IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dal presidente della U.S.L. n. 1 di Trieste, in data 1 settembre 1987, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto autorizzatorio per l'espletamento delle attivita' di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di clinica oculistica dell'Universita' degli studi di Trieste; Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanita' in data 12 ottobre 1987; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 26 novembre 1987; Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanita' nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante; Decreta: Art. 1. L'istituto di clinica oculistica dell'Universita' degli studi di Trieste e' autorizzato alle attivita' di: a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico; b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.