IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                              DEI PREZZI
  Visti  i  decreti  legislativi  luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.
347, e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947,  n.  283,  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
disposizioni;
  Visto  il  decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98,   ratificato
con legge 17 aprile 1956, n. 561;
  Visto  il  decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella
legge 19 gennaio 1982, n. 19;
  Vista  la  delibera  CIPE del 6 agosto 1987 con la quale sono state
stabilite  le  misure  degli  interventi  previsti  per  il   settore
bieticolo-saccarifero dal citato decreto-legge n. 694/81;
  Visti  i  provvedimenti  CIP  n.  1195/68,  n.  48/81, e successive
modifiche,  nonche'  il  provvedimento  CIP  n.   24/87   concernenti
rispettivamente,  l'istituzione  ed  i compiti della Cassa conguaglio
zucchero e la disciplina prezzi nel settore saccarifero;
  Visti i regolamenti CEE n. 1912/87, n. 1989/87 concernenti i prezzi
comunitari  applicabili  nel  settore  saccarifero  per  la  campagna
1987-88;
  Visto  il  regolamento  CEE n. 1890/87 che fissa il tasso di cambio
della lira verde in L. 1.613/ECU;
  Visto   il  decreto  ministeriale  22  aprile  1986,  e  successive
modificazioni, concernente la fissazione delle quote A  e  B  per  la
produzione dello zucchero e dell'isoglucosio;
  Tenuto   conto   dell'accordo   interprofessionale   stipulato  tra
produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1987-88;
  Visto  il  provvedimento  CIP in data odierna relativo al prezzo ed
alle condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto
1987;
  Sentita  la  Commissione  centrale  prezzi  nella  riunione  del 22
dicembre 1987;
  D'intesa   con  il  Ministero  del  tesoro  ai  sensi  del  decreto
legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;
                              Delibera:
  1) Per la campagna 1987-88 i prezzi unici di entrata comunitari per
lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio e per il melasso, nonche'
i prezzi di intervento applicabili in Italia, sono quelli fissati dal
Regolamento CEE n. 1912/87, espressi in lire italiane  al  cambio  di
lire 1.613 per ECU.
  2)  In  conformita'  a  quanto disposto con il provvedimento CIP n.
24/87, il sovrapprezzo di cui al punto 1) del  provvedimento  CIP  n.
48/81, e' stabilito in L. 15,57 a kg netto di zucchero bianco.
  3)  Per  la  campagna  1987-88 gli importi relativi alle erogazioni
dirette ed indirette di cui al punto 3), lettere a 1), a  2)  e  a3),
del provvedimento CIP n. 48/81, da corrispondere secondo le modalita'
di cui al punto 4), lettera a), di detto  provvedimento,  riferiti  a
zucchero bianco, sono i seguenti:
    a1)  ai produttori di barbabietole: L. 15.083 a q.le netto, salvo
quanto  previsto  dall'accordo  interprofessionale  per  la  campagna
1987-88;
    a2) ai produttori di zucchero: L. 5.577 a q.le netto.
  I  predetti  importi afferenti i punti a 1) e a2), saranno comunque
corrisposti compatibilmente con  le  disponibilita'  finanziarie  che
allo scopo affluiranno alla Cassa;
    a3) ai detentori di zucchero soggetto alle spese di magazzinaggio
di  cui  all'art.  8  del  regolamento  CEE  n.  1785/81:   l'importo
dell'aiuto  nazionale  previsto  dall'art.  46,  par. 4, del predetto
regolamento CEE sara' calcolato e corrisposto dalla Cassa  conguaglio
zucchero  con  gli  stessi  criteri  e  modalita'  stabiliti  con  il
provvedimento CIP n. 50/81, punto 3), lettera a3), limitatamente allo
zucchero   che   rientra  nel  sistema  che  beneficia  del  rimborso
comunitario delle spese di magazzinaggio.
  4)  In  applicazione  di quanto stabilito con il regolamento CEE n.
1912/87, la Cassa conguaglio zucchero e' autorizzata a  corrispondere
le  seguenti  integrazioni straordinarie di prezzo per i quantitativi
di zucchero di produzione nazionale  e  d'importazione  smerciati  in
Italia dal 1› luglio all'11 agosto 1987:
    a)  ai  produttori  di barbabietole L. 1.987 ed alle industrie di
trasformazione  L.  1.560  per  q.le  netto  di  zucchero  bianco  di
produzione nazionale, esclusi i quantitativi esportati;
    b)  alle  industrie di trasformazione, sulle quantita' rientranti
nelle quote A e B esportate, quale  differenza  contributo  spese  di
magazzinaggio, L. 236 per 100 kg
netti di zucchero bianco;
    c) agli importatori di zucchero L. 3.547 a q.le netto di zucchero
bianco importato e smerciato.
  Le   integrazioni   di  cui  alla  lettera  a)  di  pertinenza  dei
bieticoltori   vanno   versate   all'ABSI   (Associazione   bieticola
saccarifera  italiana),  gia'  denominata  Fondo bieticolo nazionale,
costituita  con  atto  notarile  28  novembre  1986  e  con   effetto
liberatorio  per la Cassa, mentre quelle di pertinenza delle societa'
saccarifere vanno versate direttamente alle singole societa' in  base
ai quantitativi smerciati da ciascuna di esse.
  Le  modalita'  di  accertamento  delle  quantita' smerciate, sia di
zucchero nazionale che di importazione,  sono  demandate  alla  Cassa
conguaglio zucchero, la quale potra' avvalersi, per l'accertamento, a
tal fine, degli organi di polizia tributaria.
  5)   Le   restituzioni  relative  al  sovrapprezzo  sullo  zucchero
esportato tal quale o contenuto in prodotti trasformati, di cui  alla
lettera  c)  del  punto  3)  del  provvedimento  CIP  n.  48/81, sono
corrisposte nella  misura  dei  sovrapprezzi  effettivamente  pagati,
previa documentazione probante.
  6) L'importo della restituzione di cui al punto 3), lettera d), del
provvedimento CIP n. 48/81, modificato dal provvedimento CIP n.  4/86
del  22 gennaio 1986, relativo allo zucchero acquistato ed utilizzato
per ottenere prodotti trasformati destinati al consumo interno -  ivi
compresi   i   prodotti   importati  ed  esclusi  quelli  di  cui  al
provvedimento CIP n. 25/84 - e' fissato  nella  misura  dei  2/3  del
sovrapprezzo effettivamente pagato nell'importo fissato al precedente
punto 2).
  7)  Le  integrazioni  di  cui  ai  punti  3), lettera a3), 4) e 5),
saranno  comunque   contenute   nei   limiti   delle   disponibilita'
finanziarie   derivanti   dal   gettito   del  sovrapprezzo  relativo
all'esercizio 1987-88, integrate da quelle provenienti dai precedenti
esercizi  nella misura autorizzata al punto 10) del provvedimento CIP
n. 24/87.
  8) Eventuali eccedenze comunque maturate nella gestione della Cassa
al  termine  dell'esercizio  finanziario,  saranno,  salvo  ulteriori
disposizioni, versate nelle entrate del bilancio dello Stato.
   Roma, addi' 27 gennaio 1988
                           Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA