IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il proprio decreto 20 dicembre 1982 recante "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori d'incendio portatili, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983; Visto l'errata-corrige al suddetto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1983; Visto il proprio decreto 7 luglio 1983, concernente alcune modificazioni al citato decreto ministeriale 20 dicembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 luglio 1983; Visto il proprio decreto 7 novembre 1985, concernente la proroga del termine previsto al punto 11.1 dell'allegato B al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 27 novembre 1985; Visto il proprio decreto 16 gennaio 1987, concernente "Estintori d'incendio portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982: integrazioni delle norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1985", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1987; Visto il proprio decreto 15 luglio 1987, concernente la proroga alla data 1 gennaio 1988 del termine previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 16 gennaio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1987; Considerata la necessita' di precisare ulteriormente l'oggetto ed il campo di applicazione del gia' citato decreto ministeriale 20 dicembre 1982; Rilevata altresi' la necessita' di uniformare il termine 1 gennaio 1988 specificato dal sopraindicato decreto ministeriale 15 luglio 1987 con quello fissato, per il completamento dell'istanza intesa ad ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, dall'art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1987; Decreta: Art. 1. Il testo del primo comma del punto 1.1 dell'allegato A al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 nonche' quello del punto 3 dell'allegato B al decreto stesso sono entrambi cosi' sostituiti: "Le presenti norme riguardano qualsivoglia estintore d'incendio portatile, salvo diverse disposizioni di legge concernenti specifici impieghi particolari".