IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2797,   e   successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986,
n. 938, di istituzione presso l'Universita'  degli  studi  di  Parma,
della  facolta'  di  ingegneria, con i corsi di laurea in: ingegneria
civile (sezione  idraulica),  ingegneria  elettronica  ed  ingegneria
meccanica;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  degli  studi  di  Parma e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Parma, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nell'art.  1,  concernente  le  facolta' e scuole che costituiscono
l'Universita', dopo il punto 6), con il conseguente scorrimento della
numerazione  dei  punti  successivi,  e'  inserita con il punto 7) la
facolta' di ingegneria.
  Nell'art.  90,  relativo  alla  facolta'  di  scienze  matematiche,
fisiche e naturali, e' soppresso l'ultimo comma.
  Dopo  l'art.  122, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono soppressi  l'intitolazione:  "biennio
di  studi  propedeutici  per  la laurea in ingegneria" e gli articoli
123, 124 e 125.