IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748; Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Vista la propria ordinanza n. 34/FPC del 19 ottobre 1983 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 ottobre 1983 concernente il trasporto gratuito dei nuclei familiari sfollati da Pozzuoli e sistemati altrove a causa del bradisismo, prorogata, da ultimo, con ordinanza n. 876/FPC/ZA del 30 dicembre 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1987; Vista la propria ordinanza n. 1073/FPC/ZA del 23 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 1987 concernente disposizioni agevolative per gli spostamenti dei nuclei familiari puteolani sfollati altrove; Vista la nota n. 540/BRA/G/AB dell'8 gennaio 1988 con la quale la prefettura di Napoli ha espresso parere favorevole ad una ulteriore proroga, richiesta dal comune di Pozzuoli con telegramma n. 921 dell'8 gennaio 1988, delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 1073/FPC/ZA del 23 luglio 1987 sopra citata fino al 31 marzo 1988, previo rigoroso accertamento, da parte del sindaco di Pozzuoli, della spettanza agli aventi diritto del beneficio in questione; Ravvisata la opportunita' di aderire alla predetta richiesta; Dispone: Articolo unico Il termine del 31 dicembre 1987 di cui all'ordinanza n. 1073/FPC/ZA del 23 luglio 1987 relativo alle agevolazioni per gli spostamenti dei nuclei puteolani tuttora sfollati e sistemati altrove, e' differito al 31 marzo 1988. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 13 gennaio 1988 Il Ministro: GASPARI