IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  3  della  legge  1›  marzo  1986, n. 64, riguardante
l'istituzione del Dipartimento per il Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987,
n. 12, relativo all'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno;
  Considerato   che  l'art.  3,  comma  3,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 12 del 1987, prevede che i servizi del
Dipartimento sono articolati con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  su  proposta  del   Ministro   per   gli   interventi
straordinari nel Mezzogiorno;
  Ritenuta  la necessita' di dare attuazione alla disposizione di cui
sopra;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per
l'esercizio delle funzioni  attribuitegli  dalla  legge,  nonche'  di
quelle delegategli ai sensi dell'art. 2 della legge 1› marzo 1986, n.
64, relativamente  all'attivita'  di  coordinamento,  si  avvale  del
Dipartimento  del Mezzogiorno, istituito nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei Ministri  e  posto  a  sua  disposizione  ai  sensi
dell'art.  1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19
gennaio 1987, n. 12. A tal fine il Ministro impartisce  le  direttive
generali  e  specifiche,  definisce  i  criteri  per  lo  svolgimento
dell'attivita' del Dipartimento e ne verifica l'attuazione anche  con
riferimento ai risultati conseguiti.
  2.  Il  capo  del  Dipartimento  attua  le  direttive impartite dal
Ministro  con  l'osservanza  dei  criteri   anzidetti,   curando   la
predisposizione    degli    adempimenti    istruttori,    tecnici   e
amministrativi, per l'espletamento  dei  compiti  e  delle  attivita'
previsti dal presente decreto.