IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto il proprio decreto 20 dicembre 1982 recante "Norme tecniche e
procedurali, relative agli estintori d'incendio  portatili,  soggetti
all'approvazione  di  tipo  da  parte  del  Ministero  dell'interno",
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  19
del 20 gennaio 1983;
  Visto   l'errata-corrige  al  suddetto  decreto,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1983;
  Visto   il  proprio  decreto  7  luglio  1983,  concernente  alcune
modificazioni  al  citato  decreto  ministeriale  20  dicembre  1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 luglio 1983;
  Visto  il  proprio  decreto 7 novembre 1985, concernente la proroga
del termine  previsto  al  punto  11.1  dell'allegato  B  al  decreto
ministeriale 20 dicembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
279 del 27 novembre 1985;
  Visto  il  proprio  decreto 16 gennaio 1987, concernente "Estintori
d'incendio  portatili  di  tipo  approvato  ai  sensi   del   decreto
ministeriale  20 dicembre 1982: integrazioni delle norme procedurali,
commercializzazione e proroga dei termini previsti  dall'art.  2  del
decreto  ministeriale  7  novembre  1985",  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1987;
  Visto  il  proprio  decreto  15 luglio 1987, concernente la proroga
alla data 1› gennaio  1988  del  termine  previsto  dall'art.  4  del
decreto  ministeriale  16  gennaio  1987,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1987;
  Considerata  la  necessita' di precisare ulteriormente l'oggetto ed
il campo di applicazione del  gia'  citato  decreto  ministeriale  20
dicembre 1982;
  Rilevata altresi' la necessita' di uniformare il termine 1› gennaio
1988 specificato dal sopraindicato  decreto  ministeriale  15  luglio
1987  con quello fissato, per il completamento dell'istanza intesa ad
ottenere  il  rilascio  del  nulla-osta  provvisorio  di  prevenzione
incendi,  dall'art.  5  del  decreto-legge  29 dicembre 1987, n. 534,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1987;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  testo  del primo comma del punto 1.1 dell'allegato A al decreto
ministeriale  20  dicembre  1982   nonche'   quello   del   punto   3
dell'allegato B al decreto stesso sono entrambi cosi' sostituiti:
  "Le  presenti  norme  riguardano  qualsivoglia estintore d'incendio
portatile, salvo diverse disposizioni di legge concernenti  specifici
impieghi particolari".