IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Vista la legge 24 dicembre 1987, n. 525, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988; Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto che il 1 febbraio 1988 verranno in scadenza i buoni del Tesoro biennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 23 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1986 e buoni del Tesoro triennali 12% emessi con decreto ministeriale 18 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 1985; Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei cennati buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12%, e a sottoscrizioni in contanti; detta emissione e' incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico; D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/2/00182 del 27 gennaio 1988; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1 febbraio 1992 per un importo nominale pari all'ammontare dei titoli sottoscritti in contanti, nonche', per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12% di scadenza 1 febbraio 1988 e comunque non superiore al livello massimo del ricorso al mercato finanziario previsto dalla legge che autorizza l'esercizio provvisorio dell'anno finanziario 1988, al netto delle emissioni gia' effettuate. Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 1 febbraio 1988 e termineranno il giorno 5 dello stesso mese, quelle di sottoscrizione avranno inizio il 1 febbraio 1988 e termineranno il giorno 3 dello stesso mese. In relazione all'andamento dei rinnovi, la Banca d'Italia ha altresi' facolta' di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei detti buoni del Tesoro poliennali non rinnovati, nonche' di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti. Il predetto importo e' incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11%, pagabile in due semestralita' posticipate al 1 agosto ed al 1 febbraio di ogni anno. Il prezzo di emissione e' stabilito in L. 99 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni. I possessori dei buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12%, di scadenza 1 febbraio 1988, hanno facolta' di chiedere il rinnovo nei nuovi titoli, con decorrenza degli interessi dal 1 febbraio 1988 e con le modalita' indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.