IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, ed in particolare l'art. 4, ultimo comma, che attribuisce al Comitato interministeriale dei prezzi la facolta' di impartire ai comitati provinciali prezzi direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali. Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, ed in particolare l'ultimo comma dell'art. 13; Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle attivita' dei comitati provinciali prezzi e' delegato alle regioni nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo; Vista la disposizione dell'art. 17, punto 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la quale, tra l'altro, dispone che il C.I.P., al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e dei servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programma tica del Governo, emani apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza; Visto il punto 2 del richiamato art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ai sensi del quale i provvedimenti adottati dai comitati provinciali prezzi in violazione delle disposizioni di legge o delle direttive emanate da questo Comitato possono essere sospesi in via d'urgenza e successivamente annullati; Vista la relazione previsionale e programmatica che nel fissare nel 4,5% medio il tasso massimo di inflazione previsto dal Governo per il 1988 fornisce indicazioni in ordine alla dinamica delle tariffe pubbliche e dei prezzi amministrati; Delibera: 1) Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed i comitati provinciali prezzi valuteranno le richieste di aumento per l'anno 1988 di tariffe e prezzi da deliberarsi nell'ambito territoriale di loro competenza, attenendosi ai seguenti criteri: contenere ciascun aumento entro il tasso medio annuo del 4,-%, comprensivo degli effetti di "trascinamento" dal 1987, rispetto al valore medio registrato nel 1987; provvedere alle eventuali revisioni di tariffe e prezzi non prima che sia decorso un periodo di un anno dalla precedente revisione. 2) In presenza di situazioni locali di carattere eccezionale i comitati provinciali prezzi, relativamente ai prezzi al consumo del pane, del latte e alle tariffe idriche ed alberghiere, possono derogare ai limiti indicati al precedente punto 1) dopo aver acquisito il preventivo parere vincolante del C.I.P., il quale dovra' anche valutare la compatibilita' della deroga con gli obiettivi previsti dal citato art. 17, punto 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Per quanto riguarda in particolare le tariffe idriche la deroga puo' essere richiesta anche in relazione a costi connessi all'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1985 sulle "caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano". 3) Le tabelle allegate elencano le singole voci di tariffe e prezzi espressi a livello nazionale, le variazioni percentuali intervenute nel 1987, gli effetti di "trascinamento" per l'anno 1988 e gli aumenti percentuali compatibili con il limite di cui al precedente punto 1). 4) Per quanto riguarda le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali, ai fini dell'attuazione dell'art. 19 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, con la legge 29 ottobre 1987, n. 440, in presenza di adeguamenti del sistema tariffario che assicurino, per il 1988, la copertura del 70% di tutti i costi di gestione, i comitati provinciali prezzi deliberano tali adeguamenti, anche in deroga a quanto disposto al punto 1) del presente provvedimento, senza il preventivo parere del C.I.P. e ne dispongono direttamente la pubblicazione ai sensi della normativa vigente. In caso, invece, di adeguamenti del sistema tariffario che assicurino la copertura dei costi di gestione in misura superiore al 70% si applicano le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) del presente provvedimento. 5) Le amministrazioni regionali, provinciali, dei comuni capoluogo di provincia, ed i comitati provinciali prezzi, devono trasmettere alla Segreteria generale del C.I.P., entro cinque giorni dall'assunzione, copia delle delibere prese su prezzi e tariffe indicati nelle tabelle allegate al presente provvedimento. 6) I C.P.P., al fine di rendere piu' efficace ed organica l'intera manovra risultante dai provvedimenti di loro competenza, dovranno assumere le relative determinazioni entro tempi tecnici adeguati nel quadro di una programmazione annua dell'attivita'. Roma, addi' 27 gennaio 1988 Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA