IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1987,  n.  525,  di  autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del debito pubblico cura
normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli  nominativi
rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in
base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare  gli  importi
di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni,
al fine di conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  che  il  1›  febbraio  1988 verranno in scadenza i buoni del
Tesoro biennali 12,50% emessi con  decreto  ministeriale  23  gennaio
1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1986 e
buoni del Tesoro triennali 12% emessi  con  decreto  ministeriale  18
gennaio  1985,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  20 del 24
gennaio 1985;
  Ritenuto  di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da
destinare, per quanto occorra,  al  rinnovo  dei  cennati  buoni  del
Tesoro  biennali  12,50%  e  triennali  12%,  e  a  sottoscrizioni in
contanti;  detta  emissione  e'  incrementabile   per   le   suddette
operazioni  di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuarsi
per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;
  D'intesa  con  il  Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
giusta nota n. DG/CO/2/2/00182 del 27 gennaio 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro poliennali 11% di
scadenza 1› febbraio 1992 per un importo nominale pari  all'ammontare
dei  titoli sottoscritti in contanti, nonche', per quanto occorra, al
rinnovo dei buoni del Tesoro  biennali  12,50%  e  triennali  12%  di
scadenza 1› febbraio 1988 e comunque non superiore al livello massimo
del ricorso al mercato finanziario previsto dalla legge che autorizza
l'esercizio  provvisorio  dell'anno  finanziario 1988, al netto delle
emissioni gia' effettuate. Le operazioni di rinnovo avranno inizio il
1› febbraio 1988 e termineranno il giorno 5 dello stesso mese, quelle
di sottoscrizione avranno inizio il 1› febbraio 1988  e  termineranno
il  giorno  3  dello  stesso  mese.  In  relazione  all'andamento dei
rinnovi, la Banca d'Italia ha altresi' facolta' di  sottoscrivere  in
contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo
dei detti buoni del  Tesoro  poliennali  non  rinnovati,  nonche'  di
offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.
  Il  predetto  importo  e'  incrementabile  di  lire  10 miliardi da
destinare esclusivamente  alle  operazioni  di  reimpiego  di  titoli
nominativi  rimborsabili  o  di  investimenti  di capitali menzionate
nelle  premesse,  da  effettuarsi  per  il  tramite  della  Direzione
generale del debito pubblico.
  I  nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11%, pagabile in due
semestralita' posticipate al 1› agosto ed  al  1›  febbraio  di  ogni
anno.
  Il prezzo di emissione e' stabilito in L. 99 per ogni cento lire di
capitale nominale dei nuovi buoni.
  I  possessori dei buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12%,
di scadenza 1› febbraio 1988, hanno facolta' di chiedere  il  rinnovo
nei nuovi titoli, con decorrenza degli interessi dal 1› febbraio 1988
e con le modalita' indicate negli articoli  successivi,  qualora  non
intendano provvedere alla riscossione di essi.