IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di sicurezza che deve possedere il materiale da impiegare per l'alimentazione di gas combustibile uso domestico; Visto l'art. 4 della legge suddetta che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, con facolta' di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati; Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della citata legge, in data 25 settembre 1985, il materiale piu' avanti indicato, e' stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del marchio di qualita' presso la ditta Ra.Ga. S.n.c., con sede in Empoli (Firenze); Vista la relazione IMQ n. 754, con le quale l'Istituto italiano del marchio di qualita', autorizzato, per gli accertamenti, unitamente alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio 1975 e successivi decreti di proroga, ha dichiarato la non conformita' alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza del materiale in argomento, per i motivi riportati nella relazione sopra menzionata, allegata al presente decreto; Considerate le comunicazioni, inviate con nota n. 162026 e 162074, rispettivamente, in data 6 marzo 1987 e 27 luglio 1987, alla societa' Tubi Thor costruttrice del tubo in lunghezza di fabbricazione e alla societa' Ra.Ga., rivenditrice del predetto tubo in lunghezza stabilita, oggetto dell'esame e della prova, e le corrispondenti risposte date dalle anzidette societa', rispettivamente, con lettera in data 10 aprile 1987 e con lettera in data 1 aprile 1987; Considerata l'opportunita' di impedire la circolazione in Italia del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso domestico, sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola specifica di buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza; Decreta: Art. 1. E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione Ra.Ga. S.n.c. a causa della non conformita' del materiale stesso alle regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza, indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083: tubo in lunghezza stabilita di 100 cm, (Diametro)i 13 mm, marcato "T.T. UNI-CIG 7140/72" con confezione contraddistinta da etichetta autoadesiva con la seguente marcatura: "Art. 154/C tubo gas omologato raccordato con fasc. mt. 1,00 Ra.Ga. Empoli".