IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986, n. 938, di istituzione presso l'Universita' degli studi di Parma, della facolta' di ingegneria, con i corsi di laurea in: ingegneria civile (sezione idraulica), ingegneria elettronica ed ingegneria meccanica; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Nell'art. 1, concernente le facolta' e scuole che costituiscono l'Universita', dopo il punto 6), con il conseguente scorrimento della numerazione dei punti successivi, e' inserita con il punto 7) la facolta' di ingegneria. Nell'art. 90, relativo alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, e' soppresso l'ultimo comma. Dopo l'art. 122, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono soppressi l'intitolazione: "biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria" e gli articoli 123, 124 e 125.