IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748; Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Vista la propria ordinanza n. 1044/FPC/ZA del 4 luglio 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 1987 con la quale e' stata disposta, da ultimo, la proroga, fino al 30 settembre 1987, del contributo in favore dei proprietari di abitazioni locate e sgomberate nel comune di Pozzuoli; Visto il fonogramma n. 56108 del 18 settembre 1987 con il quale il sindaco di Pozzuoli rappresenta la necessita' di prorogare il beneficio sopra citato, fino al 31 dicembre 1987; Viste le note 540/BRA/GAB del 28 settembre e 27 ottobre 1987 con le quali il prefetto di Napoli esprime parere favorevole circa una proroga della concessione del predetto contributo fino al 31 dicembre 1987; Ravvisata, quindi, l'opportunita' di accedere alla citata richiesta; Dispone: Articolo unico E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1987 il termine del 30 settembre 1987 di cui alla ordinanza n. 1044/FPC/ZA citata nelle premesse, relativo al contributo previsto in favore dei proprietari di abitazioni ubicate nel comune di Pozzuoli per le quali sia operativa la sospensione del rapporto locatizio. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 13 gennaio 1988 Il Ministro: GASPARI