IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1047/FPC/ZA  del  4  luglio 1987
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 1987 con  la
quale,  da  ultimo,  e'  stata  prorogata  fino  al 30 settembre 1987
l'indennita'  a  favore   dei   proprietari   di   immobili   offerti
spontaneamente   e   destinati   al  ricovero  dei  nuclei  familiari
sgomberati da Pozzuoli a causa del bradisismo;
  Visto  il fonogramma n. 56108 del 18 settembre 1987 con il quale il
sindaco di Pozzuoli ha chiesto, tra l'altro, la proroga  fino  al  31
dicembre 1987 del beneficio sopra indicato;
  Viste  le note n. 540/BRA/GAB del 28 settembre, 27 ottobre 1987 e 8
gennaio 1988 con le  quali  il  prefetto  di  Napoli  esprime  parere
favorevole  circa  una  ulteriore  proroga fino al 30 aprile 1988 del
beneficio in argomento;
  Ravvisata pertanto la necessita' di aderire a quanto richiesto;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Il  termine  del  30  settembre  1987  di  cui  alla  ordinanza  n.
1047/FPC/ZA citata in premessa, relativo  alla  corresponsione  della
indennita'   in   favore   dei   proprietari   di   immobili  offerti
spontaneamente, destinati ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli,
e' ulteriormente differito al 30 aprile 1988.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 13 gennaio 1988
                                      Il Ministro: GASPARI