IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di sicurezza che deve possedere il materiale da impiegare per l'alimentazione di gas combustibile uso domestico; Visto l'art. 4 della legge suddetta che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, con facolta' di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati; Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della citata legge, in data 25 settembre 1985, il materiale piu' avanti indicato e' stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del marchio di qualita' presso la ditta Fergom - Ilap S.p.a., con sede in corso Orbassano, 462/A, Torino; Vista la relazione IMQ n. 757 con la quale l'istituto italiano del marchio di qualita', autorizzato, per gli accertamenti, unitamente alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio 1975 e successivi decreti di proroga, ha dichiarato la non conformita' alle regole specifiche della buona tecnica per la sicurezza del materiale in argomento, per il motivo riportato nella relazione sopra menzionata, allegata al presente decreto; Considerata la comunicazione, inviata con nota n. 162031 in data 6 marzo 1987, alla Tubi Thor S.p.a., costruttrice del materiale oggetto dell'esame e della prova, nonche', per conoscenza, alla ditta rivenditrice Fergom - Ilap S.p.a. Vista la risposta alla suddetta nota fornita dalla societa' Tubi Thor con lettere in data 30 marzo 1987 e 10 aprile 1987; Considerata l'opportunita' di impedire la circolazione in Italia del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso domestico, sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola specifica di buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza; Decreta: Art. 1. E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione Tubi Thor, con sede in Lesmo (Milano), a causa della non conformita' del materiale stesso alle regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza, indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083: tubo flessibile, in lunghezza di fabbricazione, (Diametro) 8, marcato: "T.T. UNI-CIG 7140/72".