  Visto  il  decreto-legge  6  giugno  1956,  n. 476, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente  nuove
norme  valutarie  ed istituzione di un mercato libero di biglietti di
Stato e di banca esteri;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  aprire contingenti di importazione di
merci dal Giappone, per il periodo 1› ottobre 1987-30 settembre 1988,
ed in taluni casi per i periodi 1› novembre 1987-31 ottobre 1988 e 1›
dicembre  198730  novembre  1988,  e  di  stabilire  i   criteri   di
ripartizione dei contingenti medesimi;
  Visto   il   decreto   ministeriale   27  luglio  1987  concernente
"Importazione di alcune merci di origine giapponese";
  Considerato  che  contro  il predetto decreto ministeriale e' stato
esperito ricorso al tribunale amministrativo regionale del  Lazio,  e
che, con ordinanza del 28 ottobre 1987, il predetto T.A.R. ha accolto
la domanda incidentale di sospensione limitatamente ai  contratti  di
acquisto gia' conclusi alla data del 12 agosto 1987;
  Considerata,  peraltro,  l'impossibilita'  di stabilire due diversi
sistemi di gestione di uno stesso contingente per contratti stipulati
anteriormente o successivamente alla citata data del 12 agosto 1987;
  Ritenuta,  pertanto,  l'opportunita' di sospendere provvisoriamente
l'applicazione del citato decreto  ministeriale  27  luglio  1987  in
attesa della decisione del T.A.R. sul merito del ricorso stesso;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per  il  periodo  1›  ottobre  1987-30 settembre 1988 i contingenti
d'importazione  dal  Giappone  sono  stabiliti  per  i  prodotti,   i
quantitativi ed i valori di cui all'allegato A del presente decreto e
sono posti in distribuzione secondo le modalita' di cui ai successivi
articoli.
  I contingenti relativi ai motocicli ed alle autovetture fuoristrada
sono aperti, rispettivamente, dal 1› novembre 1987 al 31 ottobre 1988
e dal 1› dicembre 1987 al 30 novembre 1988.