IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di
sicurezza  che  deve  possedere  il  materiale   da   impiegare   per
l'alimentazione di gas combustibile uso domestico;
  Visto  l'art.  4  della  legge  suddetta  che  demanda al Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   la   vigilanza
sull'applicazione  della  legge  stessa,  con  facolta'  di  disporre
accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati;
  Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione
della citata legge, in data 25  settembre  1985,  il  materiale  piu'
avanti  indicato, e' stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del
marchio di qualita' presso la ditta Ra.Ga. S.n.c., con sede in Empoli
(Firenze);
  Vista la relazione IMQ n. 754, con le quale l'Istituto italiano del
marchio di qualita', autorizzato, per  gli  accertamenti,  unitamente
alla  stazione  sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio
1975  e  successivi  decreti  di  proroga,  ha  dichiarato   la   non
conformita'  alle  regole  specifiche  della  buona  tecnica  per  la
salvaguardia della sicurezza del materiale in argomento, per i motivi
riportati  nella  relazione  sopra  menzionata,  allegata al presente
decreto;
  Considerate  le comunicazioni, inviate con nota n. 162026 e 162074,
rispettivamente, in data 6 marzo 1987 e 27 luglio 1987, alla societa'
Tubi  Thor costruttrice del tubo in lunghezza di fabbricazione e alla
societa'  Ra.Ga.,  rivenditrice  del  predetto  tubo   in   lunghezza
stabilita,  oggetto  dell'esame  e  della  prova, e le corrispondenti
risposte date dalle anzidette societa', rispettivamente, con  lettera
in data 10 aprile 1987 e con lettera in data 1› aprile 1987;
   Considerata  l'opportunita'  di impedire la circolazione in Italia
del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso
domestico,  sprovvisto  di  requisiti  costruttivi  che costituiscono
regola  specifica  di  buona  tecnica,  per  la  salvaguardia   della
sicurezza;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto, la commercializzazione e la  cessione  a  qualsiasi
titolo,  anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione
Ra.Ga. S.n.c. a causa della non conformita' del materiale stesso alle
regole  specifiche  della  buona  tecnica,  per la salvaguardia della
sicurezza, indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083:
   tubo  in lunghezza stabilita di 100 cm, (Diametro)i 13 mm, marcato
"T.T. UNI-CIG 7140/72" con confezione  contraddistinta  da  etichetta
autoadesiva con la seguente marcatura: "Art. 154/C tubo gas omologato
raccordato con fasc. mt. 1,00 Ra.Ga. Empoli".