IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di
sicurezza  che  deve  possedere  il  materiale   da   impiegare   per
l'alimentazione di gas combustibile uso domestico;
  Visto  l'art.  4  della  legge  suddetta  che  demanda al Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   la   vigilanza
sull'applicazione  della  legge  stessa,  con  facolta'  di  disporre
accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati;
  Considerato  che, allo scopo di verificare la corretta applicazione
della citata legge, in data 10 dicembre 1985 il materiale piu' avanti
indicato  e' stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del marchio
di qualita' presso la ditta M. Raffaeli e Figli S.n.c.,  con  sede  a
Chiaravalle (Ancona);
  Vista la relazione IMQ n. 753, con la quale l'Istituto italiano del
marchio di qualita', autorizzato, per  gli  accertamenti,  unitamente
alla  stazione  sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio
1975  e  successivi  decreti  di  proroga,  ha  dichiarato   la   non
conformita'  alle  regole  specifiche  della  buona  tecnica  per  la
salvaguardia della sicurezza del materiale in argomento, per i motivi
riportati  nella  relazione  sopra  menzionata,  allegata al presente
decreto;
  Considerata la comunicazione, inviata con nota n. 162068 in data 15
giugno  1987,  alla  societa'  Tecnotubi  Picena,  costruttrice   del
materiale  oggetto  dell'esame  e  della  prova,  e la corrispondente
risposta data dall'anzidetta societa' con lettera in data  30  luglio
1987;
  Considerata  l'opportunita'  di  impedire la circolazione in Italia
del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso
domestico,  sprovvisto  di  requisiti  costruttivi  che costituiscono
regola  specifica  di  buona  tecnica,  per  la  salvaguardia   della
sicurezza;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto, la commercializzazione e la  cessione  a  qualsiasi
titolo,  anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione
Tecnotubi Picena S.p.a., con sede in Monsampolo  (Ascoli  Piceno),  a
causa   della  non  conformita'  del  materiale  stesso  alle  regole
specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della  sicurezza,
indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083:
   tubo  flessibile,  in  lunghezza  di fabbricazione, (Diametro) 14,
marcato "UNI-CIG 7140-72".