IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Vista la legge 24 dicembre 1987, n. 525, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale. Il prestito ha inizio il 20 gennaio 1988, scadenza il 27 gennaio 1989 e frutta un interesse, per l'intero periodo di 373 giorni, non superiore all'8,60%. I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.