IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227,
recante  disposizioni  sull'assicurazione  e  sul  finanziamento  dei
crediti all'esportazione;
  Visti  i  decreti  ministeriali  del 23 dicembre 1977, del 5 giugno
1981, dell'8 agosto 1986, nonche'  il  decreto  ministeriale  del  25
giugno 1987 che, modificando i decreti sopra citati, reca nuove norme
per la determinazione del tasso  di  riferimento  da  applicare  alle
operazioni di credito agevolato previste dalla legge n. 227/77;
  Considerato  che  il  suddetto  tasso  di riferimento viene fissato
mensilmente,  sulla  base  di  apposita  comunicazione  della   Banca
d'Italia, con decorrenza dal giorno 15 di ogni mese ed e' composto:
   dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di
credito, da determinarsi mensilmente;
   da  una  commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli istituti
stessi, per gli oneri connessi alla loro attivita';
  Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 1987 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  8  del  12  gennaio
1988,  con il quale e' stato fissato nella misura del 12,15 per cento
il costo medio della provvista per il periodo 15 gennaio-14  febbraio
1988,  ferma  restando  la  commissione  onnicomprensiva  fissata con
decreto ministeriale del 24 giugno  1986  nella  misura  fino  ad  un
massimo dell'1 per cento;
  Vista  la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto
che il costo medio della provvista dei fondi rilevato ai  fini  della
determinazione  del  tasso  di  riferimento  relativo alle operazioni
sopra indicate per il periodo 15 febbraio-14 marzo 1988, e'  pari  al
12,30 per cento;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa,  per  il
periodo 15 febbraio-14 marzo 1988, e' pari al 12,30 per cento.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione onnicomprensiva
riconosciuta in misura fino ad un massimo dell'1 per cento, il  tasso
massimo  di riferimento, per il periodo 15 febbraio-14 marzo 1988, e'
fissato nella misura del 13,30 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 gennaio 1988
                                                   Il Ministro: AMATO