IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di
sicurezza  che  deve  possedere  il  materiale   da   impiegare   per
l'alimentazione di gas combustibile uso domestico;
  Visto  l'art.  4  della  legge  suddetta  che  demanda al Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   la   vigilanza
sull'applicazione  della  legge  stessa,  con  facolta'  di  disporre
accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati;
  Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione
della citata legge, in data 25  settembre  1985,  il  materiale  piu'
avanti  indicato  e' stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del
marchio di qualita' presso la ditta Fergom - Ilap S.p.a., con sede in
corso Orbassano, 462/A, Torino;
  Vista  la relazione IMQ n. 757 con la quale l'istituto italiano del
marchio di qualita', autorizzato, per  gli  accertamenti,  unitamente
alla  stazione  sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio
1975  e  successivi  decreti  di  proroga,  ha  dichiarato   la   non
conformita'  alle  regole  specifiche  della  buona  tecnica  per  la
sicurezza del materiale in argomento, per il motivo  riportato  nella
relazione sopra menzionata, allegata al presente decreto;
  Considerata  la comunicazione, inviata con nota n. 162031 in data 6
marzo 1987, alla Tubi Thor S.p.a., costruttrice del materiale oggetto
dell'esame  e  della  prova,  nonche',  per  conoscenza,  alla  ditta
rivenditrice Fergom - Ilap S.p.a.
  Vista  la  risposta  alla suddetta nota fornita dalla societa' Tubi
Thor con lettere in data 30 marzo 1987 e 10 aprile 1987;
  Considerata  l'opportunita'  di  impedire la circolazione in Italia
del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso
domestico,  sprovvisto  di  requisiti  costruttivi  che costituiscono
regola  specifica  di  buona  tecnica,  per  la  salvaguardia   della
sicurezza;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto, la commercializzazione e la  cessione  a  qualsiasi
titolo,  anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione
Tubi Thor, con sede in Lesmo (Milano), a causa della non  conformita'
del  materiale stesso alle regole specifiche della buona tecnica, per
la salvaguardia della sicurezza,  indicate  nella  legge  6  dicembre
1971, n. 1083:
   tubo  flessibile,  in  lunghezza  di  fabbricazione, (Diametro) 8,
marcato: "T.T. UNI-CIG 7140/72".