IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 3 della legge 1 marzo 1986, n. 64, riguardante l'istituzione del Dipartimento per il Mezzogiorno; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12, relativo all'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno; Considerato che l'art. 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 1987, prevede che i servizi del Dipartimento sono articolati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Ritenuta la necessita' di dare attuazione alla disposizione di cui sopra; Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Decreta: Art. 1. 1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge, nonche' di quelle delegategli ai sensi dell'art. 2 della legge 1 marzo 1986, n. 64, relativamente all'attivita' di coordinamento, si avvale del Dipartimento del Mezzogiorno, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e posto a sua disposizione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12. A tal fine il Ministro impartisce le direttive generali e specifiche, definisce i criteri per lo svolgimento dell'attivita' del Dipartimento e ne verifica l'attuazione anche con riferimento ai risultati conseguiti. 2. Il capo del Dipartimento attua le direttive impartite dal Ministro con l'osservanza dei criteri anzidetti, curando la predisposizione degli adempimenti istruttori, tecnici e amministrativi, per l'espletamento dei compiti e delle attivita' previsti dal presente decreto.