IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                              DEI PREZZI
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.
347, ed in particolare l'art. 4, ultimo  comma,  che  attribuisce  al
Comitato  interministeriale  dei  prezzi  la facolta' di impartire ai
comitati provinciali prezzi  direttive  per  il  coordinamento  e  la
disciplina dei prezzi provinciali e locali.
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 23 aprile 1946, n.
363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896,  ed  in  particolare
l'ultimo comma dell'art. 13;
  Visto  l'art.  52  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio  1977,  n.  616,  con  il  quale  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative  relative  alle  attivita'  dei  comitati  provinciali
prezzi  e'  delegato  alle  regioni  nel   quadro   degli   indirizzi
determinati dal Governo;
  Vista  la  disposizione  dell'art.  17,  punto  1,  della  legge 28
febbraio 1986, n. 41, la quale, tra l'altro, dispone che  il  C.I.P.,
al  fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli
incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati  dei  beni  e  dei
servizi  inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera
collettivita' nazionale entro il tasso massimo di inflazione indicato
per  ciascun  anno  nella relazione previsionale e programma tica del
Governo, emani apposite  direttive  alle  amministrazioni  regionali,
provinciali  e  comunali  ed  ai  comitati  provinciali  prezzi per i
provvedimenti  da  adottarsi   nell'ambito   territoriale   di   loro
competenza;
  Visto  il  punto  2  del richiamato art. 17 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, ai sensi del quale i provvedimenti adottati dai comitati
provinciali  prezzi in violazione delle disposizioni di legge o delle
direttive emanate da questo Comitato possono essere  sospesi  in  via
d'urgenza e successivamente annullati;
  Vista la relazione previsionale e programmatica che nel fissare nel
4,5% medio il tasso massimo di inflazione previsto dal Governo per il
1988  fornisce  indicazioni  in  ordine  alla  dinamica delle tariffe
pubbliche e dei prezzi amministrati;
                              Delibera:
  1)  Le  amministrazioni  regionali,  provinciali  e  comunali  ed i
comitati provinciali prezzi valuteranno le richieste di  aumento  per
l'anno   1988   di   tariffe  e  prezzi  da  deliberarsi  nell'ambito
territoriale di loro competenza, attenendosi ai seguenti criteri:
   contenere  ciascun  aumento  entro  il tasso medio annuo del 4,-%,
comprensivo degli effetti di "trascinamento" dal  1987,  rispetto  al
valore medio registrato nel 1987;
   provvedere  alle eventuali revisioni di tariffe e prezzi non prima
che sia decorso un periodo di un anno dalla precedente revisione.
  2)  In  presenza  di  situazioni  locali di carattere eccezionale i
comitati provinciali prezzi, relativamente ai prezzi al  consumo  del
pane,  del  latte  e  alle  tariffe  idriche  ed alberghiere, possono
derogare  ai  limiti  indicati  al  precedente  punto  1)  dopo  aver
acquisito il preventivo parere vincolante del C.I.P., il quale dovra'
anche valutare la  compatibilita'  della  deroga  con  gli  obiettivi
previsti  dal  citato art. 17, punto 1, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41.
  Per  quanto  riguarda  in  particolare le tariffe idriche la deroga
puo'  essere  richiesta  anche  in   relazione   a   costi   connessi
all'applicazione   del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri dell'8 febbraio  1985  sulle  "caratteristiche  di  qualita'
delle acque destinate al consumo umano".
  3) Le tabelle allegate elencano le singole voci di tariffe e prezzi
espressi a livello nazionale, le variazioni  percentuali  intervenute
nel  1987,  gli  effetti  di  "trascinamento"  per  l'anno 1988 e gli
aumenti percentuali compatibili con il limite di  cui  al  precedente
punto 1).
  4) Per quanto riguarda le tariffe degli acquedotti comunque gestiti
dagli  enti  locali,  ai  fini  dell'attuazione  dell'art.   19   del
decreto-legge  31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni,
con la legge 29 ottobre 1987, n. 440, in presenza di adeguamenti  del
sistema  tariffario che assicurino, per il 1988, la copertura del 70%
di  tutti  i  costi  di  gestione,  i  comitati  provinciali   prezzi
deliberano  tali  adeguamenti,  anche  in deroga a quanto disposto al
punto 1) del presente provvedimento, senza il preventivo  parere  del
C.I.P.  e  ne dispongono direttamente la pubblicazione ai sensi della
normativa vigente.
  In   caso,  invece,  di  adeguamenti  del  sistema  tariffario  che
assicurino la copertura dei costi di gestione in misura superiore  al
70% si applicano le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) del presente
provvedimento.
  5)  Le amministrazioni regionali, provinciali, dei comuni capoluogo
di provincia, ed i comitati provinciali  prezzi,  devono  trasmettere
alla   Segreteria   generale   del   C.I.P.,   entro   cinque  giorni
dall'assunzione, copia delle  delibere  prese  su  prezzi  e  tariffe
indicati nelle tabelle allegate al presente provvedimento.
  6)  I C.P.P., al fine di rendere piu' efficace ed organica l'intera
manovra risultante dai provvedimenti  di  loro  competenza,  dovranno
assumere  le relative determinazioni entro tempi tecnici adeguati nel
quadro di una programmazione annua dell'attivita'.
   Roma, addi' 27 gennaio 1988
                           Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA